Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37348 del 19/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37348 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZANICCHI MARGHERITA nato a LIGONCHIO il 16/03/1947

avverso l’ordinanza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha concluso per l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 19/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in funzione di
giudice dell’esecuzione, respingeva l’opposizione proposta da Zanicchi Margherita
avverso quella dello stesso Tribunale, in diversa composizione, che aveva
dichiarato inammissibile l’istanza con cui la Zanicchi, in qualità di terzo, chiedeva
la revoca della confisca di immobili e somme disposte ai sensi dell’art. 12 sexies

legge 356 del 1992 nei confronti del coniuge Magnoli Domenico, condannato con

presupposto della fittizia intestazione dei beni alla Zanicchi.
Il Collegio rilevava che l’opponente aveva dichiarato di non avere mai
lavorato, ma aveva sostenuto di avere goduto di un proprio reddito derivante dai
canoni di locazione di immobili acquisiti anche per successione; analizzava i
redditi percepiti dalla Zanicchi nel periodo 1995 – 2002 e le operazioni effettuate
nello stesso anno, ed evidenziava le disponibilità economiche della coppia
Magnoli – Zanicchi al momento delle indagini patrimoniali propedeutiche al
sequestro nei confronti di Magnoli.
Con riferimento all’acquisto dell’immobile di Busalla, il Tribunale riteneva che
i proventi delle vendite di altri due immobili non giustificassero l’erogazione della
somma di lire 300.000.000 né permettessero il pagamento della rata di mutuo;
del resto, tali rate erano state pagate attingendo da un conto corrente
cointestato a Magnoli e la parte venditrice aveva riferito di avere condotte le
trattative solo con il Magnoli.
Ancora, nel 2005 l’immobile era stato ristrutturato con una somma di euro
135.000 erogata dal solo Magnoli, con il quale gli esecutori dei lavori avevano i
contatti e dal quale avevano ricevuto i pagamenti. In definitiva, l’intestazione
dell’immobile alla Zanicchi doveva ritenersi fittizia, così come quella del denaro
confiscato presso il conto corrente bancario, riconducibile all’attività illecita di
Magnoli.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Margherita Zanicchi, deducendo, in
un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta fittizia intestazione dell’immobile confiscato.
Il ricorrente sottolinea che, nei confronti del terzo – tale è anche il coniuge deve essere fornita la prova non solo della natura fittizia dell’intestazione ma
anche dell’incongruità tra il valore del bene e i redditi: in effetti, l’incongruità del
reddito non dimostra, di per sé, la natura fittizia dell’intestazione, al contrario di
quanto avviene per il soggetto condannato. In sostanza, nei confronti del terzo
non si applica nessuna presunzione.
2

sentenza irrevocabile per il delitto di usura. La confisca era stata disposta sul

4

Nel caso dell’immobile di Busalla, la difesa della Zanicchi aveva dimostrato

,

di avere lavorato prima del 1995, di avere conferito nella nuova famiglia quanto
ricevuto dai genitori e, successivamente, la quota ereditaria ricevuta dopo la
morte del padre, di avere coadiuvato coniuge e figli nelle attività commerciali, di
avere percepito redditi da locazione immobiliare e di avere venduto altri immobili
di sua proprietà.
Il Tribunale non aveva tenuto conto di tali circostanze e aveva confuso i
redditi dei due coniugi; aveva valorizzato il dato della partecipazione del solo

