Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37351 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37351 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lombardozzi Gaetanino, nato ad Isernia il 14-10-1951
avverso la sentenza del 18-11 marzo 2014 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente

;

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Gaetanino Lombardozzi ricorre per cassazione impugnando la sentenza
con la quale la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza resa
dal tribunale di Isernia che aveva condannato il ricorrente, riconosciute le
attenuanti generiche, alla pena di giorni 20 di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa per il reato previsto dagli articoli 81 codice penale, 2 legge 11 novembre
1983 n. 638 perché nella qualità di responsabile della ditta omonima con più

le ritenute contributive operate sulla retribuzione dei dipendenti per il periodo da
agosto 2007 al dicembre 2007 per un importo totale di C 659,00.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il
difensore, quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173
disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione della
legge penale e processuale nonché insufficienza e contraddittorietà della
motivazione su fatti decisivi per il giudizio laddove i giudici del merito hanno
ritenuto di affermare la responsabilità penale del ricorrente sulla base della
presentazione dei modelli Dm 10.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, l’insufficienza e la
manifesta illogicità della motivazione per la omessa esplicazione delle ragioni che
non consentono di ritenere attendibili le ricostruzioni alternative avendo la Corte
territoriale omesso di valutare le prove a discarico.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione.
2.4. Con il quarto motivo eccepisce l’insussistenza del reato per abolitio
criminis per non essere il fatto preveduto dalla legge penale come reato in base
all’articolo 2 della legge numero 67 del 2014 che ha delegato il governo a
trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2 comma 1 bis del
decreto-legge 12 settembre 1983 numero 463 convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983 numero 638, poiché l’omesso versamento non eccede il
limite complessivo di C 10.000,00 annui.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato
nei casi non consentiti.

2

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, non versava, alla scadenza,

2. Quanto al primo motivo, questa Corte ha affermato che, in materia di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro, l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare
l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con
la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull’imputato il
compito di provare (situazione,nella specie, non sussistente), in difformità dalla
situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del
materiale esborso delle somme (Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito,

Né risulta che il ricorrente abbia allegato elementi contrari in grado
destrutturare la prova documentale posta a fondamento dell’accusa sicché la
presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto
previdenziale può essere valutata, in assenza di elementi contrari, come prova
piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni (Sez. 3, n. 37330 del
15/07/2014, Valenza, Rv. 259909).
3. Il secondo motivo è generico, non avendo il ricorrente indicato quali
prove contrarie, decisive per il giudizio, i Giudici del merito non avrebbero
valutato omettendo di motivare su di esse.

4. Il terzo motivo è aspecifico, in quanto apoditticamennte si assume
consumato il termine di prescrizione del reato, e peraltro manifestamente
infondato maturando la prescrizione non prima del 16 giugno 2015.

5. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato sul rilievo che il
delitto previsto dall’art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che punisce
l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto
diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha
conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la
depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultimo, fino
all’emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerato violazione
amministrativa (Sez. 3, n. 20547 del 14/04/2015, Carnazza, Rv. 263632).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.

Mc.)—

Rv. 258851).

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 13/05/2015

P.Q.M.

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