Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37332 del 10/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37332 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VARACALLI GIUSEPPE N. IL 22/04/1953
avverso l’ordinanza n. 1118/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 17/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Uditi difen r Avv.;

Data Udienza: 10/07/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
udito il difensore avv. E. Minniti, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Il tribunale del riesame di Reggio Calabria, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha
rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse del predetto, confermando il
provvedimento cautelare.
3. Ricorre per cassazione il difensore del Varacalli e deduce violazione di legge e
carenze dell’apparato motivazionale con riferimento al delitto associativo, innanzitutto per
mancanza dell’elemento soggettivo.
3.1. Secondo quanto si legge provvedimento impugnato, Varacalli rivestirebbe la qualità
di “consigliere della corona” e capo del “locale” di Ardore. Lo stesso sarebbe in contatto con
Melia Vincenzo, riconosciuto quale vertice, nella Locride, della predetta consorteria criminale.
Ebbene, il provvedimento impugnato evidenzia un riconoscibile caso di travisamento della
prova, in quanto non risulta alcun contatto tra l’indagato e il predetto Melia. Costui, parlando
con Romano Nicola, a volte, nomina il ricorrente. Si tratta tuttavia di conversazioni equivoche e
prive di riscontri fattuali. Varacalli non risulta protagonista di conversazioni intercettate, né
quelle in cui si fa il suo nome hanno quelle caratteristiche di chiarezza e decifrabilità che la
giurisprudenza ritiene necessarie perché esse siano giudicate significative. Certamente non può
giocare a carico del Varacalli il fatto che gli discenda da personaggi che, in passato, per quel
che si legge, avrebbero fatto parte di consorterie delinquenziali.
3.2. Si legge ancora nel provvedimento impugnato che Varacalli sarebbe stato in lizza
per ottenere una sorta di avanzamento nella struttura della scietas sceleris, ma, in realtà,
anche in questo caso, i dati sono privi di riferimenti specifici. Si tratta di affermazioni generiche
e ambigue e -peraltro- di affermazioni de relato, atteso che uno dei colloquianti (Romano)
sembra riportare voci correnti nel pubblico.
3.3. Con riferimento ad altro episodio, vale a dire il ritorno dell’omonimo Varacalli Luigi
dalla Australia, emerge la scarsa considerazione nella quale era tenuto il ricorrente nell’ambito
della pretesa associazione criminale, atteso che il Luigi non si recò neanche a salutarlo.
È poi da rilevare che il provvedimento del tribunale del riesame tace negligentemente elementi
fattuali favorevoli al ricorrente, atteso che, ad esempio, il ricordato Melia, nel corso di
conversazioni parimenti intercettate, ebbe a dichiarare che Varacalli era persona che non
valeva niente, che era una “cosa lorda”, che meritava di essere sparato.
3.4. Quanto al preteso patto di “mutuo soccorso”, che, secondo quel che si legge
sempre nel provvedimento impugnato, caratterizzerebbe la pretesa associazione criminosa e
coinvolgerebbe anche il ricorrente, si deve notare ancora come, nel dialogo tra il predetto Melia
e tale Nesci, si utilizzino espressioni generiche e non concludenti.
Irrilevanti infine sono le frequentazioni addebitate al Varacalli, atteso che, per costante
giurisprudenza, per ritenere l’appartenenza di qualcuno a una associazione mafiosa, non basta
neanche la qualifica formale di “uomo d’onore” e/o la investitura secondo rituali mafiosi.

1. Nei confronti di Varacalli Giuseppe è stata emessa ordinanza di custodia cautelare
in carcere con riferimento ai delitti di cui agli articoli 416 bis, commi dal primo al sesto, cp (per
avere fatto parte con ruolo apicale dell’associazione di stampo mafioso denominata
‘ndrangheta).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve innanzitutto notare come non risponda al vero il fatto che non siano
menzionate conversazioni intercettate alle quali prenda personalmente parte ricorrente.
Vengono infatti ricordate conversazioni tra il predetto e Siciliano Massimo, tra il predetto al..
Reitano Salvatore, tra il predetto e Albanese Franco, tra il predetto e Tripodo Antonio, tra il
predetto e Marmo Achille.
1.1. Si legge nel provvedimento che si tratta di conversazioni significative, in quanto da
esse emerge il ruolo importante che Varacalli aveva nell’ambito dell’organizzazione di

