Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37338 del 07/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37338 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NEGRO NICOLA nato a CERCOLA il 03/10/1959
FERRARO ANNA nato a MARCIANISE il 05/08/1963
NEGRO PASQUALINA nato a MADDALONI il 29/01/1987
NEGRO SALVATORE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/08/1984

avverso il decreto del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Gabriele Mazzotta che ha chiesto il rigetto dei ricorsi

Data Udienza: 07/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli

confermava quello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva
dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza di Negro Nicola e dei terzi
intestatari Ferraro Anna, Negro Salvatore e Negro Pasqualina di revoca della
confisca di prevenzione disposta dal medesimo Tribunale con decreto divenuto
irrevocabile il 1/12/2015.

proposte prove nuove: per la misura di prevenzione personale applicata a Negro
Nicola, la sentenza che lo aveva prosciolto dal delitto di cui all’art. 378 cod. pen.
per intervenuta prescrizione del reato; per la misura della confisca adottata nei
confronti dei terzi intestatari, una nuova consulenza tecnica che aveva
analizzato, per la prima volta, gli effetti dei condoni “tombali” e degli
accertamenti con adesione cui Negro aveva aderito.
La Corte territoriale, sottolineando che l’istanza di revoca

ex tunc della

misura di prevenzione non può essere utilizzata come impugnazione tardiva,
richiedendo l’emergenza di elementi estranei e diversi da quelli definiti nel
processo, negava che le prove indicate nell’istanza fossero nuove: la sentenza
che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di favoreggiamento personale non
aveva negato la realtà storica del fatto, essendosi il giudice dell’appello limitato
ad una valutazione ai fini dell’esclusione della recidiva che non vincolava il
giudice della prevenzione; invece, la consulenza tecnica evidenziava circostanze
precedenti al decreto di confisca (adesione ai condoni fiscali da parte del
proposto) che, quindi, Negro avrebbe potuto portare a conoscenza dei giudici del
merito; in ogni caso, secondo la Corte territoriale, si trattava di prova niente
affatto decisiva, essendo legittima la confisca dei beni acquistati con il provento
dell’evasione fiscale, anche se entrato a far parte del patrimonio a seguito di
condono “tombale”.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di Negro Nicola, Ferraro Anna, Negro
Pasqualina e Negro Salvatore deducendo, in un primo motivo, inosservanza di
norme processuali.
I ricorrenti richiamano il combinato disposto degli artt. 10, comma 3, D.
L.vo 159 del 2011 e 630 cod. proc. pen. al fine di determinare il concetto di
“prove nuove”.
La Corte d’appello di Napoli, nel prosciogliere Negro Nicola dal reato di
favoreggiamento personale per intervenuta prescrizione con pronuncia
successiva al decreto della stessa Corte che aveva confermato le misure di

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Secondo gli appellanti, l’istanza non era inammissibile in quanto erano state

prevenzione personali e patrimoniali, aveva attestato l’occasionalità del reato e
l’assenza di una “persistente inclinazione a delinquere” dell’imputato, escludendo
la recidiva contestata; tale valutazione si accompagnava all’esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991.
Il giudizio imponeva una nuova valutazione della pericolosità qualificata di
Negro da parte del giudice della prevenzione, tenuto conto che la preclusione
derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus. Per i ricorrenti, il
requisito della “novità” della prova ai fini della revoca delle misure di prevenzione

prova, ma a quello della sua valutazione: quindi, sono prove nuove anche quelle
non acquisite nel precedente giudizio di prevenzione ovvero quelle acquisite, ma
non valutate neanche implicitamente.
Se la prognosi di pericolosità espressa nel giudizio di prevenzione si basa su
una valutazione oggettiva di fatti, la sentenza della Corte di appello costituiva un
novum in quanto, per la prima volta, il giudice penale dichiarava che Negro non
aveva inclinazioni a delinquere e che la condotta a lui imputata doveva essere
valutata come sporadica ed isolata.
Costituiva prova nuova anche la consulenza del dr. Fabozzi: l’adesione ai
condoni per gli anni dal 1986 al 2001 impediva di considerare, in maniera
presuntiva, di provenienza illecita o addirittura mafiosa i redditi di Negro che, al
contrario, dovevano ritenersi di provenienza lecita; di conseguenza, veniva meno
ogni sproporzione tra le entrate e le uscite del nucleo familiare.

