Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37369 del 12/05/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37369 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC MIRA N. IL 17/12/1987
avverso l’ordinanza n. 540/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
29/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 settembre 2015 il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Jovanovic Mira, volta al
riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i
reati giudicati con le nove sentenze indicate in quattro gruppi distinti per anno di

della stessa ordinanza, avuto riguardo alla mancanza di elementi dimostrativi
della riconduzione dei detti reati a una iniziale e preventiva deliberazione
criminosa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Luciano Bason, l’interessata, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato carenza e
manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento
della unicità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze in oggetto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Giudice dell’esecuzione, in coerenza con il dato normativo e con
ripercorsi, consolidati e condivisi arresti di legittimità, ha rappresentato, con
argomentazioni logicamente congruenti ed esaustive, le ragioni del diniego del
riconoscimento della continuazione in executivis, e, in particolare, ha evidenziato
che non emergevano dalle sentenze, i cui contenuti ha specificamente e
criticamente illustrato, elementi che consentivano di ricondurre le singole
violazioni, anche come distinte per gruppi, a un medesimo disegno criminoso
esistente sin dal momento in cui era stata commessa la prima di esse; ha
sottolineato la limitatezza degli argomenti posti a base del precedente
provvedimento del 5 ottobre 2007 di accoglimento parziale della istanza riferita
ad altri reati, e ha rimarcato che i diversi episodi criminosi, esaminati anche in
rapporto agli altri precedenti penali per reati contro il patrimonio, esprimevano
abitualità a delinquere e una generica scelta di vita fondata sul delitto.
3. La valutazione del Giudice di merito resiste alle censure difensive, che,
alla luce della motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alle

2

commissione del reato (2002, 2005, 2006 e 2008), richiamate nella premessa

premesse di diritto e di fatto, sono prive di alcuna fondatezza e svolgono nell’espresso dissenso di merito comunque estraneo al sindacato di legittimitàconsiderazioni non correlate agli argomenti ritenuti di assorbente valenza nella
decisione, che, anche se non condivisi secondo la prospettazione difensiva, non
sono suscettibili di ricorso per cassazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi

versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 12/05/2017

atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al

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