Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37345 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37345 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SALVO SALVATORE nato a TORONTO( CANADA) il 08/03/1965

avverso l’ordinanza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
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Data Udienza: 15/06/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato
la richiesta di Salvatore Di Salvo di applicazione del criterio del cd. cumulo giuridico e quindi di
modifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura
generale della Repubblica in relazione a quattro pene relative a reati per tre dei quali è stata
riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, con determinazione della pena complessiva in
17 anni di reclusione, mentre per la residua condanna è stata applicata la pena di 1 anno di
reclusione. In correzione del precedente provvedimento di cumulo il Procuratore generale ha

cumulo giuridico, in ragione del fatto che Di Salvo ha commesso i reati in tempi diversi e
successivi e, per taluni reati, in epoca posteriore all’integrale espiazione della pena irrogata per
i reati precedentemente commessi. Sono stati eseguiti quattro frazionamenti, mediante i quali
si è inteso evitare che potessero essere portati in detrazione della pena espianda periodi di
liberazione anticipata maturati relativamente a reati commessi successivamente al periodo di
detenzione con riferimento al quale è stata matura la liberazione anticipata.
L’adozione del criterio del cd. cumulo frazionato è corretta, atteso che la disposizione di
cui all’articolo 657, comma 4, c.p.p. preclude in radice la considerazione unitaria dei reati avvinti
dal vincolo della continuazione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Di Salvo, che ha dedotto
vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Ad eccezione di uno soltanto dei reati per i
quali sono intervenute le più condanne, per gli altri è stato riconosciuto il vincolo della
continuazione, sicché, se è pur vero che i reati sono stati commessi in epoche diverse, e alcuni
in epoche successive alla integrale espiazione della pena, dall’altro è innegabile che una sentenza
divenuta irrevocabile ha affermato il vincolo della continuazione, a dimostrazione che tutti i reati
sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in relazione ad un reato
di natura permanente che si è consumato ininterrottamente dal 1988 al 24 giugno 2011, data
dell’arresto del condannato.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte ha più volte affermato che il riconoscimento della continuazione in fase
esecutiva non è d’impedimento alla formazione di cumuli frazionati ove debba farsi applicazione
della regola d’ordine generale di cui all’articolo 657, comma 4, c.p.p., in forza della quale non
possono essere imputati alla espiazione di pena per un reato periodi di detenzione antecedenti
alla commissione del medesimo.
Si è infatti stabilito che “il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede
esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella
risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere
1

emesso quello ora impugnato, eseguendo il criterio del cd. cumulo frazionato in luogo del cd.

automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il
disposto dell’art. 657, comma 4, c.p.p., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di
custodia cautelare sofferta e di pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, e
dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo
compongono” – Sez. I, 24 maggio 2017, n. 6072/18, Di Perna, C.E.D. Cass., n. 272101; Sez. I,
27 settembre 2013, n. 45259, Sapia, C.E.D. Cass., n. 257618 -.
Il principio della necessità del cumulo frazionato, anche in caso di unificazione dei reati
per continuazione, è stato chiaramente definito da una pronuncia ormai datata, ma tutt’ora

diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest’ultima, nel
giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo
autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perché, altrimenti,
sarebbe violato il principio – sancito dall’art.657, comma 4, c.p.p. – di non consentire ad alcuno
di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella
consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie” – Sez. I, 11 novembre 1998, n.
5537/99, Cartillone G, C.E.D. Cass., n. 212215 -.
A fronte di questo univoco e del tutto condivisibile orientamento della giurisprudenza di
legittimità, i motivi del ricorso in esame si palesano manifestamente infondati.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 giugno 2018
Il presidente

Il con gliere estensore
Giusev p

antalu

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

Adriano Iasillo

valida, secondo cui, “quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi

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