Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37373 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37373 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASSANIELLO LEONARDO N. IL 12/06/1957
avverso l’ordinanza n. 8140/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 29/06/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 29 giugno 2016,
ha respinto il reclamo proposto da Cassaniello Leonardo, detenuto presso la Casa
di reclusione di Bollate, avverso l’ordinanza del 14 settembre 2015 del
Magistrato di sorveglianza di Milano, che aveva rigettato la richiesta di
concessione della liberazione anticipata, avanzata dal reclamante in relazione ai

giudicando corretta la decisione impugnata.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Vincenzo Lepre, l’interessato che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, dolendosi del rigetto della richiesta,
disposto senza considerarsi, pur a fronte della gravità delle condotte penalmente
rilevanti da lui commesse, i reali e concreti elementi della sua partecipazione
all’opera rieducativa e l’importante collaborazione prestata, per la quale gli è
stato riconosciuto lo status di collaboratore ex art. 58-ter Ord. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato

inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.

Il Tribunale, nel verificare la sussistenza delle condizioni per la

concessione del beneficio della liberazione anticipata, ha correttamente valutato
la condotta del richiedente e ha legittimamente e logicamente ritenuto i fatti di
reato (due rapine commesse in concorso all’interno di esercizi commerciali con
l’uso di armi, rispettivamente in data 8 e 12 giugno 2013, mentre lo stesso si
trovava in detenzione domiciliare, concessagli in applicazione della disciplina
prevista per i collaboratori di giustizia, e le quali il medesimo ha riportato
condanna con sentenza irrevocabile) idonei, per la loro particolare gravità, per la
specifica apprestata predisposizione di articolata struttura organizzativa e per il
rivestito ruolo di capo del sodalizio, a fondare un giudizio negativo, refluente sul
periodo precedente oggetto di valutazione e non attenuato ovvero eliso dalla
condizione di collaboratore, che, anzi, consentendo la sua ammissione alla
detenzione domiciliare, aveva facilitato l’esecuzione dei reati.
2

semestri di carcerazione maturati dal 10 novembre 2005 al 9 novembre 2013,

Il ricorrente, astraendo da detto congruo apprezzamento, tende, invece, a
provocare, esprimendo un diffuso dissenso di merito rispetto al diniego del
beneficio richiesto, una nuova lettura -non consentita in sede di legittimità- degli
aspetti attinenti alle circostanze fattuali e all’apprezzamento della sua condotta,
del tutto infondatamente opponendo non sussistenti carenze e illogicità dell’iter
argomentativo della decisione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi

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