Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37335 del 07/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37335 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARLETTA MASSIMO nato a CATANIA il 26/05/1971

avverso l’ordinanza del 27/11/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 07/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 27.11.2017 il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, in
accoglimento della richiesta di Marletta Massimo, ha riconosciuto la
continuaziòne fra i reati giudicati con due sentenze, rigettando la richiesta con
riferimento ai reati giudicati con altre sentenze, divenute irrevocabili in data
16.5.2007 e 4.7.2013.

luogo di commissione dei reati e della diversità del bene giuridico leso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Marletta Massimo,
denunciando difetto di motivazione della decisione di rigetto della istanza di
continuazione, per non aver il primo giudice considerato che le sentenze
riguardavano anche reati omogenei e commessi in prossimità spazio-temporale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento dell’ordinanza
impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza di riconoscimento della
continuazione tra i reati di cui alle sentenze definitive del 16.5.2007 e del
4.7.2013, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania
per nuovo esame.

L’ordinanza impugnata non ha compiuto una adeguato esame delle sentenze
di cognizione acquisite; in particolare, risulta omessa la considerazione che i
reati giudicati con la sentenza divenuta irrevocabile in data 16.5.2007 sono già
stati ritenuti in continuazione con altri reati, giudicati separatamente, commessi
nel circondario di Macerata, analogamente ai reati giudicati con la sentenza
divenuta irrevocabile in data 4.7.2013.

Si tratta, dunque, di una circostanza di fatto rilevante e che non risulta
considerata dal primo giudice.
E’ quindi necessario disporre un nuovo esame della istanza.

L’ordinanza ha motivato la decisione di rigetto sul rilievo della diversità di

e

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza di
riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze definitive del
16.5.2007 e del 4.7.2013 con rinvio al GIP del Tribunale di Catania per nuovo
esame.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Evl chelLr. ft

Adriano Iasillo

A

ILW

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penaie

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, lì

e’. 1 AGO, 2018

Così deciso il 7.6.2018.

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