In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con
riferimento alle istanze dei terzi interessati.
I redditi condonati assumono per i terzi carattere di prova decisiva sulla
‘legittimità delle acquisizioni patrimoniali: per essi, infatti, si deve tenere conto
anche dei redditi non dichiarati al fisco per i quali vi è stato condono.
I terzi non potevano automaticamente subire i riflessi delle condotte poste in
essere dal congiunto e la loro sfera patrimoniale non poteva essere totalmente
attratta nelle vicende ablatorie altrui.
In definitiva, il quadro era qualitativamente e quantitativamente diverso da
quello rappresentato nella misura di prevenzione originaria. I beni accumulati dai
Negro nel 2003, considerati anche i condoni fiscali ottenuti, avevano consentito
all’imputato e ai suoi familiari di poter compiere una serie di acquisti senza
pesare negativamente sul bilancio familiare, considerato nella sua interezza.
Il ricorrente sottolinea che la consulenza tecnica conteneva anche una nuova
valutazione del valore dei beni acquistati.

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non deve essere correlato al momento dell’acquisizione della valutazione della

3. Il Procuratore Generale, dott. Gabriele Mazzotta, nella requisitoria scritta,
conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato motivi aggiunti, con cui ribadisce
la novità delle prove prodotte, in quanto introduttive di fatti nuovi e insiste nel
sottolineare la mancata motivazione sulle istanze dei terzi interessati.
Il ricorrente sottolinea, ancora, che, nel processo conclusosi con la
declaratoria di prescrizione per il delitto di favoreggiamento, l’aggravante di cui

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel presente procedimento non trova applicazione il D. L.vo 159 del 2011
poiché le misure di prevenzione erano state proposte in epoca anteriore alla sua
entrata in vigore (art. 117, comma 1 D. L.vo 159 del 2011). Di conseguenza, la
possibile revoca è quella prevista dall’art. 7, comma 2 legge 1423 del 1956.
La giurisprudenza di questa Corte afferma che la “prova nuova”, rilevante ai
fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione, perché suscettibile di
mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo
quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e
non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta (Sez. 5, n.
3031 del 30/11/2017 – dep. 23/01/2018, Lagaren, Rv. 272104; Sez. 2, n. 11818
del 07/12/2012, dep. 2013, Ercolano, Rv. 255530).
La sentenza delle SS.UU. n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, che (v.
Rv 234955) reinterpretò l’istituto della revoca delle misure di prevenzione di cui
all’art. 7 comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 – la revoca in origine era
prevista solo per quelle personali e fu resa, per via interpretativa, applicabile, in
funzione di revisione, anche a quelle patrimoniali, onde riparare la lesione al
diritto di proprietà quale bene costituzionalmente protetto – affermò che doveva
essere riconosciuta la legittimità della richiesta di revoca ex tunc della misura di
prevenzione patrimoniale, in ragione di una invalidità genetica del
provvedimento, al fine di porre rimedio ad un possibile errore giudiziario.
In quei limiti le SS.UU. ritennero utilizzabile l’art. 7, secondo comma, anche
in relazione alla misura prevista dall’art. 2 ter, terzo comma, della legge 31
maggio 1965, n. 575, identificandosi nella revoca in esame un mezzo
predisposto dal legislatore per adempiere all’obbligo riparatorio prefigurato
dall’ultimo comma dell’art. 24 della Costituzione. In quella circostanza si affermò

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all’art. 7 legge 203 del 1991 era stata esclusa.

che la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo dovesse muoversi nello
stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc.
pen., essendo quindi necessarie prove nuove sopravvenute alla conclusione del
procedimento, escludendo dal relativo novero gli elementi già considerati nel
procedimento di prevenzione o in esso deducibili nonché le prove non valutate
nemmeno implicitamente, in linea con le condizioni richieste per la revisione.
Anche successivamente Sez. 6, Sentenza n. 44609 del 06/10/2015 Cc., dep.
04/11/2015, Rv. 265081 ha ribadito che “prova nuova”, rilevante ai fini della

alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile,
ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell’ambito di esso.
Inoltre, si è affermato che, ai fini della revoca della confisca definitiva di
prevenzione, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnicoscientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di
emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 6, n. 3943
del 15/01/2016 – dep. 29/01/2016, Bonanno, Rv. 267016).

