Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37360 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37360 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CARDIGLIANO Alfredo, nato a Ruffano il 7/2/1967
avverso la sentenza del 14/6/2012 della Corte di appello di Lecce che, in
parziale riforma della sentenza del 9/2/2012 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di
Casarano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha
rideterminato in 20 giorni di reclusione e 100,00 euro di multa la pena inflitta, e
condizionalmente sospesa, per il reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 2 d.l.
12/9/1983, n.463, convertito in legge 11/11/1983, n.638, modificata dal d.lgs.
24/3/1994, n.211, reato commesso dal 15/2/2005 al 15/1/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/6/2012 la Corte di appello di Lecce, in parziale
riforma della sentenza del 9/2/2012 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di
Casarano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha
rideterminato in 20 giorni di reclusione e 100,00 euro di multa la pena inflitta, e
condizionalmente sospesa, al sig. Cardigliano per il reato previsto dagli artt.81

Data Udienza: 14/05/2013

cod. pen. e 2 d.l. 12/9/1983, n.463, convertito in legge 11/11/1983, n.638,
modificata dal d.lgs. 24/3/1994, n.211, reato commesso dal 15/2/2005 al
15/1/2007.
2. Avverso tale decisione il sig. Cardigliano propone ricorso tramite il
Difensore, in sintesi lamentando:
a.

Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla
valutazione delle dichiarazioni del teste Maraschio, dichiarazioni che non
consentono di ritenere provato che il documento fu ricevuto e consegnato al

consulente proprio durante il periodo in cui lo studio professionale stava
effettuando un trasloco;
b.

Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in ordine alla
richiesta conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e alla rinuncia
alla concessa sospensione condizionale della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene palesemente infondato il primo motivo di ricorso. Il
ricorrente ripropone questioni attinenti la ricostruzione del fatto e l’accertamento
dell’elemento soggettivo del reato che hanno formato oggetto di due gradi di
giudizio e che, in particolare, la Corte di appello ha provveduto a esaminare
fornendo puntuale motivazione sia sulla storicità dei fatti, sia sulla regolarità
della contestazione mossa al ricorrente in sede amministrativa e sulla omessa
regolarizzazione nei termini, con specifica attenzione alla effettività delle
notificazioni effettuate (pag.2 motivazione). In tale contesto le censure mosse
dal ricorrente appaiono generiche e palesemente infondate rispetto alla lineare
ricostruzione dell’accaduto operata dai giudici di merito.
2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. La Corte di
appello ha omesso di prendere in esame la possibilità di accogliere la richiesta di
sostituzione della pena e sul punto difetta qualsiasi motivazione. Si tratta di
omissione alla quale la Corte non può porre direttamente rimedio, trattandosi di
compiere valutazioni che eccedono i limiti di cui agli artt.619 e 620 cod. proc.
pen. La sentenza impugnata deve per questo essere annullata parzialmente e gli
atti rinviati alla Corte di appello per un nuovo esame relativo al trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia alla Corte di appello di Lecce, altra Sezione per nuovo giudizio sul punto.

2

ii

Così deciso il 14/5/2013

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