Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37347 del 15/06/2018

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37347 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.Y.

avverso l’ordinanza del 02/02/2018 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

 

Data Udienza: 15/06/2018

Ritenuto in fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato l’inammissibilità
della richiesta di T.Y., diretta ad ottenere l’annullamento e la revoca della sentenza
di patteggiamento emessa in data 10 dicembre 2008, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2009. Ha
rilevato che la richiesta è rivolta contro una sentenza esecutiva e non involge le modalità di
esecuzione della stessa.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di T.Y., che hanno
articolato più motivi.

disposizioni dell’articolo 670 c.p.p., confondendo le questioni relative alle modalità di esecuzione
di una sentenza, che pure possono formare oggetto di incidente di esecuzione, con le questioni
sulla corretta e valida formazione del titolo esecutivo. La richiesta aveva ad oggetto proprio la
valida formazione del titolo, avendo dedotto la mancanza di un valido consenso alla definizione
del procedimento mediante patteggiamento e, per altro verso, la mancanza di effettiva e
consapevole partecipazione dell’imputato al processo sino alla pronuncia della sentenza di
patteggiamento, in ragione della patologia, disturbo bipolare, di cui è affetto. Il giudice
dell’esecuzione ha ignorato la richiesta di verifica dell’esistenza di una richiesta di
patteggiamento o di una procura speciale in capo al sostituto processuale del difensore che
formulò tale richiesta, omettendo di acquisire il fascicolo processuale; ed ha travisato l’altra
parte della richiesta, specificamente la richiesta di verifica della capacità di intendere e volere al
momento della presentazione dell’istanza di patteggiamento e della pronuncia della sentenza.
Il Procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha
chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Successivamente i difensori ricorrenti hanno depositato memoria di replica alla
requisitoria, insistendo nelle ragioni di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non è meritevole di considerazione per le ragioni di seguito esposte.
È principio consolidato e non controverso che il giudice dell’esecuzione debba limitare il
suo accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo da cui trae origine l’esecuzione,
e che non possa dare rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel giudizio di cognizione
prima del passaggio in giudicato della sentenza, dovendo tali patologie esser fatte valere con gli
ordinari mezzi di impugnazione” – v., da ultimo, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 16958, Esposito,

C.E.D. Cass., n. 272604 -. Solo in eccezionali casi le invalidità occorse nel giudizio di cognizione
possono esser dedotte in fase esecutiva, come proprio la sentenza appena ora richiamata ha
precisato facendo riferimento, oltre che alle irritualità della notifica dell’estratto contumaciale,
alle violazioni che abbiano inciso “in modo determinante sull’assistenza tecnica dell’imputato” e
che quindi abbiano la forza di riflettersi sul titolo per aver compromesso “la previa ed autonoma
facoltà d’impugnazione riconosciuta al difensore”.
1

Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. L’ordinanza ha violato le

Quel che ora viene addotto come ragione impeditiva alla valida formazione del titolo,
invece, avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione ordinaria, in specie del ricorso per
cassazione, che peraltro fu proposto dai difensori dell’odierno ricorrente, soltanto però per
ottenere l’annullamento della condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile
per la costituzione all’udienza di patteggiamento ex articolo 447 c.p.p., e deciso da questa Corte
con sentenza n. 26624 del 2009.
Le situazioni prospettate con il ricorso in esame non rientrano all’evidenza nel novero di
quelle capaci di rendere impraticabile la reazione impugnatoria nel corso del giudizio di

titolo in fase esecutiva.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 giugno 2018
Il consigl• re estensore

Il presidente

Giuse p S. – .lucia

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì 251

A60. 2015

cognizione, che infatti vi fu, e non possono essere recuperate per sollecitare una pronuncia sul

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