Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3737 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 3737 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ordinanza
sul ricorso proposto da:
PAPA VINCENZO n. 30/4/1960
avverso l’ordinanza n. 259/2013 del 20/2/2013 del TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Papa Vincenzo propone a mezzo del proprio difensore di fiducia ricorso
diretto in cassazione avverso il provvedimento del giudice monocratico del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 febbraio 2013 che rigettava
l’istanza di revoca, sostituzione o modifica della misura cautelare degli arresti
domiciliari deducendo con primo motivo il vizio di motivazione e con secondo
motivo l'” inefficacia probatoria dell’ordinanza applicativa di misura cautelare”.
Rileva la Corte che non è consentito il ricorso diretto in cassazione avverso
l’ordinanza di rigetto di richiesta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., essendo
tale impugnazione prevista solo nei confronti del provvedimento applicativo della
misura (art. 311 2° comma cod. proc. pen.).
L’impugnazione deve quindi essere riqualificata quale appello ex art. 310
cod. proc. pen. e trasmessa al Tribunale del Riesame competente.

Data Udienza: 14/11/2013

P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ex art 310 cod. proc. pen. i dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Roma c ì deciso nella camera di consiglio del
re estensore

PierluiJ fiLStefano

i Preside
icola

il Consi

nove , lere 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA