Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3734 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3734 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 24/11/2015

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Barrelli Paolo, nato a Roma il 07/06/1954
2. P.m. presso il Tribunale di Roma
avverso il provvedimento del 20/03/2015 del Gip del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
proposto da Barrelli ed il rigetto di quello proposto dal P.m.;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Roma, con provvedimento del 20/03/2015, ha
accolto solo in parte la richiesta di archiviazione della notizia di reato formulata a
carico di Barrelli Paolo, in relazione al delitto di truffa, ed ha contestualmente
ordinato l’iscrizione nel registro degli indagati nei confronti dello stesso nonché di
Rella Massimo, con riguardo ai diversi reati di cui agli artt. 110, 483 cod. pen. e,
per il primo, anche con riferimento al reato di cui all’art. 316 bis co.pen. Ha
disposto quindi lo svolgimento di ulteriori indagini in ordine a tali imputazioni,
attività per il cui compimento ha fissato un termine di sei mesi.
2.1. La difesa di Barrelli nel suo ricorso, ripercorsa la vicenda processuale
culminata con l’emanazione dell’atto che si impugna, cui si era pervenuti a
seguito di un ordine del Gip di svolgere indagini anche per notizie di reato
diverse rispetto a quelle in precedenza iscritte, ordine non eseguito dal P.m.,
deduce abnormità dell’atto nella parte in cui contiene una ibridazione di
provvedimenti -costituiti dalla formulazione di nuove ipotesi investigative, al di

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fuori dalla loro iscrizione, di competenza del P.m., del relativo ordine di indagare
su questi antecedente a tale adempimento e nell’individuazione di ulteriori
persone da sottoporre ad indagini, non ancora iscritte nel registro degli indagatied impone un termine per lo svolgimento delle indagini, al di fuori di quelli
previsti dalla legge, usurpando il diritto del P.m. di decidere sull’eventuale
proroga.

valutazione di inammissibilità del proprio ricorso formulata dall’accusa, e
richiama, a sostegno del suo gravame, pronunce di questa Corte regolatrice in
materia di atto abnorme, ove si riconosce l’interesse ad impugnare della parte
privata.
Si richiamano le conclusioni di merito formulate nell’impugnazione, con
riferimento all’abnormità del provvedimento del Gip, costituita dal’indicazione di
nuove ipotesi reato, nei confronti di diversi indagati, e la fissazione di un termine
per le indagini.
3. Il P.m. con il suo ricorso deduce abnormità del provvedimento, nella
parte in cui non ha limitato la sua analisi ai fatti oggetto della denuncia, ma ha
ricavato la presenza di ulteriori notizie di reato nell’ambio delle indagini disposte,
attività che avrebbe imposto, ferma l’archiviazione della notizia originaria, la
trasmissione degli atti al P.m. per nuova iscrizione, in adempimento della
funzione di pubblico ufficiale, non di quella di giudice del diverso procedimento.
Si ritiene infatti, sulla base della sentenza di questa Corte a sezioni unite
n. 4319/2014, che il potere di sollecitare l’iscrizione nei riguardi di persone non
raggiunte da tale adempimento, è delimitato alla stessa notizia di reato, e non
possa estendersi a nuove ipotesi di accusa.
Si segnalano le anomalie conseguenti al diverso modo di procedere
seguito dal giudice, consistenti nell’attribuzione della funzione di contenitore al
vecchio procedimento di tutte le notizie di reato attinenti ai fatti di cui si tratta;
nell’individuazione di un surrettizio termine per le indagini, che limita i poteri del
P.m. in argomento; nell’autonoma designazione delle funzioni di giudice, rispetto
al medesimo fatto per tutti i procedimenti comunque ad essi collegati.
Conseguentemente si chiede che, qualificato il procedimento impugnato
come ordinanza di archiviazione dell’originaria notizia di reato e denuncia ex art.
331 cod. proc. pen., questo venga annullato nella parte in cui impone termini di
esecuzione delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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Cassazione sezione VI, rg. 20136/2015

2.2. Con memoria depositata nei termini, la difesa di Barrelli contesta la

1. I ricorsi sono parzialmente fondati.
Con riferimento all’impugnazione della persona sottoposta alle indagini
rispetto al provvedimento del Gip emesso a seguito della richiesta di
archiviazione deve in questa sede ribadirsi la mancanza di legittimazione della
parte privata, ove la decisione del Gip incida sulla determinazione di proseguire o
meno le indagini, risultando questo un ambito rispetto al quale la contestazione