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2. Tutto ciò premesso, solo una lettura superficiale del corposo provvedimento del
tribunale del riesame può indurre a ritenere che Varacalli Giuseppe sia persona nominata quasi
per caso nelle conversazioni tra Romano Nicola e Melia Vincenzo e tra Romano e Policheni.
2.1. Al proposito, va ricordato che è ormai principio consolidato quello in base al quale
alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica il canone di
valutazione di cui all’art. 192, comma terzo, cpp perché esse non sono assimilabili alle
dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento
connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all’autorità giudiziaria e, conseguentemente,
per esse vale la regola generale del prudente apprezzamento del giudice (da ultimo ASN
201036218-RV 248290).
2.2. Neanche corrisponde al vero che il tribunale del riesame avrebbe ignorato le
espressioni negative che i vari colloquianti hanno nei confronti del Varacalli, atteso che, ad
esempio, a pagina 54 si legge che -in tali colloqui- le lodi si alternano alle critiche, anche -ad
esempio- con riferimento all’episodio del mancato saluto da parte di Varacalli Luigi, del
successivo suo atto di sottomissione e del fatto che Varacalli Giuseppe non abbia dato conto di
ciò ai vertici dell’associazione. In realtà, proprio tale episodio testimonia, secondo quanto si
legge nella non illogica motivazione del provvedimento impugnato, la esistenza di una rigida
struttura gerarchica e di vincolanti norme di comportamento. Parimenti sintomatica viene
ritenuta la richiesta di attivare il meccanismo del “mutuo soccorso” criminale, atteso che i
colloquianti affermano che, se si dovesse chiedere agli associati di sborsare la somma di €
20.000 a testa, ciò dovrebbe essere immediatamente fatto e a tale gesto avrebbe dovuto
essere disposto anche il ricorrente.

‘ndrangheta, tanto da essere chiamato in causa come paciere e protettore di una donna in
difficoltà, tanto da essere persona incaricata di portare “ambasciate”.
Tali contatti documentano, oltretutto, sostiene il collegio cautelare, le frequentazioni del
ricorrente con personaggi di chiara caratura mafiosa. Altre prove delle frequentazioni predette
vengono tratte dai controlli eseguiti dalla polizia nel corso degli anni.
1.2. Il provvedimento impugnato non omette poi di ricordare l’arresto del ricorrente in
data 16 ottobre 2008 per favoreggiamento nei confronti di Pelle Antonio, soggetto raggiunto
dalla imputazione di cui all’articolo 416 bis cp, così come non omette di ricordare che Varacalli
fu sottoposto a misura di prevenzione e che, in data 5 settembre 2009, nel corso di una
perquisizione eseguita nella sua abitazione, fu trovato in possesso di munizioni per armi
comuni da sparo.
1.3. Risulta inoltre che Varacalli, oltre ad avere contatti con appartenenti alla locale
malavita, intratteneva anche rapporti con esponenti di altre cosche (pag. 106, pag. 114);
sempre il ricorrente aveva intessuto rapporti anche con esponenti politici e, tra costoro, spicca
il senatore Fuda Antonio, più volte contattato e quindi invitato a una riunione conviviale in data
2 dicembre 2007, nel corso della quale il predetto politico e il Varacalli furono sorpresi dalle
forze dell’ordine insieme ad altri esponenti dal passato poco cristallino.
In altra telefonata intercettata, il ricorrente formula minacce gravi a proposito di un credito che
non riesce ad incassare (pag. 109).
1.4. Nei colloqui telefonici che lo stesso ha con tale Lascala Leonardo (pag. 65 ss.),
quest’ultimo chiede aiuto per il fratello e, in altra conversazione, il ricorrente, con tono
minaccioso, afferma che i suoi interlocutori non sanno egli chi realmente sia.
Lo stesso dunque, contrariamente a quel che si legge nel ricorso, a proposito dell’elemento
psicologico, è persona ben consapevole (e compiaciuta) della sua caratura criminale.

3. È allora evidente che con il ricorso a favore del Varacalli, si tenta puramente e
semplicemente, una diversa lettura dei dati del procedimento e, in particolare, del contenuto
delle conversazioni intercettate, cosa certamente non consentita innanzi al giudice di
legittimità, a fronte di un provvedimento corredato da motivazione compiuta e congrua.
4. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché articolato in fatto,
generico è manifestamente infondato.

I

5. Consegue ulteriormente la condanna del ricorrente alle spese del grado e al
versamento di somma a favore della cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare nella misura di euro 1000.
6. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all’articolo 94 disp.att. cpp.
PQM

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 10 luglio 2013.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1000 a favore della cassa delle ammende;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp.att. cpp.

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