Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37345 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37345 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso al Corte di appello di
Firenze nel procedimento nei confronti di
FALATO Gino, nato a Benevento il 24/3/1987
avverso la sentenza del 19/10/2011 emessa al termine di rito abbreviato dal
Tribunale di Livorno, sez. dist di Portoferraio, che lo ha condannato alla pena di
un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa, pena condizionalmente sospesa,
perché colpevole del reato previsto dall’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309 per avere coltivato e in parte già posto in essiccazione 21 piante di
marijuana nonché detenuto due panetti di hashish del peso complessivo di circa
153 grammi, accertato giorno 1/9/2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Pietro Imbimbo, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 18/04/2013

1. Con sentenza del 19/10/2011 emessa al termine di rito abbreviato il
Tribunale di Livorno, sez. dist di Portoferraio, ha condannato il sig. Falato alla
pena di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa, pena condizionalmente
sospesa, perché colpevole del reato previsto dall’art.73, comma 5, del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309 per avere coltivato e in parte già posto in essiccazione 21
piante di marijuana nonché detenuto due panetti di hashish del peso complessivo
di circa 153 grammi.
2. Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello

errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale
non offerto motivazione in ordine alla concessione della circostanza attenuante
prevista dal comma 5 del citato art.73, circostanza non concedibile alla luce del
quantitativo di sostanza detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che la condotta accertata a carico dell’imputato è quella
di mera coltivazione e detenzione di sostanza che, per il quantitativo
sequestrato, viene considerata “apparentemente destinata ad uso non
personale”, difettando ogni indicazione di effettiva cessione. Osserva, ancora,
che non risultano né in sentenza né in ricorso indicati come presenti attrezzature
destinate al confezionamento della sostanza.
2.

Tali essendo le premesse in fatto, non sussistono ragioni per giudicare

manifestamente illogica la valutazione del Tribunale che ha desunto la
destinazione a terzi, nonostante le contrarie affermazioni dell’imputato,
esclusivamente dalla quantità di sostanza sequestrata ma ha, nello stesso
tempo, ritenuto che tale quantità debba considerarsi, evidentemente tenendo
conto delle dichiarazioni dell’imputato circa l’uso personale delle sostanze,

di Firenze propone ricorso in sintesi lamentando:

riconducibile in ambiti che consentono di qualificare la condotta e il fatto come
meritevoli di applicazione del comma quinto del citato art.73.
Rispetto alla prospettazione del ricorrente la Corte ritiene che il mero dato
ponderale non sia sufficiente per condurre di necessità all’applicazione del primo
comma del citato art.73, perché a tale conclusione il giudicante può addivenire
solo qualora ritenga motivatamente che la quantità di principio attivo risulti
indicativa di fattispecie di reato connotata da elementi di gravità incompatibili
con l’ipotesi attenuata. E’ pacifico che nel caso in esame, pur difettandone
espressa indicazione in dispositivo, il giudice ha operato un giudizio di ridotta
gravità del fatto e pacifico che si tratta di valutazione di merito che, sorretta da
2

%

motivazione non manifestamente illogica, è sottratta alla censura di questa
Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso il 1/4/2O13

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