Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37342 del 18/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37342 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI
IL
SENTENZA
1 2 SET 2013
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sul ricorso proposto da
RUSCIANO Salvatore, nato a Pozzuoli il 23/5/1979
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E
11.1
avverso la sentenza del 29/6/2011 della Corte di appello di Napoli, che ha
confermato la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale in sede in data 19/1/2011, con la quale il sig.
Rusciano è stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e
12.000,00 euro di multa per il reato previsto dall’art.73 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309, commesso il 12/9/2010 in Pozzuoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Luigi Nappa, che ha concluso chiedendo accogliersi le
richieste dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/6/2011 la Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale in sede in data 19/1/2011, con la quale il sig. Rusciano
è stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000,00 euro di
Data Udienza: 18/04/2013
multa per il reato previsto dall’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309,
commesso il 12/9/2010 in Pozzuoli.
2. Avverso tale decisione il sig. Rusciano ha proposto ricorso, in sintesi
lamentando:
a.
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la
Corte di appello omesso di applicare la circostanza attenuante prevista dal
comma 5 del citato art.73;
b.
vizio dì motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere la
attenuante prevista dal comma 7 del citato art.73;
3.
Con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente pervenuta in data
10/7/2012 è stata comunicata a questa Corte la volontà di rinunciare
all’impugnazione per poter usufruire dei benefici prevista dall’Ordinamento
penitenziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La dichiarazione da lui sottoscritta che Sig.Rusciano ha trasmesso a
questo giudice fa cessare l’interesse all’impugnazione e venire meno uno dei
presupposti che la legittimano secondo quanto previsto dal quarto comma
dell’art.568 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616
c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno
2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia
stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 500,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2013
Corte dì appello omesso immotivatamente dì applicare la circostanza