Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37344 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37344 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TRIPODI Cosimo, nato a Reggio Calabria il 5/7/1969
avverso la sentenza del 17/4/2012 della Corte di appello di Reggio Calabria, che
ha confermato la sentenza del 27/5/2004 del Tribunale in sede, con la quale il
sig. Tripodi è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 6 mesi di reclusione e
6.000,00 euro di multa perché colpevole del reato previsto dall’art.73, comma 5,
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso in data 12/9/2001;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Luigi Nappa, che ha concluso chiedendo accogliersi il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/4/2012 la Corte di appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza del 27/5/2004 del Tribunale in sede, con la quale il sig.
Tripodi è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 6 mesi di reclusione e

Data Udienza: 18/04/2013

6.000,00 euro di multa perché colpevole del reato previsto dall’art.73, comma 5,
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso in data 12/9/2001.
2. Avverso tale decisione il sig. Tripodi propone ricorso in sintesi
lamentando:
a) Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con
riferimento all’entità della pena inflitta, avendo la Corte di appello omesso di
chiarire se la pena inflitta in primo grado si-alquilikdi 1 anno e 6 mesi di
reclusione ovvero quella di 1 anno e 4 mesi di reclusione, pena comunque

b) Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere i
giudici di appello o omesso di dichiarare la prescrizione del reato concernente
le sostanze stupefacenti di minore gravità, per le quali all’epoca del fatto,
considerate anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche e
l’applicazione dell’autonoma fattispecie del comma 5 del citato art.73, la pena
era fissata in misura da determinare un termine prescrizionale massimo di
sette anni e sei mesi;
c)

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere
erroneamente i giudici di appello ritenuto sussistere l’ipotesi di detenzione
per fini di cessione, condotta di cui manca la prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il contenuto dei motivi di ricorso impone alla Corte di osservare
preliminarmente che devono trovare qui applicazione i principi interpretativi in
tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché in tema di
travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sez.Un., n.2120,
del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del
2003, Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va, dunque,
seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è
“preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sez.6, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
L’applicazione di tali principi la caso in esame impone di escludere che
possano essere dalla Corte ri-valutati gli elementi di fatto e le conclusioni che su
di essi ha raggiunto il giudice di merito. La motivazione della sentenza
impugnata, infatti, offre una spiegazione non manifestamente illogica delle
ragioni per cui le sostanze detenute vanno considerate destinate alla cessione a
terzi e tale giudizio è sottratto al controllo del giudice di legittimità.
2

eccessiva;

3. Va, invece, accolto il motivo con cui si evidenzia la maturazione del
termine prescrizionale per la detenzione illegale delle sostanze indicate ai punti 1
e 2 del capo di imputazione. Considerata l’epoca dei fatti, anteriore alla modifica
dell’art.73, citato, introdotta con la legge 21 febbraio 2006, n.49, che ha
convertito il c1.1. n.272 del 2006, e considerata l’applicazione dell’ipotesi
attenuata prevista dall’art.73, comma 5, citato, e delle circostanze attenuanti
generiche, il termine prescrizionale massimo per la detenzione di dette sostanze
va fissato in sette anni e sei mesi, termine maturato anteriormente alla sentenza

rinvio al giudice di merito per la determinazione della pena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle sostanze di cui ai
punti 1 e 2 dell’imputazione per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta
nel resto il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio
Calabria per la determinazione della pena.
Così deciso il /4/2013

di appello. Ciò comporta l’annullamento parziale della sentenza impugnata e il

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