Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37357 del 02/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37357 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da DE SALVE Luis .nato a Valencia (Spagna) il 12.02.1974
avverso la sentenza del 14 luglio 2011 della tribunale di Lecce, sezione
distaccata di Galatina,
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’avv. Alessandro De Matteis per l’imputato che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 02/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. DE SALVE Luis, nato a Valencia (Spagna) il 12.02.1974, era imputato
del reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 256 co. I lett. b) del D.L.vo 30 aprile 2006
n. 152 per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate,
effettuato in agro di Cutrofiano località “Paiere”, attività di smaltimento illecito
di rifiuti consistiti nell’abbandono di pneumatici di varie forme e misure su
porzione di terreno adiacente a fabbricato rurale. Attività effettuata in mancanza
della prescritta autorizzazione, in agro di Cutrofiano, il 07.03.2009.

Luis veniva tratto a giudizio per rispondere del reato suddetto.
Con sentenza del 14.07.2011, il tribunale affermava la penale
responsabilità di De Salve Luis in ordine al reato a lui contestato in rubrica e lo
condannava alla pena di euro diecimila di ammenda, oltre al pagamento delle
spese processuali.
Osservava il tribunale che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che
la sera del 07.03.2009 due giovani di Cutrofiano (poi ascoltati in qualità di
testimoni: Spagnolo Libero Antonio e Ripa Antonio) notavano un camion (” un
Iveco bianco … cassonato) che si dirigeva nei pressi di una masseria
abbandonata, situata sulla SP Maglie – Cutrofiano, in località “Paieré’; i due
giovani seguivano il camion, insospettiti della presenza del mezzo in ore notturne
in quell’area, e successivamente notavano che tre persone stavano scaricando
dal cassone del camion numerosi pneumatici usati nel cortile esterno della
masseria; i due giovani, sebbene non erano stati in grado di vedere in volto chi
fossero gli occupanti del mezzo, erano riusciti a prendere il numero di targa del
camion (NAR11616) ed a trasmetterlo alle forze dell’ordine,
Ebbene, l’autocarro dal quale sono stati scaricati gli pneumatici presso la
masseria sita in località “Peiere’ è risultato essere intestato a De Salve Luis,
odierno imputato, dall’anno 2006; dagli accertamenti effettuati dai CC di
Sannicola era emerso, inoltre, che il De Salve nell’anno 2009 svolgeva l’attività
di imbianchino.
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione
con cinque motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’identificazione della targa
del veicolo che il 7 marzo 2009 trasportava i rifiuti e la successiva
identificazione, con ricerca presso il pubblico registro automobilistico, del
soggetto risultante proprietario del mezzo erano stati acquisiti con modalità non

443/1/2 r.g.n

2

up. 2 maggio 2013

Con decreto di citazione del P.M. presso il Tribunale di Lecce, De Salve

ritualmente corrette e quindi non costituivano dati utilizzabili ai fini
dell’accertamento della responsabilità penale.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il provvedimento con
cui il giudice aveva disposto effettuarsi accertamenti a mezzo dei carabinieri in
ordine all’attività svolta dall’imputato nel marzo del 2009. Mancava infatti il
presupposto dell’assoluta necessità del mezzo di prova.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che la sentenza che
conclude il giudizio afferma la responsabilità penale non già per il reato

articolo 256, ma per il diverso reato previsto e punito dal comma 2 del
medesimo articolo 256. Vi è quindi difetto di correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza pronunciata.
Con il quarto motivo il ricorrente censura l’affermazione del tribunale
secondo cui il reato di abbandono di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 2,
citato, può essere commesso anche mediante omissione. Si tratta invece di un
reato proprio configurabile solo in forma commissiva.
Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole del trattamento
sanzionatorio ingiustificatamente severo.

2.

Il ricorso – i cui primi tre motivi possono essere esaminati

congiuntamente – è fondato.
Va premesso che l’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 prevede due distinte
ipotesi di reato al primo ed al secondo comma. Nel primo comma sanziona
chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione (distinguendo poi tra rifiuti non
pericolosi, quali sono quelli nella specie, e rifiuti pericolosi). Il secondo comma
invece contempla la condotta dei titolari di imprese e di responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti.
Quindi le due condotte sono ben distinte: in un caso non è sufficiente, ai
fini della rilevanza penale, il mero abbandono o deposito incontrollato di rifiuti,
che può essere anche occasionale, occorrendo invece una attività,
necessariamente organizzata, di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio o intermediazione di rifiuti; altrimenti si versa in un’ipotesi di illecito
amministrativo. Nel secondo caso è sufficiente l’abbandono o il deposito in modo
incontrollato i rifiuti. Quest’ultima condotta implica però un’attività di impresa
mentre la condotta del primo comma può essere posta in essere da chiunque.
Nella specie il reato contestato è quello di cui al primo comma dell’articolo
256 il citato. Occorreva quindi la prova di una attività (non autorizzata) di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
44311 12

r.g.n

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u.p.

2

mugglo

2013

contestato nel decreto di citazione, previsto e punito dal comma 1 del citato

rifiuti. Il tribunale, pur avendo operato una riqualificazione del fatto contestato
perché ha escluso l’ipotesi della lettera b) del primo comma dell’articolo 256
(rifiuti pericolosi), ed ha ritenuto invece insussistente ipotesi della lettera a) della
medesima disposizione (rifiuti non pericolosi), ha però operato una commistione
tra la fattispecie del primo comma e quella del secondo comma. Ha infatti
considerato che l’imputato svolgeva l’attività di imbianchino, attività di tipo
imprenditoriale; qualità questa che consentiva di ritenere penalmente rilevante
la condotta di abbandono di rifiuti non pericolosi. Questa condotta però è

essere mai stato contestata all’imputato. In sostanza il tribunale, invece di
motivare in ordine alla sussistenza di un’attività non occasionale di trasporto di
rifiuti non pericolosi, ha ritenuto rilevante, al fine del raggiungimento della prova
della sussistenza dell’elemento materiale del reato di cui al primo comma
dell’articolo 256 citato, la qualità di imprenditore (piccolo imprenditore artigiano)
dell’imputato. Circostanza questa non rilevante ai fini del primo comma
dell’articolo 256 (ossia del reato contestato di cui l’imputato è stato ritenuto
colpevole), ma rilevante ai fini della secondo comma della stessa disposizione
(ossia di un reato non contestato all’imputato).
Tale discrasia motivazionale vizia la sentenza impugnata che pertanto va
annullata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso.
3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della
sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Lecce per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Lecce per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013
Il Consigliere estensore

prevista dal secondo comma dell’articolo 256; fattispecie penale che non risulta

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