Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37332 del 07/06/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37332 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CASTELLONE RAFFAELE, n. il 09/03/1961;

avverso l’ordinanza n. 55/2017 del GIP del TRIBUNALE di TERNI del
20/11/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinaci,
che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame
al G.I.P. del Tribunale di Terni.

Data Udienza: 07/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il &IP. del Tribunale di Terni, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Castellone Raffaele ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. di applicazione della continuazione tra i reati di
cui alle seguenti sentenze:

b) G.U.P. del Tribunale di Fermo del 06/03/2009 ex art. 444 cod. proc. pen.;
c) Corte di appello di L’Aquila del 13/04/2011 emessa a seguito di giudizio abbreviato;
d) G.U.P. del Tribunale di Frosinone del 17/04/2013 ex art. 444 cod. proc. pen.;
e) G.U.P. del Tribunale di Terni del 27/11/2013 ex art. 444 cod. proc. pen..
Il G.I.P., peraltro, ha rilevato che, in relazione a quattro sentenze di patteggiamento, la continuazione era già stata riconosciuta, per cui l’ulteriore applicazione
dell’istituto in sede di continuazione anche con la sentenza della Corte di appello di
L’Aquila del 13/04/2011 avrebbe comportato un’inammissibile duplicazione. Ha osservato, peraltro, che, nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di continuazione tra
sentenze di applicazione di pena ed una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato correttamente proposta nelle forme previste dall’art. 188 disp. att. cod.
proc. pen., alla luce del parziale dissenso del P.M. alla pena proposta, l’istanza non
poteva trovare accoglimento.

2. Castellone Raffaele, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, sulla base dei motivi di impugnazione di seguito riportati, per violazione di legge e vizio di motivazione.
Si deduce l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicare la continuazione tra i reati di cui alle cinque sentenze indicate nell’ordinanza impugnata ed
ulteriori tre sentenze di condanna divenute irrevocabili successivamente e, cioè, la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 19/02/2009, della Corte di
appello di Perugia del 25/02/2011 e della Corte di appello di ,Ancona del
12/05/2012.
Si evidenzia poi la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui,
in premessa, il giudice dell’esecuzione ha dato atto del parere favorevole del pubblico ministero all’applicazione della continuazione e, nel prosieguo del provvedimen-

df

to, al contrario, ha indicato che ha espresso parere contrario.

a) G.U.P. del Tribunale di Cassino del 16/12/2008 ex art. 444 cod. proc. pen.;

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre premettere che l’istanza originaria ex art. 671 cod. proc. nen. (v. pag. 1) non comprendeva espressamente la richiesta di applicazione della continuazione anche per i reati di cui alle sentenze del

gia del 25/02/2011 e della Corte di appello di Ancona del 12/05/2012.
Tuttavia, l’estensione della richiesta di applicazione della continuazione anche a
tali sentenze può essere agevolmente ricavata dalla lettura completa dell’istanza e,
in particolare: dal richiamo nella parte iniziale al provvedimento di cumulo emesso
in materia (decreto del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia
del 20/09/2012); dai riferimenti contenuti nel corpo della richiesta ai provvedimenti
di cumulo successivi; dall’espressa menzione delle citate sentenze nel prosieguo
della trattazione; dal riferimento nella parte finale a tutte le sentenze indicate in
premessa (comprese quelle di cui ai provvedimenti di cumulo).
Dall’omessa motivazione nel provvedimento impugnato relativamente alla richiesta di applicazione della continuazione per i reati di cui alle tre sopra citate sentenze consegue ttgondatezza di tale motivo di ricorso.

2. E’ fondato altresì il secondo motivo di ricorso.
Il G.I.P. ha escluso la possibilità di unificare in continuazione dei reati di cui alla
sentenza di condanna sopra riportata al punto c) coi reati di cui alle sentenze di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., rilevando che il pubblico ministero non
aveva manifestato il proprio consenso ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc.
pen..
L’ordinanza impugnata, però, non appare coerente col disposto degli artt. 188 e
137 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di sentenze pronunciate sia ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. che col rito abbreviato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la
disciplina di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. si applica esclusivamente in
presenza di una pluralità di sentenze tutte emesse a norma dell’art. 444 cod. proc.
pen., mentre non opera nel caso in cui la richiesta di applicazione della disciplina
della continuazione riguardi in parte sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen. e
in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario o abbreviato (Sez. 1, n.
8508 del 09/01/2013, Locicero, Rv. 255303).

G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 19/02/2009, della Corte di appello di Peru-

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3. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio
al G.I.P. del Tribunale di Terni (in diversa composizione: Corte Cost. n. 183 del
2013), perché rivaluti la possibilità di applicare o meno la continuazione tra tutti i
reati sopra citati, in conformità ai principi di diritto sopra esposti.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Terni per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Aldo Esposit

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

igik1

AGO. 2018

P. Q. M.

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