Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37360 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37360 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano;

nei confronti di: MORANDI Stefano, nato il 02/03/1970;

Avverso la ordinanza n. 5421/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Milano del
09/01/2018;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Marilia Di Nardo, il quale
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 21/06/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 09/01/2018 il Tribunale di Sorveglianza di Milano
accoglieva l’istanza avanzata da Morandi Stefano volta ad ottenere l’affidamento in
prova al servizio sociale ex art. 94 del DPR n. 309 del 1990. Osservava il Tribunale di
Sorveglianza che in relazione ai reati compiuti (artt. 609 bis, 612 bis, 572 e 582
cod.pen.) l’osservazione prescritta dalla normativa era ormai compiuta e dalla stessa

inoltre, se una precedente analoga istanza era stata rigettata poiché si era ritenuto
che il condannato avesse un atteggiamento strumentale rispetto al beneficio
richiesto, ora la documentazione attestava una possibilità di concreto recupero dallo
stato di dipendenza: così, essendo stati fruiti alcuni permessi da parte del
condannato, la gradualità del trattamento induceva ad un passo ulteriore da attuarsi
presso un Sert.

2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, deducendo, ex art. 606, comma 1,
lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che poco tempo prima
lo stesso Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto strumentale la richiesta analoga
del condannato, rilevando che dalla sentenza di condanna non emergeva affatto che i
reati odiosi posti in essere fossero dipesi da uno stato di dipendenza, del quale non vi
era traccia, tanto che l’instante si era rivolto ad un Sert solo nell’imminenza del
passaggio in giudicato della sentenza; al contrario, dopo la fruizione di permessi di
necessità (e non di permessi premio) il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto
avviato un percorso di gradualità a fronte della relazione di sintesi che suggeriva
soltanto l’ammissione ai permessi premio.

3. Il P.G. chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che l’istanza di affidamento in prova ex
art. 94 del DPR n. 309 del 1990 potesse essere accolta, rilevando che il condannato
era da tempo coinvolto in problematiche legate alla tossicodipendenza, ma aveva
evidenziato la motivazione di risolvere le dette problematiche, determinandosi ad
accedere ad un programma terapeutico; è stata esaminata la sua condotta
carceraria, l’esito dell’attività di osservazione scientifica della personalità e la
refluenza positiva che aveva avuto la fruizione di permessi.

2

emergeva una condotta regolare, pur a fronte di aspetti di riflessione ancora carenti;

La decisione era stata assunta spostando l’accento dal delitto all’autore di esso e
cioè tenendo conto non soltanto del reato commesso, ma anche della personalità del
soggetto colpevole, nell’ambito di un orientamento soggettivo, che tenuta ferma la
responsabilità penale, cercava comunque l’origine e le caratteristiche della
insofferenza, mostrata dal colpevole, verso le regole poste dallo Stato, nella ricerca
di un adeguato trattamento rieducativo che, oltre ad essere congruo al caso
concreto, si realizzasse anche con la collaborazione del condannato.

di Appello di Milano propone una differente valutazione degli atti del procedimento,
manifestando perplessità sul reale contenuto della revisione critica avanzata e sulla
completezza del percorso intramurario.
All’evidenza si tratta di argomentazioni che non rilevano in questa sede di
legittimità, poiché, sotto il manto dell’erronea applicazione della legge, il ricorso
censura la valutazione dei dati informativi, che, ad avviso del P.G. impugnante,
avrebbero dovuto dare luogo ad una differente decisione.
Ma, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, l’esito del
giudizio di merito non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative,
risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del
merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente
dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si
è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006,
Rv. 235507).
Nel caso di specie,

l’adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate

nell’impugnata ordinanza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi
a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dal
Tribunale di Sorveglianza ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in
ordine alle risultanze offerte dal materiale sottoposto alla cognizione,
prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede,
evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra
evidenziato.
Il ricorso è quindi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Così deciso il 21 giugno 2018.

Prima Sezione Penale

A fronte di ciò, il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte

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