Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37331 del 07/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37331 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

TETRO MICHELE, n. il 26/02/1976;

avverso l’ordinanza n. 187/2017 della CORTE DI APPELLO DI BARI del
20/10/2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

(1.7
<22 lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari. Data Udienza: 07/06/2018 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Tetro Michele ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. di applicazione della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili di condanna: a) Corte di appello di Bari del 14/10/2015, per i reati di cui agli artt. 74 (dal marzo 2010 con permanenza) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (tra il 30/06/2010 e il b) Corte di appello di Bari del 30/04/2012, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (fatto del 15/01/2011). La Corte territoriale ha rilevato che i reati di cui alla sentenza sub b), sebbene di natura omogenea e commessi a non elevata distanza di tempo tra loro, risultano avulsi dalla specifica ed iniziale programmazione delittuosa acclarata per i reati fine di cui alla sentenza sub a); ha osservato, inoltre, che il condannato non ha allegato specifici elementi a sostegno della tesi dell'unitarietà del disegno criminoso. 2. Tetro, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, sulla base dei motivi di impugnazione di seguito riportati, per violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che i reati erano stati tutti ideati in costanza di un'evidente risoluzione criminosa e dell'accertata partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, contestata a far data dal marzo 2010, trattandosi di reati commessi in sequenza dall'anno 2010 fino alla data dell'arresto per il reato di cui alla sentenza sub b) e alla data di emissione di ordinanza cautelare per i medesimi fatti. Si rileva che era stata provata la sussistenza di un'unica determinazione volitiva, in quanto proprio le plurime intercettazioni telefoniche, svolte nell'ambito del procedimento sub a) consentivano di effettuare il servizio di osservazione, che portava al predetto arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il provvedimento impugnato è incorso nei denunciati vizi prospettati, in quanto è riscontrabile l'assenza di un'adeguata valutazione dei dati fattuali, prospettati dal condannato ed emergenti dal contenuto delle sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato il carattere avulso del reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla 03/12/2010); 3 sentenza sopra indicata sub lett. b) e la mancata allegazione da parte della difesa di specifici elementi sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso. 1.1 Alla luce dell'avvenuto riconoscimento in sede di cognizione, nell'ambito del procedimento sopra indicato sub lett. a), della continuazione tra i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, riportati sub lett. a), commessi tra il giugno e il dicembre 2010, sarebbe risultato necessario un più solido apparato argomentativo, per stabilire se e quale diversità di situazioni sussistesse tra i predetti reati, ritenuti inclusi nel programma criminoso dell'associazione da parte del giudice di co- getto delittuoso dal giudice di esecuzione. Un maggior approfondimento appariva indispensabile soprattutto alla luce della circostanza, già evidenziate dal ricorrente nell'originaria istanza di cui all'art. 671 cod. proc. pen., secondo cui l'ultimo reato, commesso nel gennaio 2011, era stato accertato proprio grazie all'analisi delle conversazioni intercettate, che avevano consentito il servizio di osservazione, che conduceva all'arresto di Tetro per il reato di cui al punto b). La veridicità di tale assunto poteva essere controllata mediante la lettura della relativa sentenza di condanna e comunque doveva formare oggetto dì uno specifico accertamento ad opera del giudice dell'esecuzione. Al riguardo, va richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui, qualora si accerti che plurimi reati, verificatisi in un determinato ambito cronologico, costituiscano prova dell'identità del medesimo disegno criminoso, anziché prova dell'abitualità e della tendenza a delinquere del soggetto agente, va dimostrato caso per caso ed in modo rigoroso e concreto che episodi analoghi, oggetto di distinto procedimento, verificatisi in un periodo identico o prossimo siano frutto di autonome decisioni determinate da circostanze occasionali e quindi avulsi dall'originario disegno criminoso (Sez. 1, n. 1460 del 09/12/2013, dep. 2014, Abdoulaye, non massimata; Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691). Peraltro, stante la presenza di plurimi elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso - riscontrata dallo stesso giudice dell'esecuzione - e, in particolare, della natura omogenea dei beni giuridici violati, della contiguità temporale e dell'identico contesto territoriale di svolgimento dell'attività illecita, l'indicazione da parte del ricorrente di plurime circostanze riguardanti le vicende delittuose appariva sufficiente a far ritenere adempiuto l'onere di allegazione previsto in tale materia. 1.2. Alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe risultata necessaria una più completa analisi della situazione di fatto e delle argomentazioni sopra illustrate, sia in caso di rigetto della istanza difensiva che di accoglimento. Con ciò non s'intende censurare la valutazione condotta dal giudice nella sua discrezionalità e nell'apprezzamento delle circostanze di fatto, che, in quanto tali, non potrebbero essere oggetto del sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, gnizione, e l'analogo reato, commesso un mese dopo, escluso dal medesimo pro- 4 quanto la completezza ed adeguatezza dell'apparato giustificativo della decisione, che, avrebbe potuto anche essere reiettiva dell'istanza, ma avrebbe dovuto essere corredata dalla congrua esposizione delle relative ragioni. 2. In presenza degli evidenziati vizi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza, anche in applicazione del principio di diritto sopra esposto. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame. Così deciso in Roma il 7 giugno 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente AldokioCt., Adriano Iasillo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì i AGO, 2018 P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA