Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37357 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37357 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1.

Angeletti Marcello, nato a Parma il 30/09/1967,

2.

Degli Innocenti Federico, nato a Voghera il 14/09/1967,

avverso la sentenza del 14/01/2014, della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata e restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/01/2014, la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza del 09/07/2013 del Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di quella stessa città che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
condannato gli odierni ricorrenti alla pena, rispettivamente, di cinque anni e
quattro mesi di reclusione ed € 20.000,00 di multa l’Angeletti, e sei anni di

Data Udienza: 19/05/2015

reclusione ed C 40.000,00 di multa il Degli Innocenti, per il reato di cui all’ad 73,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal primo il 19/02/2013 e
dal secondo il 25/02/2012, ha concesso le circostanze attenuanti generiche al
Degli Innocenti, rideterminando la pena nella misura di cinque anni e quattro
mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza
appellata dai soli imputati.
1.1. Si contesta all’Angeletti di aver trasportato e comunque detenuto, a fine
di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo eroina, pari a circa 2 kg., fatto

poco più di 2 kg. di eroina commesso in Napoli il 19/02/2013, con recidiva
reiterata e specifica.

2.Per l’annullamento della sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

3.L’Angeletti eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in
ordine alla eventuale applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen..

4.11 Degli Innocenti eccepisce, invece, la violazione degli artt. 178 e segg.,
420 e segg., e 97, cod. proc. pen., 111, Cost. e 6, Convenzione E.D.U., e
deduce, al riguardo, che la Corte di appello ha ingiustamente respinto l’istanza
con cui i difensori avevano chiesto il rinvio del processo per aderire all’astensione
dalle udienze proclamata dagli organismi unitari dell’avvocatura.
4.1. Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione sui criteri
di determinazione della pena.
4.2.1 motivi di ricorso sono stati ulteriormente illustrati con atto depositato il
29/01/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili

3.11 ricorso dell’Angeletti è inammissibile perché assolutamente generico,
essendosi limitato a eccepire la violazione dell’art. 129, cod. proc. pen., sotto i
profili, tra l’altro, della violazione di legge e della mancata assunzione di una
prova decisiva, nemmeno illustrati ma utilizzati come mero “titolo”
dell’eccezione.

4.11 ricorso del Degli Innocenti è inammissibile perché manifestamente
infondato.

2

in Napoli il 25/02/2012, con recidiva. Al Degli Innocenti si contesta il trasporto di

4.1. L’imputato è stato giudicato, insieme con l’Angeletti, con rito
abbreviato, sicché l’appello si è svolto in camera di consiglio ai sensi dell’art.
599, cod. proc. pen..
4.2.1 giudici distrettuali hanno disatteso la richiesta di rinvio sul rilievo che
trattandosi di udienza camerale a partecipazione non necessaria la scelta del
difensore di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi
unitari dell’Avvocatura, non integrando un’ipotesi di impedimento assoluto a
comparire, non ha alcun rilievo.

condivide e ribadisce il principio, da ultimo affermato da questa Sezione con
sentenza n. 19586 del 19/03/2014, Pierri, Rv. 259440 (alla lettura della cui
articolata motivazione si rimanda) e ribadito da Sez. 3, n. 14254 del
20/01/2015, n.m., secondo il quale il diritto di astenersi dalle udienze, da parte
del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, è configurabile anche in
relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria, ai sensi dell’art.
3, comma primo, del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede
l’astensione dalle udienze e dalle altre attività in cui è prevista la partecipazione
del difensore, “ancorché non obbligatoria”, con la conseguenza che, qualora il
relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi
avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all’astensione
di categoria, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata
assistenza dell’imputato (nello stesso senso anche Sez. 6, n. 1826 del
24/10/2013, Rv. 258336; Sez. 1, n. 14775 del 12/03/2014, Lapresa, Rv.
259438; cfr. anche Sez. 2, n. 13033 del 11/10/2000, Matranga, Rv. 217507,
citata in motivazione, nonché Sez. U., n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv.
255346, pure ivi citata, della quale viene valorizzata la significativa e condivisa
affermazione secondo la quale l’adesione all’astensione di categoria costituisce
espressione del diritto di associazione costituzionalmente garantito e regolato da
una disposizione normativa di fonte secondaria, e non semplicemente un
legittimo impedimento partecipativo).
4.4.Nel caso di specie, la decisione della Corte di appello di non accogliere la
richiesta di rinvio dei difensori degli imputati è errata.
4.5.Tuttavia, trattandosi di nullità a regime intermedio, era onere dei
difensori eccepirla subito dopo l’adozione dell’ordinanza (art. 182, cod. proc.
pen.).
4.6.In ogni caso si tratta di nullità priva di conseguenza perché i difensori
hanno regolarmente preso parte all’udienza, discutendola e rassegnando le
conclusioni.

5.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

3

4.3.Benché la questione sia oggettivamente controversa, il Collegio

5.1.1 Giudici distrettuali hanno condiviso la decisione del Tribunale di non
concedere il minimo della pena richiesto, in considerazione dell’oggettiva
quantità di droga oggetto materiale della condotta che, seppur non ingente ai
sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata ritenuta tale da
costituire grave pericolo per la salute pubblica in considerazione dell’elevatissimo
numero di dosi ricavabili.
5.2. I Giudici di merito hanno dunque selezionato, tra gli indici di
graduazione della pena offerti dall’art. 133, cod. pen., la gravità oggettiva del

condanna.
5.3.E’ dunque privo di fondamento il rimprovero in ordine alla mancanza di
motivazione sul punto.
5.4.Peraltro il ricorrente non lamenta l’omessa considerazione di ulteriori e
diversi indici di valutazione eventualmente indicati nell’atto di appello ed in
ipotesi totalmente obliterati; nel che sta la genericità della sua doglianza,
infarcita di richiami giurisprudenziali ma priva di riferimenti al caso concreto.

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.
?,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna (1)’ricorrenteal pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

reato cui hanno attribuito una funzione privilegiata nella quantificazione della

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