trattava di mediatore immobiliare; non aveva considerato che Magnoli, che
disponeva anche di redditi leciti, poteva avere investito parte degli stessi
nell’acquisto dell’immobile.
Quanto alle somme depositate sul conto corrente, la sentenza di condanna
richiamata dall’ordinanza impugnata non ne trattava mai, cosicché il riferimento
era del tutto inconferente ed inidoneo a costituire un’adeguata motivazione
rispetto alle difese esposte nel’incidente di esecuzione. In particolare, quando era
stato acceso, il conto corrente era intestato solo ai fratelli Ernesto e Margherita
Zanicchi; al 31/12/1995 esso presentava un rilevante saldo attivo; in tale conto
confluivano anche le cedole di titoli custoditi in separato conto titoli;
l’intestazione del conto era stata estesa a Magnoli solo nel 2002.
Tutto ciò era stato dimostrato con la produzione – effettuata per la prima
volta nel presente procedimento – di cui l’ordinanza non teneva conto.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.
La documentazione prodotta in atti era stata travisata dal Tribunale di
Genova, con un computo di somme a titolo di reddito della Zanicchi inferiori a
quelle effettive.
In particolare, il Tribunale aveva omesso di valutare il contratto preliminare
di compravendita dell’appartamento sito in Via Poirè, da cui risultava che
l’immobile era stato venduto per la somma di lire 350.000.000 e non, come
affermato nell’ordinanza, di lire 250.000.000; l’estratto di conto corrente sul
quale era stato versato il prezzo ricevuto per la vendita dell’altro immobile sito in
Lungo Torrente Secca, documento che dimostrava che l’effettivo prezzo di
vendita era stato superiore a quello indicato nel rogito; la transazione tra i
coniugi Magnoli e Zanicchi e i sig.ri Costa e Cerruti in base alla quale i secondi
riconoscevano ai primi la cifra di lire 55.000.000; il contratto di mutuo
sottoscritto dalla Zanicchi in occasione dell’acquisto dell’immobile sito in Via
Salvarezza Bastia, da cui risultava che l’unica intestataria era la Zanicchi.
In definitiva, se i dati emergenti dai documenti prodotti non fossero stati

Magnoli alle trattative per l’acquisto dell’immobile, non tenendo conto che si

travisati, il Tribunale avrebbe riconosciuto che la Zanicchi poteva far fronte da
sola all’acquisto integrale dell’immobile di Busalla, disponendo della somma di
lire 531.592.710.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale dr. Luigi Orsi, nella requisitoria scritta, conclude
per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e determina l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

L’art. 12-sexies legge 356 del 1992 prevede la confisca del denaro, dei beni
o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere
la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Con riferimento alla posizione del terzo apparentemente titolare e che si
assume essersi interposto fittiziamente per non far risultare la proprietà del
condannato, non vige alcuna presunzione: incombe sull’accusa l’onere di
dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una
discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che
possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità
apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in
capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha,
a sua volta, l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia,
adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche
elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da
costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità
apparente e disponibilità effettiva del bene. (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017 dep. 17/03/2017, Carlucci, Rv. 269711); di conseguenza, la presunzione relativa
di illecita accumulazione patrimoniale non opera nei confronti del terzo, né può
farsi riferimento all’indagine sulla sproporzione ed alla natura alternativa o
cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art. 12 sexies cit. (Sez. 6, n.
49876 del 28/11/2012 – dep. 21/12/2012, Scognamiglio, Rv. 253957).

Nel caso di specie, pare evidente una inadeguata valutazione da parte del
Tribunale di Genova della documentazione prodotta dalla opponente, ora

,

ricorrente.

Si deve premettere che la fattispecie che si è presentata è ben lungi da
quella, che ricorre frequentemente, di intestazione di beni al coniuge o ai figli di
condannato privi di qualsiasi reddito: al contrario, la Zanicchi aveva certamente
redditi e proprietà immobiliari proprie, di un certo valore.

In particolare, la ricorrente dimostra di avere lavorato prima del 1995, di

cointestato con il fratello; di avere venduto gli immobili di sua proprietà, nello
stesso periodo in cui aveva acquistato quello poi confiscato, ricavando somme
superiori a quelle risultanti dal rogito di compravendita; di avere ulteriormente
ricevuto delle somme a titolo transattivo; di avere avuto la disponibilità delle
somme necessarie per il pagamento del mutuo acceso in occasione dell’acquisto.
Non si vuole affermare che la ricorrente, con la produzione della
documentazione richiamata in ricorso, abbia definitivamente

provato la non

fittizietà dell’intestazione; piuttosto, si deve rimarcare che la documentazione
prodotta è stata sostanzialmente ignorata, attribuendo piuttosto rilevanza ad
elementi non decisivi (anche se non del tutto irrilevanti) per l’attribuzione della
proprietà (era stato Magnoli a condurre le trattative per l’acquisto e a pagare i
lavori di ristrutturazione dell’immobile).

Occorre, in definitiva, una valutazione più accurata delle deduzioni e
produzioni della ricorrente che tenga anche conto dei principi sopra enunciati:
l’onere della prova della fittizietà dell’intestazione è a carico dell’accusa e le
presunzioni previste per il condannato non possono essere applicate al terzo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Genova.

Così deciso il 19 giugno 2018

avere avuto disponibilità di un conto corrente, avente un rilevante attivo,

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