2. Ebbene, appare evidente che entrambi gli elementi portati all’attenzione
del giudice della prevenzione al fine di ottenere la revoca delle misure adottate
definitivamente non costituivano prove nuove.
Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, la sentenza di
proscioglimento di Negro Nicola dal reato di favoreggiamento personale per
intervenuta prescrizione non negava ma, anzi, confermava la condotta
contestata all’imputato. Se – come rimarca il ricorrente – l’applicazione delle
misure di prevenzione presuppone una previa valutazione di “fatti storicamente
significativi e costituenti indicatori della possibilità di iscrivere il soggetto
proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge” e solo tale
“oggettiva valutazione di fatti” legittima la valutazione di pericolosità sociale, è
evidente le considerazioni della Corte d’appello di Napoli relativamente
all’occasionalità della condotta illecita e all’assenza nell’imputato di una
“persistente inclinazione a delinquere” non potevano inquadrarsi nella categoria
dei “fatti storici”, ma costituivano una valutazione.
Certo, è un “fatto storico” la valutazione della Corte d’appello di Napoli sulla
personalità dell’imputato: ma non sono questi i “fatti storici” che incidono sulla
valutazione di pericolosità sociale che il giudice della prevenzione compie nella
sua autonomia.

3. Quanto alla revoca della confisca, esattamente la Corte territoriale ha
evidenziato elementi di inammissibilità dell’istanza: non solo perché la

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revoca ex tunc della misura di prevenzione, è solo quella sopravvenuta rispetto

consulenza tecnica non costituiva prova nuova, tenuto conto che il ricorso ai
condoni nel corso degli anni era un dato già conosciuto, ma non dedotto
nell’ambito del procedimento di prevenzione; ma anche perché, per le misure di
prevenzione patrimoniali, è irrilevante l’assenza di motivazione del
provvedimento ablativo in ordine al nesso causale fra la presunta condotta
mafiosa e la formazione dell’illecito profitto, dovendosi ritenere sufficiente la
dimostrazione della illecita provenienza dei beni sottoposti a confisca. L’adesione
al condono produce solo una regolarizzazione tributaria, ma non esclude l’illiceità

altro, Rv. 272376; Sez. 2, n. 2181 del 06/05/1999 – dep. 26/05/1999, Sannino,
Rv. 213853).
Deve inoltre essere ribadito che la sproporzione tra i beni posseduti e le
attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi
da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre
alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo
mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 – dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv.
260244).

4. I ricorrenti lamentano la mancata valutazione della posizione dei terzi
intestatari, richiamando una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 49876 del
28/11/2012 – dep. 21/12/2012, Scognamiglio, Rv. 253957): essa, peraltro,
riguardava il sequestro e la confisca ex art. 12 sexies legge 356 del 1992, e non
la confisca di prevenzione; soprattutto, il principio in quella sede enunciato non è
applicabile nel caso di specie, atteso che era stato Nicola Negro, soggetto
proposto avente la titolarità e/o la disponibilità dei beni confiscati fittiziamente
intestati a terzi, ad accedere ai condoni “tombali” o all’accertamento con
adesione; i terzi, invece, non vi avevano fatto ricorso, cosicché nessuna
contestazione sull’importo dei loro redditi viene avanzata.
In sostanza, il ricorso a condoni e sanatorie da parte del soggetto
effettivamente proprietario del bene non ha alcun rilievo sulla dimostrazione
della fittizia intestazione dello stesso ad altra persona.

5. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege,
in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno al versamento della
somma, tale ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa
delle Ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi palesemente infondati
(v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

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dei proventi (Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018 – dep. 28/03/2018, Barbagallo e

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2018

Il Consigliere estensore
Giacomo Rocc

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì ig LI

AGO. 2018

Il Presidente

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