Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37351 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37351 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) Cordaro Carmelo, nato il 14/11/1960;

Avverso l’ordinanza emessa il 16/01/2017 dalla Corte di appello di Messina;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 21/06/2018

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina rigettava la
richiesta presentata da Carmelo Cordaro, finalizzata a ottenere il rimborso della
quota dei compensi liquidati all’amministratore dei beni intestati alla società
PER.EDIL s.r.I., riferibile a Vincenzo Pergolizzi, oggetto della confisca revocata
con decreto emesso il 07/12/2015 dalla stessa Corte territoriale.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull’assunto che il decreto di
revoca della confisca, posto dal ricorrente a fondamento della sua istanza era

beni precedentemente confiscati risultavano tuttora sottoposti a una misura
ablatoria.

2. Avverso tale ordinanza Carmelo Cordaro, a mezzo dell’avv. Vincenzo
Isgrò, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del
provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, in base alla disciplina della
legge 31 maggio 1965, n. 575, vigente all’epoca in cui era stata adottata la
misura ablatoria presupposta e precedente l’entrata in vigore del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, le somme corrisposte all’amministratore dei beni
confiscati avrebbero dovuto essere restituite al prevenuto per effetto della
revoca della misura ablatoria.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Carmelo Cordaro è inammissibile, risultando basato
su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso
quello secondo cui il decreto di revoca della confisca dei beni intestati alla società
PER.EDIL s.p.a., riconducibili al prevenuto, emesso dalla Corte di appello di
Messina il 07/12/2015, era stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione,
con la conseguenza che i beni precedentemente confiscati risultano tuttora
sottoposti a una misura ablatoria.
Deve, invero, rilevarsi che l’assunto processuale posto a fondamento
dell’istanza in esame risulta venuto meno, essendo incontroverso che, in
conseguenza della sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato il
provvedimento di revoca della confisca dei beni riferibili a Pergolizzi, risulta

2

stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, con la conseguenza che i

insussistente lo stesso presupposto per l’accoglimento della richiesta di rimborso
presentata da Cordaro.
Ne discende che in pendenza del giudizio di rinvio relativo alla revoca
dell’originaria misura ablatoria, disposta dalla Corte di appello di Messina il
07/12/2015, non risulta ancora definitivamente assunta la decisione di merito
concernente la confisca presupposta, che, allo stato, deve ritenersi vigente.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carmelo Cordaro deve essere

pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/06/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ale;;1ndfro Centonze

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, lì ….. :411.461.29.1B. ..

dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al

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