Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37358 del 21/06/2018

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37358 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) A.A.;

Avverso l’ordinanza emessa il 04/06/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Roma;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 21/06/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, per
quanto di interesse, rigettava l’istanza formulata da A.A., tendente a
ottenere il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare per motivi di
salute, in relazione alla frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza
veniva individuata nella data del 28/04/2019.

Forte, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta
insussistenza dei presupposti per la misura alternativa alla detenzione richiesta,
che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso
argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle patologie
conclamate che affliggevano il ricorrente, attestate dalla documentazione
sanitaria e dalla consulenza tecnica versate in atti.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da A.A. è inammissibile, risultando basato
su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua
singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per
la concessione del beneficio penitenziario richiesto dal condannato, che risultano
vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma conformemente alle risultanze
processuali.
Nell’ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che le condizioni di salute
di A.A., pur in un contesto nosografico complesso, non consentivano di
esprimere un giudizio di incompatibilità assoluta con la detenzione carceraria
patita, essendo le infermità del ricorrente sottoposte a un monitoraggio
intramurario costante.
Il giudizio di compatibilità carceraria espresso dal Tribunale di sorveglianza
di Roma risultava avvalorato dalle relazioni sanitarie acquisite al fascicolo
processuale, dalle quali emergeva l’esistenza una situazione clinica che non
2

2. Avverso tale ordinanza A.A., a mezzo dell’avv. Massimiliano

consentiva di esprimere nei confronti di A.A. un giudizio di incompatibilità
assoluta con il regime carcerario.
Si consideri che dalla documentazione sanitaria acquisita dal Tribunale di
sorveglianza di Roma non emergevano stati morbosi acuti di A.A. – che era
un soggetto HIV positivo affetto da cardiopatia ischemica con stenosi coronariche
multiple – incompatibili con la detenzione carceraria attualmente patita dal
ricorrente, in considerazione del fatto che, pur rappresentandosi la
problematicità del quadro clinico, le infermità patite dal detenuto non erano

circuito penitenziario.
Si consideri ulteriormente che il beneficio della detenzione domiciliare veniva
richiesto per consentire l’espletamento di un intervento cardiologico sull’arteria
coronarica destra, rispetto al quale le condizioni di urgenza prospettate dalla
difesa di A.A. dovevano ritenersi insussistenti, come evidenziato nel
passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, in
cui si affermava che il ricorrente «dal 2013, sino all’arresto avvenuto il
29.9.2016, non ha volontariamente ritenuto di sottoporsi all’intervento
chirurgico».
Tali emergenze nosografiche, dunque, non consentivano di esprimere un
giudizio di incompatibilità assoluta con lo stato carcerario patito da A.A.,
potendo le sue patologie essere monitorate, in assenza di condizioni di
emergenza, all’interno del circuito penitenziario, così come correttamente
evidenziato nell’ordinanza impugnata. Né potevano rilevare, in senso contrario,
gli esiti della consulenza tecnica di parte svolta dal dott. Gaetano Montalbano,
che non consentono di ritenere destituite di fondamento nosografico le
conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale di sorveglianza di Roma,
esprimendo nei confronti del condannato un giudizio di compatibilità carceraria
che appare conforme alle risultanze processuali.
Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, risulta
fondato su una valutazione ineccepibile delle emergenze nosografiche e
conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per il
differimento della pena detentiva è necessario che la patologia, fisica o psichica,
da cui è affetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da
provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, esiga un trattamento
terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato nel caso in esame – non si
possa agevolmente attuare nello stato di detenzione (Sez. 1, n. 789 del
18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011,
dep. 2012, Farinella, Rv. 251674).

3

ritenute tali da non rispondere ai trattamenti terapeutici disponibili all’interno del

3. Per queste ragioni, il ricorso di A.A. deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così
deciso il 21/06/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alendro Centonze

Adriano Iasillo

(

V),

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma,

n

1 AGO. 2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA