Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37350 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37350 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zampar Andrea, nato a Cervignano del Friuli il 08-12-1958
avverso la sentenza del 02-07-2014 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Andrea Zampar ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la
Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di
Udine che aveva condannato il ricorrente alla pena di C 2.000,00 di ammenda
per la contestata condotta di abbandono di rifiuti non pericolosi e alla pena di
mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per la contestata condotta
di abbandono di rifiuti pericolosi (reati previsti dall’articolo 256, comma 1 e 2,

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il

difensore, affida il ricorso a quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi
dell’articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e/o la manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta riferibilità dei rifiuti alla
società amministrata dall’imputato.
Assume che la Corte territoriale ha ritenuto riconducibile alla Metalinox e
quindi all’imputato “due cumuli di materiale plastico ferroso (…) un cumulo di
rifiuti consistenti in polvere di ferro, materiale ferroso e materiale plastico” sulla
base della valutazione che le polveri di ferro fossero analoghe a quelle contenute
nei sacchi e costituenti residuo di produzione della società nei confronti della
quale era stata disposta la verifica e, essendo mescolate omogeneamente ad
altro materiale, sulla base della deduzione che chi abbandonò le polveri avesse
abbandonato anche il resto.
Secondo il ricorrente, tuttavia, tale assunto non troverebbe giustificazione in
sentenza del tutto viziata sul punto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della
motivazione con riferimento all’esclusione della sussistenza della fattispecie del
deposito temporaneo di rifiuti.
Assume che la Corte territoriale ha respinto il secondo motivo di appello
sulla base del presupposto che il deposito temporaneo deve avvenire con cautele
che permettano la conservazione dei residui in attesa dello smaltimento
definitivo, escludendo che, nel caso di specie, tali cautele fossero state attuate
argomentando che le fotografie davano conto del fatto che i sacchi erano stati
abbandonati alla rinfusa, al lato della strada senza copertura, senza essere
collocati su una piattaforma o su un telo e senza alcuna protezione dagli agenti
atmosferici.
Affermando ciò, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe compiuto
un travisamento della prova perché proprio dalle foto citate si noterebbe in

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decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152).

maniera evidente che i sacchi non erano stati abbandonati alla rinfusa (anzi
erano collocati tutti allineati e in gruppo) e che sotto di essi era presente una
piattaforma formata da bancali di legno.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in
riferimento alla esclusione sia della sussistenza della fattispecie del deposito
temporaneo e sia della prescrizione del reato.
Sostiene il ricorrente che, da un lato, la Corte territoriale, per escludere il
deposito temporaneo, ha sostenuto che i sacchi contenenti le polveri fossero

e, dall’altro, ha affermato, per rigettare l’eccezione di prescrizione, che i predetti
sacchi fossero stati collocati in un’area con l’erba sfalciata e ben conservati,
derivando da ciò la contraddittorietà della motivazione.
2.4. Con il quarto motivo prospetta la manifesta illogicità della motivazione
in riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione dei reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del terzo e del quarto motivo, mentre i
primi due motivi di gravame sono manifestamente infondati.

2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto che i sacchi neri
contenenti le polveri erano stati chiusi con un nastro adesivo recante la scritta
“Metalinox” ed inoltre il loro contenuto era del tutto analogo a quello dei sacchi
ammassati nel piazzale antistante lo stabilimento ed infine che essi erano
abbandonati sul terreno della società.
Da ciò la Corte triestina ha tratto il logico e fondato convincimento circa il
fatto che i trenta sacchi neri contenenti la polvere ferrosa, classificata nell’ambito
dei rifiuti speciali pericolosi, rappresentassero materiale di scarto proveniente
dalla Metalinox e fossero stati abbandonati nel terreno di proprietà della società,
pur al di fuori dell’area recintata, da personale dell’azienda.

3. Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte d’appello ha escluso, con
accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi logici, che i sacchi
contenenti le polveri costituissero un deposito temporaneo nello stesso luogo di
produzione, in attesa dello smaltimento, sul fondamentale rilievo che il deposito
temporaneo deve avvenire con cautele che permettano la conservazione dei
residui in attesa dello smaltimento definitivo, laddove invece era emerso, dai
rilievi fotografici, che i sacchi erano stati abbandonati alla rinfusa, sul lato destro
della strada senza copertura, senza essere collocati su una piattaforma o su un

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stati abbandonati senza alcun criterio e alla rinfusa, tanto da essere danneggiati,

telo e senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici, di talché alcuni sacchi si
erano anche già rotti.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte distrettuale si è attenuta al
principio di diritto secondo il quale, in tema di rifiuti, il deposito temporaneo inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in
cui i rifiuti sono prodotti ovvero in quello che si trova nella disponibilità
dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché
funzionalmente collegato al luogo di produzione, e nel rispetto della condizioni

operazione preliminare o preparatoria alla gestione ed è pertanto soggetto al
rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva (Sez. 3, n. 39544 del
11/10/2006, Tresolat ed altro, Rv. 235704), con la conseguenza che esula dalla
nozione di deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti avvenuto in luoghi
privi, come nella specie, dei necessari presidi di sicurezza ed abbandonati “alla
rinfusa” e non per categorie omogenee (v. Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010,
Chirizzi, Rv. 246459), senza il rispetto delle norme tecniche nonché, per i rifiuti
pericolosi, senza il rispetto, come nel caso in esame, delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, come invece
previsto dall’art. 183, comma primo, lett. bb ) n. 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Peraltro questa Corte ha affermato il principio, al quale occorre dare
continuità, secondo cui, in materia di reati ambientali, l’onere della prova (nella
specie del tutto inosservato) in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate
dall’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto
controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della
natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina
ordinaria (Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, Lobina, Rv. 261507).
4. Sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo di gravame, che essendo
tra loro connessi possono essere congiuntamente esaminati, nei limiti e sulla
base delle considerazioni che seguono.
Va premesso come la data di consumazione del reato sia incerta.
Questa Corte ha affermato il principio di diritto, che il Collegio condivide,
secondo il quale, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la
data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la
conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il
termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato
e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 2, n. 35662 del
16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983).
Nel caso di specie, l’accertamento è avvenuto nel giugno 2010 e, come
fondatamente obietta il ricorrente, la stessa Corte d’appello ha affermato che i
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fissate dall’art. 183 lett. bb ) del d.lgs. n. 152 del 2006 – costituisce una

sacchi erano stati abbandonati alla rinfusa, al lato destro della strada senza
copertura, tant’è che alcuni sacchi si erano già rotti, circostanza che induce
ragionevolmente a ritenere che i sacchi stessi fossero stati collocati in quel sito
da un lungo lasso di tempo prima del rinvenimento ad opera della polizia
giudiziaria.
L’abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui
antigiuridicità cessa con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il sequestro
dell’area ovvero con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali

38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380).
Perciò, in mancanza di prova circa il fatto che i sacchi fossero stati
raggruppati in loco successivamente al luglio 2009 (la sentenza in grado
d’appello è intervenuta nel luglio 2014 ed il reato è stato accertato nel giugno del
2010) ed essendo ragionevole ritenere, in considerazione dello stato dei luoghi
così come complessivamente descritti nel testo del provvedimento impugnato,
che i rifiuti siano stati, per ultimo, ivi conferiti almeno un anno prima
dell’accertamento, il reato deve ritenersi prescritto, in assenza di eventi
sospensivi della prescrizione, in data anteriore e prossima al luglio 2014 e quindi
anteriormente all’emanazione della sentenza impugnata.

5. La quale va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 13/05/2015

momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 3, n.

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