Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37359 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37359 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SABAR Brahim, nato a Casablanca (Marocco) 1117/1/1969
avverso la sentenza del 6/7/2012 della Corte di appello di Salerno, che, in
parziale riforma della sentenza del 19/12/2005 del Tribunale di Salerno, sez.
dist. di Mercato San Severino, ha assolto il sig. Sig. Sabar dal reato ex art.337
cod. pen. e rideterminato la pena per il reato ex art.171-ter della legge 22 aprile
1941, n.633, accertato il 18/2/2005, in 2 mesi e 20 giorni di reclusione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Cinzia Passero, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6/7/2012 la Corte di appello di Salerno, in parziale
riforma della sentenza del 19/12/2005 del Tribunale di Salerno, sez. dist. di
Mercato San Severino, ha assolto il sig. Sig. Sabar dal reato ex art.337 cod. pen.
e rideterminato la pena per il reato ex art.171-ter della legge 22 aprile 1941,
n.633, accertato il 18/2/2005, in 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

Data Udienza: 14/05/2013

2. Avverso tale decisione il sig. Sabar propone ricorso tramite il Difensore, in
sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. di
legge difettando sia la prova della illecita duplicazione dei materiali contenuti
nei supporti sia di una condotta finalizzata alla vendita, essendo provata la
sola detenzione;

b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen.

1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, posto che
anche il primo, rubricato come errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606,
lett.b) cod.proc.pen., in realtà contiene censure attinenti la valutazione del
materiale probatorio indirettamente oggetto anche del secondo e generico
motivo di ricorso.
2. Osserva la Corte che la sentenza di primo grado ha accertato l’esistenza
di una condotta di detenzione finalizzata alla vendita, che è condotta diversa da
quella di “vendere o porre altrimenti in commercio” oggetto del capo di
imputazione in relazione alla lett.a) del comma 2 dell’art.171-ter della legge
citata.
3.

A sua volta, la Corte di appello dà conto degli elementi di fatto che

conducono a ritenere provata la destinazione dei supporti alla vendita e delle
ragioni per cui anche su base testimoniale risulta smentito che non si sia
proceduto alla verifica del contenuto dei supporti. Difetta, invece, una specifica
motivazione in ordine alla sussistenza della condotta contenuta nella lettera a)
del comma secondo, citata, o in ordine alla diversa qualificazione del fatto, che
potrebbe in teoria essere individuata in una delle condotte previste dalla lettera
c) del primo comma del medesimo art.171-ter.
4.

Si tratta di difetto di motivazione e di carenza di determinazione

sull’inquadramento del fatto, dei cui estremi erroneamente il ricorrente si duole,
che impone alla Corte di annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di
merito che, sulla base del contenuto della presente decisione, dovrà procedere a
nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello
di Salerno.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Così deciso il 14/5/2013

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