Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37350 del 21/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37350 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1)Giussani Moreno, nato il 27/11/1976;

Avverso la sentenza emessa il 04/04/2017 dalla Corte di appello di Roma;

Data Udienza: 21/06/2018

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi
Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

a

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Moreno Giussani, finalizzata a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti
dalla stessa Corte territoriale nelle date del 24/09/2012 e del 31/03/2015.
Il Giudice dell’esecuzione, in particolare, rigettava l’istanza presentata da
Giussani, ritenendo ostativa all’applicazione della continuazione invocata

provvedimenti presupposti, che non consentivano di ipotizzare l’unicità del
disegno criminoso, rispetto alla quale non rilevava la condizione di
tossicodipendenza dell’imputato.

2. Avverso questa ordinanza Moreno Giussani, a mezzo dell’avv. Mattia Di
Mattia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione all’annesso riconoscimento della continuazione in sede
esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tipologica e dei fatti
delittuosi giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, che era stata valutata
con un percorso argomentativo incongruo dalla Corte territoriale romana.
Si deduceva, in proposito, che questa correlazione era stata disattesa dal
Giudice dell’esecuzione romano, senza nemmeno considerare la possibilità di una
preordinazione unitaria delle varie condotte delittuose, rispetto alla quale
l’ampiezza dell’arco temporale considerato era ininfluente, attesi i periodi di
detenzione che intervallavano i vari reati.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non teneva conto della condizione di
tossicodipendenza dalla quale risultava affetto Giussani, pur dedotta dalla difesa
del ricorrente.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Moreno Giussani è infondato.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità
consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da
Giussani, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da
parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le
violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod.
2

l’ampiezza dell’arco temporale in esame e l’autonomia dei reati giudicati nei

proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso
che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si
richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già
concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del
13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
La verifica di tali condotte delittuose, inoltre, non può essere compiuta sulla
base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario
acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano
stati concepiti nell’ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua

improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta
criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal
crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la
recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,
secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto
della continuazione, preordinato al “favor rei”» (cfr. Sez. 5, n. 10917 del
12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Alla luce di tali parametri ermeneutici osserva il Collegio che l’ordinanza
impugnata ha esplicitato correttamente il percorso argomentativo sulla base del
quale la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione invocato dal
Giussani – relativa alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma nelle
date del 24/09/2012 e del 31/03/2015 – veniva respinta.
Il Giudice dell’esecuzione romano, invero, rilevava che i fatti per i quali non
era stato riconosciuto il vincolo della continuazione invocato risultavano compresi
in un arco temporale notevolmente ampio, essendo stati commessi tra l’aprile
del 2010 e il 27/01/2011 e non potevano essere ritenuti motivati dall’esigenza di
procurarsi il denaro per l’acquisto dello stupefacente consumato dal ricorrente,
cui si riferiva la difesa del ricorrente.
La Corte di appello di Roma, al contempo, valutava correttamente lo stato di
tossicodipendenza di Giussani, evidenziando che i reati presupposti, per le
modalità esecutive eterogenee e l’ampiezza dell’arco temporale, non potevano
ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da tale
condizione soggettiva, esprimendo un giudizio che appare rispettoso dei
parametri giurisprudenziali elaborati da questa Corte (Sez. 5, n. 10797 del
19/03/2010, Riolfo, Rv. 246373).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Moreno Giussani
deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese
processuali.
3

volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alesando Centonze

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi

Roma, o

ta i AGO. 2018

Così deciso il 21/06/2018.

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