Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37336 del 07/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37336 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
CANTARELLA GAETANO nato a CATANIA il 09/02/1985
avverso l’ordinanza del 22/12/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Pietro Molino che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 07/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 22.12.17 il Tribunale di Catania,
quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da
Cantarella Gaetano, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le
sentenze pronunciate, in data 28.4.2005, dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale Velletri e, in data 9.7.2012, dal giudice dell’udienza preliminare del

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica,

denunciando violazione della legge processuale, avendo il primo giudice
pronunciato nel merito nonostante che, con ordinanza in data 5.10.2017, il
Tribunale di Catania avesse respinto altra istanza, dal contenuto identico.

3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio

dell’ordinanza impugnata.

4.

Il difensore di Cantarella Gaetano ha depositato memoria,

rappresentando che la nuova istanza del condannato aveva consentito una
revisione della precedente decisione, che aveva compiuto una valutazione
superficiale della richiesta del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va quindi pronunciato annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.
L’ordinanza impugnata è stata pronunciata in accoglimento di istanza avente
richieste e contenuto identico rispetto ad altra precedente, che il Tribunale di
Catania aveva respinto, con ordinanza, in data 5.10.2017, non impugnata.
In atti sono presenti entrambe le istanze, che risultano essere di medesimo
contenuto ed essere state presentate a due diverse autorità giudiziarie, la Corte
di appello di Catania e il Tribunale di Modena, e quindi entrambe trasmesse per
competenza al Tribunale di Catania, che però le ha esaminate separatamente,
pronunciando le due ordinanze di cui trattasi.
La norma di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. sanziona con
l’inammissibilità la reiterazione di istanze aventi medesimo oggetto e basate ”
sui medesimi elementi”.
La giurisprudenza ( Sez. 1, 1.3.2013, Carvelli, Rv. 255701) ha affermato che
“… il principio “ne bis in idem”, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si

Tribunale Modena.

svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili,
l’uno indipendentemente dall’altro, assume portata generale nel vigente diritto
processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di
competenza (art. 28 cod. proc. pen. e segg.), nei divieto di un secondo giudizio
(art. 649 cod. proc. pen.), nella disciplina dell’Ipotesi di una pluralità di sentenze
per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.) … è già stato ritenuto applicabile
in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell’esecuzione, (Sez.
1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Unfeng, Rv. 242750), e in tema di

La particolare causa di inammissibilità determinata dal repetita in idem ”
può essere rilevata, d’ufficio, in sede di legittimità, con conseguente declaratoria
d’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento
del giudice dell’esecuzione, il quale, anziché dichiarare inammissibile la richiesta,
l’abbia erroneamente presa in esame, rigettandola” (

Sez. 1, 19.3.2014,

Nozzolino, Rv. 262135).
In particolare, è stato precisato ( Sez. 3, 4.2.2010, Colla, Rv. 246346) che la
violazione della preclusione determinata dalla formazione del giudicato
determina la nullità della decisione assunta, in quanto il principio di tassatività
dei mezzi di gravame e di perentorietà dei relativi termini, comporta la
decadenza dal potere di promuovere una nuova decisione giudiziale al di fuori dei
rimedi impugnatori previsti dall’ordinamento.
La difesa di Cantarella Gaetano, nella memoria depositata, ha dedotto che
l’istanza, decisa con l’ordinanza impugnata, avrebbe costituito, essendo un
sollecito al giudice dell’esecuzione per una rinnovata valutazione della richiesta,
un quid novi idoneo a giustificare una nuova pronuncia, seppur sul medesimo
oggetto.
Ora, è stato chiarito che la preclusione di cui trattasi opera solo se vi sia
identità, non solo della domanda, ma anche delle ragioni di fatto o di diritto,
poste a fondamento; e si è anche precisato che pure il mero mutamento
giurisprudenziale, che giustifichi una diversa valutazione, e in favor rei, delle
ragioni di diritto poste a fondamento della richiesta, legittima una nuova
pronuncia su istanza avente il medesimo oggetto.
Il rilievo svolto dalla difesa nella memoria, invece, valorizza il mero fatto
della reiterazione della domanda, che, peraltro, è rimasta identica nell’oggetto
come nelle ragioni poste a fondamento della stessa.
Va dunque pronunciato l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza
impugnata.

cosiddetto giudicato cautelare”.

A norma dell’art. 28 disp. regol. cod. proc. pen., va trasmesso, a cura della
cancelleria, il presente provvedimento al Procuratore della repubblica presso il
Tribunale di Catania per quanto di competenza .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Manda alla cancelleria di provvedere a quanto stabilito dall’art. 28

Così deciso il 7.6.2018.

Il Consigliere estensore
Michele Bia

t veit&

Il Presidente

hi

Adriano Iasillo

011/
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma,

n

1

AGO. 2018

regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.

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