Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3735 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3735 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da ANTONOV Roman, nato il 16.05.1973,

avverso

la sentenza n. 792 emessa il 5 marzo 2013 dalla Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
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Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

§1.

ANTONOV Roman ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati, uniti dal vincolo della
continuazione, previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen., e deduce i seguenti mo-

1.

reitera l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa personale, perché, essendo la sua traduzione avvenuta soltanto cinque giorni prima dell’udienza, non aveva potuto concordare con il difensore la preparazione della lista dei testimoni, che per legge dev’essere
presentata almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

2.

reitera l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa tecnica, perché non sono stati ammessi ” testimoni indicati nella lista e il giudice d’appello non vi ha posto rimedio, omettendo di disporre
la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;

3.

nullità del giudizio d’appello celebrato in sua assenza, perché non si è tenuto
conto ch’egli aveva rifiutato la traduzione per il motivo che il trasferimento,
disposto a mezzo di ambulanza ma senza assistenza medica o infermieristica, ne avrebbe messo a rischio la vita;

4.

mancanza di motivazione, perché il giudice d’appello gli ha riconosciuto l’infermità parziale – anziché totale – di mente, basandosi sui risultati di una
perizia psichiatrica assai superficiale.
Conclude pertanto chiedendo l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

§1.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati per le ragioni

qui di seguito esposte.
Il primo, perché – come ha correttamente motivato il giudice a quo

la

preparazione della strategia difensiva e, in particolare, della lista testi, non richiedeva lunghi e ripetuti incontri diretti tra difensore e cliente al punto da esigere la presenza di quest’ultimo nella sede di celebrazione del giudizio molti giorni prima dell’inizio, dato che il processo aveva per oggetto una vicenda tutt’altro che complessa.
-2-

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:

Il secondo, perché – come ha pertinentemente risposto il giudice a quo alla mancata ammissione dei testi indicati nella lista depositata dall’imputato e pervenuta tardivamente all’attenzione del giudice, si sarebbe dovuto rimediare con la
rinnovazione parziale del dibattimento. Tuttavia la rinnovazione non è stata disposta, perché i tre agenti della polizia penitenziaria vittime del reato, i cui nominativi

pubblico ministero, cosicché appariva superfluo ripetere la loro audizione. Superflua
– sempre secondo la discrezionale valutazione del giudice d’appello – era anche la
testimonianza dell’ispettore Pugliese, che aveva solo sottoscritto l’informativa di
reato. Parimenti superflua – e, sul punto, nulla deduce a confutazione il ricorrente è stata ritenuta l’audizione dei medici che avevano curato il prevenuto, giacché il
giudice d’appello, accogliendo la richiesta dell’imputato, aveva disposto che fosse il
perito psichiatra ad accertarne la capacità di intendere e volere al momento di commissione del reato, nonché quella attuale di stare in giudizio.
Il terzo, perché il sanitario dell’istituto carcerario di Torino, il giorno antecedente la traduzione, visitato l’imputato (che, per una grave forma di anemia,
era astenico), prescrisse per la traduzione l’uso di ambulanza senza però ravvisare
la necessità di assistenza infermieristica o medica, cosicché il rifiuto a effettuare il
viaggio, adducendo il motivo palesemente pretestuoso che sull’ambulanza non c’era
un medico o un infermiere, è stato dal giudice di merito correttamente interpretato
come rinuncia volontaria a comparire all’udienza.
Il quarto, perché il giudice a quo ha motivatamente condivisb il parere
del perito psichiatra, che non può essere tacciato di superficialità sol perché, nella
relazione scritta, là dove è espresso il giudizio conclusivo, si trova scritto che i fatti
addebitati sono avvenuti “nel 2010”. Infatti tale datazione ‘è stata corretta in “marzo 2007” già al momento dell’esibizione della relazione e comunque il giorno di accadimento del fatto-reato è stato esattamente riportato all’inizio della relazione nella parte dedicata all’anamnesi del periziando (v. pag. 2).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa
delle ammende.

-3-

erano inclusi nella lista testi, erano già stati assunti in primo grado su richiesta del

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2013.

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