indagini;in questa fase il privato è escluso dalla dialettica processuale, che
attiene esclusivamente all’ampiezza del diritto – dovere di indagare, riconosciuto
alle autorità a ciò preposte.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi nell’ipotesi in cui la decisione
impugnata trascenda dalla valutazione limitata sulla possibilità di archiviare e
rifletta i suoi effetti sulla posizione soggettiva dell’interessato.
È quello che, almeno parzialmente, deve riscontrarsi nella specie, ove, al
di là dell’ampia possibilità del Gip di imporre l’imputazione coatta, oltre che di
segnalare ulteriori notizie di reato, al pari di qualsiasi pubblico ufficiale, la
determinazione è trasmodata nell’esercizio di un potere, quale l’indicazione di un
termine all’attività, estraneo all’ambito di competenza.
3. Nel merito si deve infatti rilevare che il Gip ha ritenuto di individuare
negli atti nuove ed autonome notizie di reato, ascrivibili oltre che al Barrelli,
anche ad altri potenziali indagati, ed ha inteso esercitare, disponendo
l’archiviazione dell’originaria notizia di reato, il potere di segnalazione spettante
a qualsiasi pubblico ufficiale, di denuncia di quanto rilevato, con individuazione
dei potenziali responsabili.
Tale nuova attività viene segnalata al P.m. al di fuori del potere
riconosciuto dall’art. 409,comma 5,cod. proc. pen., che rimane circoscritto alla
diversa qualificazione di un medesimo fatto reato attribuibile al medesimo
indagato. Al P.m. è data ampia valutazione sulla sussistenza di elementi di fatto
che impongono l’attivazione e questo a prescindere dalla formulazione di tale
segnalazione nei termini di un ordine espresso dal Gip nei suoi confronti. Si deve
ricordare infatti che riguardo ad una nuova notizia di reato il P.M. rimane titolare
dei poteri che gli sono riservati, primo fra tutti quello di formulare le sue
richieste conclusive al G.i.p. all’esito delle espletate indagini preliminari. Ne
consegue, pertanto che, prima di una richiesta di archiviazione del P.M.,
l’eventuale ordine di imputazione coatta costituisca un provvedimento estraneo
allo schema legale dei provvedimenti di competenza del G.i.p. concretizzandosi
in un esercizio di fatto di poteri inquirenti.

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sulla legittimità dell’atto può essere rimessa esclusivamente al titolare delle

Ed è bene evidenziare che la fattispecie in esame si differenzia rispetto a
quella esaminata in diversa pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 22563 del
23/05/2007, P.G. in proc. Del Prete, Rv. 236702), che apparentemente perviene
a decisione difforme, in quanto in quel caso si era in presenza di una diversa
qualificazione del medesimo fatto storico identificato nell’ambito di un unitario e
definito contesto comportamentale dell’indagato, in quanto fondato sulla stessa

conclamata dalla contestuale decisione di archiviazione dell’originaria notizia di
reato, a riprova di una considerazione di fatti storici autonomi, a fondamento
delle accuse che si profilavano secondo le indicazioni contenute nel
provvedimento.
Per contro, al di là dell’imposizione formale di un termine per l’attività,
non è dato ravvisare nel provvedimento impugnato il materiale esercizio di un
ordine di iscrizione, che sarebbe riconducibile alla categoria dell’atto abnorme,
secondo quanto già osservato da questa Corte (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 dep. 30/01/2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786), sicché sotto tale profilo,
esclusa la natura giurisdizionale della segnalazione, così dovendo interpretarsi la
prima parte del dispositivo del provvedimento, non si può su questa intervenire
in sede di legittimità, mancando la funzione decisoria dell’atto.
4. Risulta, al contrario, abnorme, sulla base del richiamato inquadramento
dell’attività demandata al Gip, l’imposizione di un termine per lo svolgimento
delle indagini, in quanto espressione di un potere di determinazione sulla
condotta del P.m. non previsto dalla legge, il cui esercizio ne condiziona
illegittimamente l’attività. Come correttamente osservato dalla parte pubblica
impugnante tale adempimento

produrrebbe

l’effetto

di

incardinare

artificiosamente la nuova indagine alla competenza del medesimo giudice, in
violazione dei criteri di attribuzione tabellare, che trovano fondamento nella
necessità di dare attuazione ai principi costituzionali di cui all’art. 25 Cost., in
relazione ai quali si pone la necessità di tutelare anche il diritto di difesa
dell’interessato.
5. In ragione di quanto esposto, riconosciuta l’abnormità, di natura
strutturale, della disposizione attinente all’imposizione di un termine per le
indagini, in quanto esercizio di un potere del tutto estraneo alle competenze del
Gip, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente a tale
statuizione.
P.Q.M.

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denuncia, mentre la diversità dell’oggetto dell’indagine nel caso che ci occupa è

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte relativa all’ordine di
procedere ad ulteriori indagini nel termine di sei mesi.

Così deciso il 24/11/2015

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