Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37354 del 02/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37354 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano
nel p.p. a carico di Maletta Antonio, n. a Bergamo il 19.4.1963
avverso la sentenza del tribunale di Milano dell’11.7.2011
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per il’annullamento con rinvio;
la Corte osserva:

Data Udienza: 02/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Maletta Antonio era imputato dei reati p. e p. dall’art. 2 comma I e
comma I bis della legge 11/11/1983 n,638 perché. nella qualità di legale
rappresentante dell’impresa denominata “BROCCA MALETTA & PARTNER” con
sede in Milano in via Pier Lombardo n.1 ometteva di versare, entro i termini
previsti, presso la competente sede INPS di Milano le ritenute previdenziali pari a
complessivi euro 708,00 per i dipendenti nel periodo decorrente dal mese di

mese di luglio 2006 fino al mese di dicembre 2006. Fatti commessi in Milano nel
periodo decorrente dal mese di gennaio 2006 fino al mese di aprile 2006, e nel
periodo ininterrotto decorrente dal mese di luglio 2006 fino al mese di dicembre
2006.
Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto
penale di condanna Maletta Antonio è stato tratto a giudizio avanti al Tribunale di
Milano, in composizione monocratica, per rispondere del reato suddetto.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale esauritasi con l’acquisizione degli
atti ai sensi dell’art. 493 c.p.p. il Tribunale in data 11 luglio 2011, su conforme
richiesta delle parti, pronunziava sentenza di assoluzione per mancanza della
condizione di punibilità per omessa notifica dell’avvenuto accertamento della
violazione ai sensi dell’art. 2 comma I bis, secondo periodo, legge 638/83.
Con riferimento alla causa di non punibilità prevista dal co. 1 bis dell’art.
2 citato, osservava il tribunale che dagli atti del fascicolo del dibattimento non
risultava che l’accertamento fosse stato notificato all’imputato nel termine ivi
previsto; anzi il rappresentante della pubblica accusa aveva dato atto della
mancanza di prova della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
2. Avverso questa pronuncia la Procura Generale presso la Corte d’appello
propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 2, comma 1 e comma 1 bis, della legge 11
novembre 1983 n. 683 per non aver considerato che la condizione di punibilità
prevista dalla disposizione citata doveva considerarsi realizzata con la notifica del
decreto di citazione a giudizio.
2. Il ricorso è infondato.
Sulla questione di diritto posta dal Procuratore Generale ricorrente era
insorto contrasto di giurisprudenza.

46984 I I r.g.n

2

up. 2 maggio 20/3

gennaio 2006 fino al mese di aprile 2006, nel periodo ininterrotto decorrente dal

Secondo un orientamento (Cass., Sez. III, 16/05/2007 – 12/07/2007,
n. 27258 ) in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, ai fini dell’applicazione della speciale causa di non punibilità
prevista dall’art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv.,
con modd., in L. 11 novembre 1983, n. 638), il “dies a quo” da cui decorre il
termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla
regolarizzazione può decorrere anche dalla notifica del decreto di citazione a
giudizio oltre che dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento

della decorrenza del predetto termine fosse sufficiente l’effettiva conoscenza da
parte del contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi
confronti, non essendo necessarie particolari formalità di notifica dello stesso.
Secondo invece un opposto orientamento (Cass., sez. III, 5 agosto 200828 novembre 2008, n. 44.542) la previa notifica di cui al citato art. 2 non poteva
essere validamente surrogata dalla notifica del decreto di citazione a giudizio.
Il contrasto di giurisprudenza è stato risolto dalle sezioni unite (Cass.,
sez. un., 24/11/2011 – 18/01/2012, n. 1855) che hanno affermato che, in tema
di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della
causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di
citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se,
al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli
elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di
omesso versamento e dell’importo, la indicazione della sede dell’ente presso cui
effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e
l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità.
Nella specie il decreto di citazione a giudizio non conteneva la avvertenza
suddetta e pertanto era inidoneo a valere quale notificazione della previa
comunicazione dell’Inps. Conseguentemente, in adesione al principio di diritto
affermato dalle sezioni unite, deve ritenersi corretta la sentenza impugnata che
ha ritenuto che l’omessa notifica dell’avviso di accertamento determinasse il
difetto di procedibilità dell’azione penale e quindi escludesse la punibilità.
3. Pertanto il ricorso va rigettato..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013
Il Consigliere estensore

della violazione da parte dell’ente previdenziale. Si riteneva pertanto che ai fini

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