Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37339 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37339 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Putignano Antonio, nato a Martina Franca il
31.12.1973;
avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2012 dalla corte d’appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto;
udita nella pubblica udienza del 16 aprile 2013 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Gianvito Lillo;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, la corte d’appello di Lecce, sezione distaccata
di Taranto, confermò la sentenza emessa il 17.2.2010 dal giudice del tribunale
di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, che aveva dichiarato Putignano Antonio colpevole del reato di cui all’art. 10 bis del d. lgs. 10 marzo 2000, n.
74 per non avere versato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituti per un ammontare di E 164.450,07 per l’anno 2004, e lo
aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie.
L’imputato, a mezzo dell’avv. Gianvito Lillo, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) illegittimità della ordinanza emessa il 13.2.2012 e della sentenza per inosservanza dell’art. 420 ter cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa ex
art. 178 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul punto. Lamenta che erroneamente la corte d’appello non ha disposto il rinvio dell’udienza a seguito

Data Udienza: 16/04/2013

del legittimo impedimento dell’imputato a comparire, perché affetto da patologia documentata da certificato medico, e ciò senza disporre una visita medico
fiscale e comunque senza motivare adeguatamente in ordine alla apoditticamente affermata non sussistenza di un impedimento assoluto a comparire.
2) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 10 bis d. lgs. 10 marzo
2000, n. 74. Osserva che la norma richiede che l’omesso versamento riguardi ritenute certificate, sicché elemento costitutivo della fattispecie è il rilascio della
certificazione annuale unica ai sostituiti, ossia del c.d. modello CUD, mentre
non sono sufficienti altri tipi di documentazione come il modello 740 prodotto
dal sostituto alla amministrazione finanziaria. Invero, solo con il rilascio del
CUD sorge il diritto dei sostituiti di scomputare le ritenute subite e quindi il
maggiore ed ulteriore danno per il fisco che ha giustificato l’introduzione della
sanzione penale in aggiunta a quella amministrativa.
3) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2 cod. pen. Osserva che la
fattispecie penale introdotta dall’art. 10 bis cit. non può applicarsi agli omessi
versamenti intervenuti e consumati prima della data di entrata in vigore della
nuova norma, ossia prima del 1° gennaio 2005.
Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che — come del resto dà atto anche la sentenza di primo grado — il reato si è consumato il giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione, ossia il 30 settembre 2005. Non
risultano sospensioni del decorso della prescrizione. Il reato si è quindi prescritto il 31 marzo 2013.
I motivi di ricorso, e specialmente il secondo ed il terzo motivo non sono
sicuramente manifestamente infondati, tanto che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite. Può quindi essere rilevata e dichiarata la causa di estinzione
del reato verificatasi dopo la data di emissione della sentenza impugnata.
Dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio per essersi il reato
estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16
aprile 2013.

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