Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37364 del 10/07/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37364 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

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GUARNIERI ENNIO nato a PORTO SAN GIORGIO il 17/02/1956

avverso l’ordinanza del 29/01/2018 del GIP del TRIBUNALE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza
impugnata.

Data Udienza: 10/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Fermo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, riconosceva a beneficio di Ennio Guarnieri il vincolo della
continuazione, ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., tra i reati
oggetto dell’analoga ordinanza 9 luglio 2015 del medesimo Ufficio e l’ulteriore
sentenza del Tribunale di Ancona 26 gennaio 2012, provvedendo alla
conseguente rideterminazione della pena.
Nel provvedimento, scritto di suo pugno, il giudice dava atto del parere

«modus operandi» e alla «tipologia» dei reati.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Fermo, articolando due motivi.
Con il primo di essi il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen. – l’inosservanza dell’obbligo, stabilito a pena di nullità
dall’art. 125, comma 3, dello stesso codice, di munire il provvedimento di
motivazione graficamente intellegibile, che permetta al suo destinatario di
comprendere, senza soverchi sforzi interpretativi e senza doversi attivare per
una sua alternativa redazione, le ragioni del decisum.
Ciò non sarebbe nella specie accaduto, stante l’assoluta indecifrabilità
grafica del testo.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 81 cod. pen., e il vizio di
motivazione, avendo il giudice totalmente preternnesso di dare conto degli
elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, e in
particolare del lasso temporale intercorso tra i reati e della loro esatta tipologia.

3.

Il ricorso avanzato deve essere giudicato ammissibile, giacché il

Procuratore

della

Repubblica

può

sempre

proporre

impugnazione,

indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate nel procedimento dal
rappresentante del pubblico ministero e anche avverso la decisione che le abbia
eventualmente accolte; ciò in quanto l’interesse della parte pubblica, ex art. 568,
comma 4, cod. proc. pen., attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto
piena conoscenza del provvedimento e in base a una valutazione complessiva, in
vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia (v., da ultimo, Sez. 2,
n. 142 del 28/09/2011, dep. 2012, Ratti, Rv. 251763).

2

favorevole del pubblico ministero, dichiarando di condividerlo avuto riguardo al

4. Il ricorso, nel suo secondo motivo, dal carattere assorbente, è altresì
fondato.
L’ordinanza impugnata argomenta essenzialmente per relationem, facendo
rinvio mero ad altro atto del procedimento (il parere del rappresentante del
pubblico ministero), non trascritto, né allegato all’ordinanza medesima, senza
fornire – come avrebbe dovuto: v. Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane,
Rv. 261839 – sufficienti elementi da cui desumere che il giudice abbia preso
effettiva cognizione delle ragioni dello scritto di riferimento, le abbia meditate e

La decisione assunta non soddisfa, pertanto, l’onere di motivazione imposto
dalla legge processuale.

5.

L’ordinanza in parola deve essere pertanto annullata, con rinvio al

medesimo Tribunale (in diversa composizione: Corte cost., n. 183 del 2013) per
nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale
di Fermo.
Così deciso il 10/07/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

France co Centofanti

Adriano Iasillo

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