Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37353 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37353 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Annunziata Alfonso, nato 1’01/12/1956;

Avverso l’ordinanza emessa il 16/02/2017 dal Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa
Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 21/06/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
rigettava il reclamo proposto avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di
sorveglianza di Catanzaro 1’08/10/2016, con cui era stata dichiarata
inammissibile l’istanza presentata da Alfonso Annunziata, ai sensi dell’art.

35-ter

Ord. Pen., finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle
condizioni detentive patite, che si ritenevano non conformi ai parametri stabiliti
dall’art. 3 CEDU.

Il rigetto del reclamo era giustificato dalle informazioni acquisite presso le
strutture penitenziarie dove Annunziata era stato ristretto, dalle quali emergeva
che l’istante, per i periodi antecedenti al 28/06/2014, era stato detenuto con
modalità che dovevano essere ritenute conformi ai parametri stabiliti dall’art. 3
CEDU.

2. Avverso tale ordinanza Alfonso Annunziata, a mezzo dell’avv. Paolo Della
Monica, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art.

35-ter Ord.

Pen. e 3 CEDU.
Si deduceva, in proposito, che la decisione impugnata era sprovvista di un
percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle informazioni
acquisite, necessarie alla valutazione delle condizioni detentive patite da
Annunziata presso le strutture penitenziarie di Benevento e Napoli Secondigliano,
presso le quali il ricorrente era stato ristretto, censurate con specifico riferimento
alla tutela dell’igiene personale del detenuto.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Alfonso Annunziata è infondato.

2. Osserva il Collegio che il rimedio riparatorio richiesto dal ricorrente veniva
negato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sulla base di una valutazione
ineccepibile delle frazioni detentive sottoposte al suo vaglio, evidenziandosi che
le condizioni detentive di cui aveva usufruito Annunziata erano tali da escludere
trattamenti inumani e degradanti, sulla scorta dei principi affermati dalla Grande
Camera della Corte EDU nel caso Mursic contro Croazia del 12/03/2015, cui
occorre riferirsi nel caso in esame.

2

)t,

Invero, l’ordinanza impugnata si fondava su un’analitica valutazione del
trattamento carcerario patito da Annunziata durante le frazioni detentive
controverse, patite presso le strutture penitenziarie di Benevento e Napoli
Secondigliano, in conseguenza della quale veniva negato al ricorrente, nel
rispetto dell’art. 3 CEDU, il diritto a ottenere una riduzione di pena nei termini
richiesti, per le frazioni detentive antecedenti al 28/06/2014.
Si consideri, in proposito, che dalle informazioni acquisite presso le strutture
penitenziarie sopra richiamate emergeva che Annunziata aveva sempre

igiene personale. Né rilevavano in senso contrario le occasionali carenze di acqua
corrente, peraltro genericamente richiamate dal ricorrente, che avevano
impedito al detenuto di “effettuare la doccia”, che non determinavano alcuna
lesione dei parametri ermeneutici affermati dall’art. 3 CEDU, nei termini
correttamente esplicitati a pagina 2 del provvedimento impugnato.
In questa cornice, occorre ribadire che, per ciascuna delle frazioni detentive
esaminate, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro risultava congruo e conforme alla giurisprudenza di questa Corte,
consolidatasi in tema di violazioni dell’art. 3 CEDU, imponendo di escludere che
Annunziata avesse patito condizioni detentive inumane e degradanti presso le
strutture penitenziarie di Benevento e Napoli Secondigliano.
(Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del
17/11/2014, Morello, Rv. 269514).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alfonso Annunziata deve essere
rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 21/06/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alessa9dj,ro Centonze

Adriano Iasillo

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì in”1,1

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beneficiato di condizioni detentive adeguate a soddisfare le sue esigenze di

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