Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3736 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3736 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE
nel procedimento a carico di
ZAN ETTI ANTONIO n. 11/10/1970
avverso l’ordinanza del 27/4/2013 del GIP DEL TRIBUNALE DI PORDENONE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
VITO D’AMBROSIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gip del Tribunale di Pordenone, nel decidere sulla richiesta di convalida
dell’arresto e di applicazione della misura degli arresti domiciliari presentata dal
Pubblico Ministero in data 26.4.2012 nei confronti di Zanetti Antonio per il reato
di truffa, rigettava la richiesta stessa in quanto riteneva che il reato fosse
restato allo stadio del tentativo avendo la persona offesa denunciato Zanetti e
proceduto ad un pagamento solo apparente della somma costituente l’ingiusto
profitto del reato, sotto il controllo della pg che aveva quindi immediatamente
sequestrato il denaro consegnato al ricorrente. Osservava quindi che la pena
prevista per la truffa tentata non consente nè l’arresto in flagranza né
l’applicazione di misura cautelare.
Contro tale ordinanza propone ricorso il PM rilevando che si è in presenza di
un reato consumato, svolgendo argomentazioni in diritto e concludendo nel
senso che “Nel caso in esame, dunque, l’arresto andava convalidato, e

Data Udienza: 14/11/2013

conseguentemente poteva e doveva essere valutata anche la richiesta di misura
cautelare.’
Il procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, chiede
il rigetto del ricorso poiché la giurisprudenza più recente ravvisa la
consumazione del reato nella perdita definitiva del bene in danno della parte
lesa, il che non è avvenuto nel caso in esame per il controllo e la sorveglianza
costante della p.g. che hanno consentito l’immediato recupero delle banconote,
restituite dal pm alla parte lesa.

Avverso l’ordinanza di rigetto della misura cautelare il pubblico ministero
può proporre esclusivamente appello e non anche ricorso diretto per cassazione;
il ricorso per saltum è consentito al solo indagato avverso il provvedimento
genetico della misura cautelare.
Nel caso in esame, mentre vi è incertezza sull’effettivo atto impugnato
laddove, in conclusione, si chiede genericamente “l’annullamento dell’ordinanza
impugnata”, l’impugnazione risulta in altre parti dell’atto testualmente riferita
alla decisione relativa alla misura cautelare: difatti il pubblico ministero afferma,
come sopra trascritto, che “doveva essere valutata anche la richiesta di misura
cautelare”.
Nè soccorrono altri elementi per individuare un diverso oggetto della
impugnazione, in particolare la impugnazione, ammissibile, del diniego di
convalida, in quanto si dichiara di proporre “ricorso per cassazione ex art. 325
cod. proc. pen. per violazione di legge”. A parte l’equivoco dovuto al richiamo
della disposizione che prevede il ricorso in cassazione in materia di sequestri, si
conferma che la richiesta è formulata nell’ambito delle impugnazioni delle misure
cautelari e non ai sensi dell’art. 391 comma 5 0 cod. proc. pen. che disciplina il
ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di convalida.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma co ì deciso nella camera di consiglio d I 14 novembre 2013
il Consig

e estensore

PierluigifL Stefano

il Pre ente
Nicol

ilo

Il ricorso è inammissibile.

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