Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37337 del 07/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37337 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LICATINI SALVINO nato a MAZARA DEL VALLO il 27/05/1975

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dottotMario Pinelli che ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 07/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Licatini Salvino avverso quella dello stesso
Tribunale che aveva respinto l’istanza di riabilitazione dallo stesso proposta.
Secondo il Tribunale, il reclamante non aveva provato di aver pagato le
spese processuali del processo conclusosi con la sentenza della Corte di appello
di Palermo del 2/4/1998, mentre era pacifico che non fosse stata pagata la pena

favore della Cassa Ammenda conseguenti alla sentenza del G.I.P. del Tribunale
di Marsala del 7/6/1997, né, con riferimento a tale sentenza, erano state
risarcite le persone offese, nemmeno parzialmente, nonostante Licatini svolgesse
un lavoro.
Secondo il Tribunale, era carente anche il requisito della buona condotta,
atteso che Licatini era stato segnalato in due occasioni per violazione di
domicilio, furto aggravato, danneggiamento, occupazione abusiva ed altro.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Licatini Salvino, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione.
Dalla sentenza di applicazione di pena del 1996 non derivava alcun obbligo
di risarcimento del danno e la prova dell’avvenuto risarcimento era impossibile.
Quanto al mancato pagamento della pena pecuniaria oggetto della sentenza
di condanna del 2/4/1998, il ricorrente ne sostiene la sopravvenuta estinzione in
conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale non aveva approfondito il merito delle segnalazioni a carico del
ricorrente, con riferimento al requisito della buona condotta.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale dott. Mario Pinelli, nella requisitoria scritta,

conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 179 cod. pen., la riabilitazione non può essere concessa “se
il condannato non abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta” e se
non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri
di trovarsi nell’impossibilità di adempiere. Inoltre, la pena principale deve essere
stata eseguita o deve essere estinta.
2

pecuniaria; non risultavano pagate nemmeno le spese processuali e la somma a

Con riferimento all’adempimento delle obbligazioni civili, questa Corte ha
costantemente affermato che l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, o
comunque l’attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di
ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la
concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione
di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia ín ordine alle obbligazioni civili
conseguenti al reato (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014 – dep. 27/11/2014, P.G.
in proc. Zurita Ramirez, Rv. 261276); quindi, anche in relazione ad una sentenza

il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze
civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per
le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili
nascenti dal reato ascrittogli (Sez. 1, n. 4004 del 09/01/2014 – dep. 29/01/2014,
P.G. in proc. Pollero, Rv. 259141).
Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare
per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle
spese processuali (Sez. 1, n. 1844 del 09/12/2008 – dep. 19/01/2009,
Cucurachi, Rv. 242724).

2. Ciò premesso, dallo stesso ricorso emerge che la pena pecuniaria della
multa di euro 18.592 oggetto della sentenza di condanna della Corte di appello di
Palermo del 2/4/1998 non è stata eseguita.
Il ricorrente ne sostiene l’estinzione in conseguenza dell’esito positivo
dell’affidamento in prova al servizio sociale: al contrario, non solo all’epoca in cui
il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ammise il condannato all’affidamento in
prova al servizio sociale e, successivamente, ne dichiarò l’effetto positivo (anni
2000 – 2001) non era prevista l’estinzione della pena pecuniaria, ma anche
attualmente tale l’estinzione non è un’automatica conseguenza dell’esito positivo
della misura alternativa, ma deve essere oggetto di specifica pronuncia del
Tribunale.

3. Come anticipato, il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia provato il
pagamento delle spese processuali relative al processo concluso con la sentenza
del G.I.P. del Tribunale di Marsala del 7/6/1997, poiché le ricevute prodotte non
sono riferibili con certezza a tale adempimento.
Il ricorrente non censura tale affermazione.

4. Ancora, con riferimento alla stessa sentenza, non vi è alcuna prova del
risarcimento del danno alle persone offese dei due delitti di rapina per i quali fu

3

di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede

pronunciata.
Il ricorrente sostiene che si pretenda da lui una probatio diabolica: ma le
persone offese dei delitti erano state sicuramente individuate e, quindi, un
risarcimento nei loro confronti avrebbe potuto essere tentato.

5. Alla luce di quanto fin qui osservato, risulta superflua l’ultima censura,
relativa alle segnalazioni a carico di Licatini per vari delitti da parte di una
Stazione Carabinieri.

Tribunale, di fronte ad una seria contestazione del reclamante sulla fondatezza
delle segnalazioni dei Carabinieri, avrebbe dovuto approfondirle, entrando nel
merito delle vicende segnalate: ma, appunto, le altre condizioni sono mancanti e
precludono in ogni caso la concessione della riabilitazione.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle Ammende,
non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza
Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 7 giugno 2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore

9

Adriano Iasillo

Giacomo Rocchi

RTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
1 AGO. 2018
Roma, n

Se tutte le altre condizioni per la riabilitazione fossero state sussistenti, il

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