Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37355 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37355 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Molfetta Giovanni, nato a Canosa di Puglia il 17/04/1953,

avverso la sentenza del 25/10/2013, della Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Domenico Casamassima, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Giovanni Di Molfetta ricorre per l’annullamento della sentenza del
25/10/2013 della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna alla
pena di quattro mesi di reclusione, oltre pene accessorie, inflittagli il 08/05/2012
dal Tribunale di Trani per il reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74 per aver, quale legale rappresentante della società «Canosa Trasporti e

Data Udienza: 19/05/2015

Facchinaggio soc. coop. a r.I.», omesso di versare entro il 27/12/2006
l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al
periodo d’imposta dell’anno precedente per l’importo di C 175.221,00.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., erronea applicazione degli artt. 42, comma 3, cod. pen., e 10-ter,
d.lgs. n. 74 del 2000, nonché manifesta illogicità della motivazione e
travisamento del fatto.
Deduce, al riguardo, di esser stato tratto a giudizio quale legale

realtà amministrata, sin dalla sua costituzione, dalla propria moglie, come da
documentazione offerta ai Giudici territoriali che l’hanno del tutto travisata,
avendo affermato che non aveva comunicato all’Amministrazione Finanziaria che
aveva perso la rappresentanza il 23/03/2005.
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
riguardo alla prova della sua responsabilità penale tratta da una sua supposta
gestione di fatto della società, in realtà mai spiegata dai Giudici distrettuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato.

3. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
3.1. L’affermazione della responsabilità penale dell’imputato trae alimento
dal fatto che questi risultava legale rappresentante della cooperativa secondo
l’anagrafe tributaria e la dichiarazione fiscale Modello Unico 2006.
3.2. I Giudici di merito gli contestano di aver concorso a creare una
situazione di apparenza colpevole per non aver comunicato all’amministrazione
finanziaria, entro 30 giorni dall’assemblea straordinaria del 23/03/2005, la
variazione delle cariche statutarie.
3.3.L’imputato obietta, come visto, che in realtà l’assemblea straordinaria
aveva deliberato soltanto la modifica dello Statuto ma che le cariche societarie
erano rimaste invariate.
3.4.Contesta, altresì, l’esercizio di fatto di poteri corrispondenti a quelli del
legale rappresentante della società, apoditticamente ed immotivatamente a lui
attribuiti dalla Corte di appello in virtù della sua carica di Vice Presidente e della
effettiva gestione «della società, come risulta dalla prassi di curare
direttamente tutti gli adempimenti fiscali».

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rappresentante della «Canosa Trasporti e Facchinaggio soc. coop. a r.l.» in

3.5.Rileva questa Suprema Corte che, a norma dell’art. 8, comma 2, d.P.R.
22 luglio 1998, n. 322, nella dichiarazione in materia di imposta sul valore
aggiunto, sono indicati i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del
contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle operazioni e
dell’imposta e per l’effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti
nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’Agenzia delle entrate è in grado
di acquisire direttamente.
3.6.La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta,

l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale (art. 1,
comma 4, d.P.R. n. 322 del 1988, richiamato, ai fini della sua applicazione, dal
successivo art. 8, comma 6).
3.7.L’inesatta o incompleta indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione
del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante,
costituisce illecito amministrativo sanzionato a norma dell’art. 8, comma 1, d.lgs.
18 dicembre 1997, n. 471.
3.8.E’ necessario aggiungere che, per effetto dell’art. 35, comma 1, d.P.R. n.
633 del 1972, «i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione,
devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali
dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore
aggiunto della medesima Agenzia».
3.9.Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e
deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne
hanno la rappresentanza (art. 35, comma 2, lett. b, d.P.R., n. 633 cit.).
3.10.Anche in questo caso indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l’individuazione del contribuente sono sanzionate in via
amministrativa dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997.
3.11.Costituisce dato incontestato che: a) l’imputato risulta essere una delle
persone che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), d.P.R. 633 del 1972, hanno
la rappresentanza legale della società; b) egli sottoscrisse la dichiarazione
Modello Unico 2006, qualificandosi come legale rappresentante della società alla
data della sua presentazione o comunque come amministratore di fatto.
3.12.L’imputato si è sempre qualificato nei confronti dell’Erario come
amministratore (di fatto o di diritto, non ha importanza) della società (art. 35,
comma 2, lett. b, cit.), indicando lui stesso la fonte della propria responsabilità
che si è direttamente assunto anche per l’adempimento dell’obbligazione
tributaria, penalmente sanzionata, che risultava dalla dichiarazione Mod. U 2006,

3

a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha

da lui sottoscritta e presentata in nome e per conto della società stessa (art. 8,
comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988).
3.13.Le sue ragioni non sono dunque fondate e vanno respinte.
3.14.Diversannente da quanto sostenuto dal difensore in sede di discussione,
il reato non è prescritto perché al periodo di sette anni e sei mesi decorrente dal
27/12/2006, vanno aggiunti i periodi di sospensione del dibattimento (pari a 329
giorni) per i rinvii disposti su richiesta della difesa. Ne consegue che la

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19/05/2015

prescrizione matura il 21/05/2015.

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