Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37362 del 10/07/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37362 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

GALDIERO Domenico, nato il 17/02/1981

Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data
21/07/2017;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

—9(4443—~srsre—A177—

Data Udienza: 10/07/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24/06/2013 del GIP del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere veniva condannato Galdiero Domenico anche al pagamento di una pena
pecuniaria. Il Galdiero, ricevuta la relativa cartella esattoriale, richiedeva la
sospensione dell’attività di riscossione, giacché era stato ammesso all’affidamento in
prova al servizio sociale ex art. 94 DPR n. 309 del 1990.
Con provvedimento in data 21/07/2017 il GIP del Tribunale di S. Maria Capua

Tribunale di Sorveglianza di Napoli, attesa l’ammissione del condannato al beneficio
penitenziario. Con provvedimento in data 04/08/2017 il Magistrato di Sorveglianza di
Napoli disattendeva la richiesta.
In data 18/09/2017 il Galdiero avanzava nuovamente l’istanza al GIP del Tribunale
di S. Maria Capua Vetere.
Con ordinanza in data 22/09/2017 il predetto GIP, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza, rilevando che la disciplina normativa non prevede
l’ipotesi della sospensione della riscossione della pena pecuniaria e che tale carenza
non può essere colmata con un intervento additivo del giudice, tanto che lo stesso
Magistrato di Sorveglianza non aveva declinato la competenza in favore del giudice
dell’esecuzione, ma aveva sottolineato che la cartella esattoriale poteva essere
impugnata dinanzi al giudice civile.

2. Avverso il provvedimento in data 21/07/2017 del GIP del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. Paolo
Sperlongano, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., erronea
applicazione di legge e inosservanza di norme: sostiene che era stato errato declinare
la propria competenza verso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli poiché la questione
verte sulla mancanza di titolo esecutivo e compete al giudice dell’esecuzione, che
deve impedire un recupero anticipato di una pena pecuniaria che potrebbe essere poi
dichiarata estinta dal Tribunale di Sorveglianza per l’esito positivo della prova.

3. Il P.G. chiede dichiararsi inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In effetti, l’attuale doglianza del ricorrente si rivolge avverso il citato
provvedimento in data 21/07/2017 con il quale il GIP del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva trasmettersi l’istanza al

2

Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva trasmettersi l’istanza al

Tribunale di Sorveglianza di Napoli ravvisandone la competenza a decidere sulla
richiesta sospensione dell’attività di riscossione della pena pecuniaria.
Tuttavia, risulta in atti che, successivamente all’impugnazione in trattazione, lo
stesso ricorrente aveva avanzato nuovamente la medesima istanza proprio al GIP del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere e che questi, con il nuovo provvedimento in data
22/09/2017, ha provveduto sulla richiesta, non rimettendo la competenza ad altro
Giudice ma decidendo nel merito
Di conseguenza, il provvedimento impugnato deve ritenersi superato da quello del

rilievo, essendo stata ritenuta come propria la competenza anche dal giudice
dell’esecuzione. Certamente quest’ultimo provvedimento ha respinto la richiesta del
ricorrente, ma il ricorso non riguarda detta ultima decisione.
Ciò rende inammissibile il ricorso stesso: per costante giurisprudenza di questa
Corte, il requisito dell’interesse richiesto per l’ammissibilità delle impugnazioni deve
sussistere, oltre che nel momento della proposizione della doglianza, anche in quello
della sua decisione, dovendo esso configurarsi in maniera concreta ed attuale, e non
già come pretesa all’esattezza giuridica della decisione sotto un profilo unicamente
teorico.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonche’ (trattandosi di causa di inamrnissibilita’
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186/2000) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene
congruo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro Duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2018.

Il Presidente
(dott. Adriano Iasillo)

Il onsigliere est#nsore
tt. Antonio lMinchell

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
i A60. 2018
Roma, lì

22/09/2017 poiché la questione che il ricorrente aveva sollevato è ormai priva di

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