Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37350 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37350 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SCIROCCO Francesco, nato a Gioiosa Marea il 6/7/1965
avverso la sentenza del 17/2/2012 della Corte di appello di Messina che ha
confermato la sentenza ex art.442 cod. proc. pen. del 26/11/2008 del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti che, riqualificata ai sensi dell’art10quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 l’originaria imputazione ex art.640,
comma 2, cod. pen., ha condannato il sig. Scirocco alla pena condizionalmente
sospesa di due mesi di reclusione, previo riconoscimento della circostanza
attenuante prevista dall’art.13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74; fatti commessi
nel periodo 16/6-16/12/2005 e accertati il 9/10/2006;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/2/2012 la Corte di appello di Messina ha confermato
la sentenza ex art.442 cod. proc. pen. del 26/11/2008 del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Patti che, riqualificata ai sensi dell’art10-quater del
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 l’originaria imputazione ex art.640, comma 2, cod.

Data Udienza: 18/04/2013

pen., ha condannato il sig. Scirocco alla pena condizionalmente sospesa di due
mesi di reclusione, previo riconoscimento della continuazione tra i vari episodi e
della circostanza attenuante prevista dall’art.13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74;
fatti commessi nel periodo 16/6-16/12/2005 e accertati il 9/10/2006.
2. I fatti consistono nella presentazione di “Mod. F 24” infedeli e nella
conseguente utilizzazione di inesistenti crediti I.v.a. per importo di 175.019,98
euro a fini di compensazione dei debiti esistenti nei confronti di INPS e INAIL.
3. Osserva la Corte di appello che il primo giudice in sede di motivazione ha

offerti dall’Agenzia delle Entrate. Questo in punto di fatto. In punto di diritto la
corte territoriale ha: a) respinto la tesi della non applicabilità del citato art.10quater ai fatti commessi nell’anno 2005, trattandosi di norma che si pone come
speciale rispetto all’art.640, comma 2, cod. pen. inizialmente contestato
all’imputato; b) rilevato che la tesi del diritto alla compensazione infrannuale si
scontra con la circostanza che anche dopo la scadenza del 31/10/2006 nessuna
condotta attiva è stata posta in essere dall’imputato; c) escluso l’esistenza di
dubbi circa l’elemento soggettivo del reato; d) considerato proporzionata la pena
inflitta in primo grado.
4. Avverso tale decisione il sig. Scirocco propone ricorso tramite il Difensore,
in sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento
alla data di entrata in vigore della fattispecie incriminatrice, introdotta nel
mese di luglio 2006 per sanzionare penalmente le condotte fino ad allora
soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall’art.17 della legge n.241
del 1997; si è in presenza, dunque, di nuova fattispecie legata al mancato
versamento delle imposte dovute sulla base delle corrette dichiarazioni
presentate e di fattispecie che non può trovare applicazione per condotte
anteriori e diversamente sanzionate. Erroneamente i giudici di merito hanno
applicato l’art.10-quater, citato, mentre avrebbero dovuto verificare la
fondatezza della contestazione di truffa aggravata, nella specie non
sussistente in quanto il credito vantato dal ricorrente era reale e, dunque,
inidoneo a fondare il requisito degli artifici e raggiri;

b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.c) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere la Corte di
appello omesso di dare risposta alle questioni proposte dalla Difesa con
riferimento alla consulenza tecnica di parte; in particolare, la Corte di appello
ha erroneamente affermato che nessuna condotta attiva fu tenuta fino al
31/10/2006, mentre sia la consulenza sia la stessa sentenza di primo grado

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tenuto in considerazione la consulenza della parte privata e valutato i chiarimenti

(pag.10) dà atto del ravvedimento effettuato entro i termini di presentazione
della dichiarazione I.v.a. 2005;
c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione
all’assenza dell’elemento psicologico del reato, difettando del tutto la
motivazione sul punto

CONSIDERATO IN DIRITTO

violazioni tributarie concernenti condotte ingannatorie che comportano il
mancato versamento, totale o parziale, dell’imposta dovuta si pongono in
rapporto di specialità sia rispetto al reato previsto dall’art.640, comma 2, cod.
pen. (Sez. Un., sentenza n.1235 del 28/10/2010, Giordano e altri, rv 248865,
relativa a contestazioni ex artt.2 e 8 del 74/2000) sia rispetto ad altre ipotesi
codicistiche di contenuto fraudolento, quali l’art.316-ter cod. pen. (Sez.3,
n.7662/2012, ud. 14/12/2011, Moretti, rv 251975, relativa a contestazione ex
art.10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).
2. Va, poi, ritenuto che al caso in esame sia applicabile, rispetto alle
censure contenute nel primo motivo di ricorso, il principio fissato dalle Sez. Un.
Pen. con la sentenza emessa in data 28/3/2013 nel ricorso Romani e altro in
relazione all’art.10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, principio secondo cui non
sussiste violazione della regola della irretroattività della norma penale qualora,
come nel caso in esame, una modifica legislativa che entra in vigore
successivamente alle condotte tipiche (nel nostro caso in data 4/7/2006 rispetto
a condotte relative all’annualità 2005) posticipi le scadenze tributarie a data
successiva all’entrata in vigore e introduca nuove fattispecie (artt-10-bis, 10-ter
e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74) che sanzionano penalmente
l’omissione degli adempimenti dovuti entro il nuovo termine. A tal proposito non
va dimenticato che la disciplina ex art.10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74
risulta complessivamente meno grave sul piano sanzionatoria del reato di truffa
aggravata originalmente contestato, così che sin via di principio l’interpretazione
adottata dai giudici di merito si rivela, sotto questo profilo, certamente
favorevole alla posizione dell’imputato.
3. Per quanto concerne, infine, la sussistenza delle condotte tipiche, la Corte
ritiene sufficiente richiamare la precedente decisione con cui questa Sezione in
relazione all’ipotesi di indebita compensazione tributaria ha fissato il principio
della permanenza di illecito penale pur successivamente alla introduzione
dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 27, comma 18, del D.L. 29 novembre

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1. L’esame dei motivi di ricorso impone alla Corte di ricordare che le

2008, n. 185 (conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2), e il principio
della pari rilevanza ai fini penali delle compensazioni così dette “orizzontali” e
“verticali”.
4. Fatte queste premesse di ordine generale, la Corte rileva che appaiono
fondati il secondo e terzo motivo di ricorso. Emerge dai provvedimenti giudiziali
in atti che i crediti portati in compensazione non erano né inesistenti né frutto di
artificio, ma solo non ancora validamente utilizzabili in compensazione, e che in
data 9 ottobre 2006 il ricorrente provvide al versamento delle somme dovute

il ricorrente manifestò comportamenti positivi anteriormente alla scadenza del 31
di ottobre.
5. Può così concludersi che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di
condanna non sussistevano in concreto gli estremi dell’ipotesi del reato di truffa
aggravata originariamente contestato. L’imputato si limitò a consegnare modelli
F24 recanti importi non corretti, con conseguente omesso versamento degli
importi ma non fece ricorso né ad artifici né a documentazione infedele. Il
successivo adempimento nei nuovi termini costituisce elemento che, unitamente
a quanto ricordato, impone di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per
essere la condotta non riconducibile all’ipotesi delittuosa residua.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto residuo non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 18/4/2013

all’Erario e dei relativi interessi. Contrariamente all’assunto accusatorio, dunque,

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