Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37370 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37370 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTICO DANIELE N. IL 20/01/1955
CONTE LUCIANO N. IL 17/06/1958
avverso la sentenza n. 3286/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/05/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2015 il Giudice della udienza preliminare del
Tribunale di Venezia, in esito al giudizio abbreviato, ha dichiarato, tra gli altri,
Antico Daniele e Conte Luciano responsabili di numerosi reati meglio elencati

ritenuta la continuazione, ha condannato il primo alla pena di anni sei di
reclusione ed euro ventisettemila di multa e il secondo alla pena di anni cinque di
reclusione ed euro quattordicimila di multa.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5 maggio 2016, in parziale
riforma della sentenza di primo grado che ha confermato nel resto, ha ridotto la
pena inflitta a Antico Daniele ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro
diciottomila di multa, dopo avere dato atto che lo stesso aveva rinunciato a tutti i
motivi concernenti la dichiarazione di penale responsabilità e l’esclusione della
recidiva e aveva insistito solo sul motivo concernente la determinazione della
pena, e ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da Conte Luciano
per essere i motivi concretamente proposti «inidonei a costituire censura nei
confronti della motivazione della sentenza», dichiarando l’esecutività della
sentenza nei suoi confronti.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con
distinti atti, per mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati, dolendosi,
con unico analogo motivo, del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza
dei presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per un loro proscioglimento.
3. In esito al preliminare esame presidenziale i ricorsi sono stati rimessi a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in mancanza del requisito della specificità dei
relativi motivi.
2. Questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio,
che a fondamento dell’atto di impugnazione devono esserci censure collegate alle
ragioni argomentate della decisione impugnata, che non possono essere ignorate
dal ricorrente (tra le altre, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 1151
del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)

nelle rispettive imputazioni, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti e

Nel caso di specie, a fronte delle valutazioni della decisione impugnata, che
aveva specificamente e logicamente motivato in ordine alla operata
rideterminazione della pena nei confronti dell’appellante Antico, che aveva
rinunciato a tutti gli ulteriori motivi di impugnazione, e in ordine alla rilevata
inammissibilità dell’appello proposto dal Conte, i ricorrenti non hanno svolto
critiche specifiche, limitandosi, senza alcuna correlazione con gli elementi
evidenziati e gli argomenti spesi dalla Corte di appello, a evocare il disposto
dell’art. 129 cod. proc. pen. e a dolersi dell’affermazione della loro

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno -valutato il
contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 12/05/2017

responsabilità.

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