Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37359 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37359 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

DFtAGUTINOVIK Dean, nato il 06/09/1978;

Avverso la ordinanza n. 4999/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Torino del
20/12/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ferdinando Lignola, il
quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 21/06/2018

RILEVATO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 20/12/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Torino

dichiarava inammissibile l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio
sociale ex art. 94 del DPR n. 309 del 1990 avanzata da Dragutinovik Dean. Rilevava
il Tribunale di Sorveglianza che il condannato stava espiando una pena per furto
aggravato; che annoverava precedenti penali per falsità, ricettazione e guida senza
patente ed era gravato da un procedimento penale pendente; che aveva fatto uso di

false generalità ed era stato attinto da diverse denunzie; tuttavia, alla sua istanza
era stato allegato un certificato di tossicodipendenza proveniente dall’Istituto di Pena
di Monza, ma in esso non veniva precisata quale modalità era stata seguita per
l’accertamento di detto stato, a norma di legge.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore
Avv. Francesco Mongiu, deducendo, con motivo unico, ex art. 606, comma 1, lett. b),
cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che lo stato di
tossicodipendenza era attestato non soltanto dal certificato del carcere di Monza, ma
anche da un Sert che aveva precisato la procedura utilizzata per la verifica
(valutazione medica, esame obiettivo, esame del capello, psicodiagnosi); in ogni
caso, il Tribunale di Sorvegliamza avrebbe dovuto disporre accertamenti poiché tutta
la documentazione richiesta dalla normativa era stata allegata.

3. Il P.G. chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, a fronte della dichiarazione di inammissibilità della sua istanza
avanzata ex art. 94 del DPR n. 309 del 1990, lamenta una violazione di legge,
sostenendo di avere tempestivamente provveduto a produrre adeguata certificazione
allegandola alla richiesta medesima.
In realtà, la documentazione che è stata allegata al ricorso reca una data,
evincibile chiaramente dagli atti che mostrano un timbro, che è quella del
15/01/2018, e cioè successiva alla celebrazione dell’udienza camerale, tenutasi in
data 20/12/2017.
Tanto chiarito, va dedotto che detta documentazione (attestante la procedura con
cui era stata accertata la dipendenza dalle sostanze stupefacenti) non era presente
agli atti del Tribunale di Sorveglianza al momento della decisione. E, all’evidenza, la
documentazione prodotta successivamente all’udienza non rileva.

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Ed allora, la decisione assunta dal Tribunale di Sorveglianza è stata corretta: il
decreto legge n. 272 del 2005 ha profondamente innovato le disposizioni relative alla
misura alternativa richiesta dal ricorrente;in particolare, mentre la previgente
disciplina prevedeva che alla istanza di ammissione al beneficio doveva essere
allegata la certificazione dello stato di tossicodipendenza e l’idoneità del programma
concordato ai fini del recupero, la nuova normativa prevede elementi ulteriori, quale
la documentazione attestante la procedura con la quale è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti, l’andamento del programma concordato in corso e

Deve notarsi, al proposito, che è stata ribadita espressamente nella nuova
normativa la previsione di inammissibilità della istanza qualora essa non sia
corredata di questa documentazione: alla stregua di questa previsione (già riportata
nel vecchio testo dell’art. 94 citato così come modificato dal d.l. n. 341 del 2000,
convertito con modificazioni nella legge n. 4 del 2001), non può più ritenersi attuale
la giurisprudenza che escludeva una dichiarazione di inammissibilità sulla base del
solo dato formale della mancanza di documentazione allegata all’istanza e che
riteneva che tale mancanza fosse surrogabile dai poteri istruttori del Tribunale di
Sorveglianza; trattasi di una giurisprudenza attestatasi intorno alla metà degli anni
Novanta, ma ormai priva di significato, considerato che il Legislatore, nel 2001 e nel
2005, ha ribadito la volontà di rendere inammissibili le istanze non congruamente
documentate
Nella fattispecie, siffatta documentazione non era stata prodotta, da ciò
conseguendo l’impugnata declaratoria di inammissibilità. Nè tale conclusione appare
in contrasto con i poteri riconosciuti al Tribunale di Sorveglianza decidente,
dappoiché appare logico e conseguente considerare che, se l’ordinamento ha
riconosciuto all’A.G. il potere di acquisire d’ufficio ciò che è stato in precedenza
richiesto a pena di inammissibilità, ciò significa semplicemente che, superato il vaglio
della ammissibilità della domanda, come detto collegata alla produzione documentale
richiesta dalla legge, il Tribunale ha poteri istruttori volti agli opportuni chiarimenti,
approfondimenti ovvero accertamenti eventualmente in contrasto con le stesse
risultanze documentali. Giova altresì osservare che il procedimento introdotto dal
D.P.R. n.309 del 1990, art. 94 in esame ha carattere fortemente semplificato e
siffatta semplificazione, coerente con fini e funzioni procedimentali voluti dal
Legislatore, rende non formali i poteri istruttori affidati dalla norma al giudice, che ha
non certo l’obbligo di esercitarli, ma semplicemente la potestà processuale di
avvalersene qualora non sia nella condizione di esperire la cognizione di legge nei
termini imposti dalla norma (Sez. 1, n. 44414 del 18/11/2008, Rv. 241819; Sez. 1,
n. 45608 del 14/12/2010, Rv. 249176).

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la sua idoneità al recupero.

2. Il ricorso è quindi inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al pagamento della somma di
€ 2.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

processuali e della somma di Euro Duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 giugno 2018.

Il Consigliere
tt. Antonio

Il Presidente

latore

(dott. Adriano Iasillo)

nchell

au: 9
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

,1 AGO, 2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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