Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37330 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37330 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHANG XIANGMU N. IL 16/08/1955
avverso la sentenza n. 6744/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in perAona del Dott.
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che ha concluso per 32_ l” 0,-,..,-.4,-WDA-14-. ■9 >e,1111)Q_ et_CrY\C-N)
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Udito,yer la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. es.. 3E7

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Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Xiangmu ZHANG è stato ritenuto responsabile in primo grado, con sentenza del
Tribunale di Milano 29-4-2011, del reato di cui all’art. 473 cod. pen. (capo 1 relativo ad
accendini, in esso assorbito il reato di cui all’art. 517 cod. pen. di cui al capo 2, pure
riguardante accendini), e della contravvenzione di cui all’art. 11 d.lgs. n. 313 /1991
(così riqualificati i capi 3 e c). La prima imputazione si riferisce al ritrovamento

migliaia di accendini riconducibili per struttura e design a quelli a marchio Bic, pur
essendo contrassegnati da marchi diversi, legittimamente usati. La seconda al
ritrovamento di giocattoli (skoobydoo e portachiavi) privi della marcatura CE.
2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 24-9-2012.
3.

Ha proposto personalmente ricorso l’imputato deducendo, con il primo motivo,
mancanza di motivazione per essersi la corte milanese limitata a condividere la
sentenza di primo grado, con i successivi tre motivi erronea applicazione della legge
penale (con l’ultimo anche vizio di motivazione) rispettivamente: a) in ordine alla
ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 313 /1991, depenalizzato
dall’art. 33 d.lgs. n. 54/2011; b) in ordine alla configurabilità del reato ex art. 473 cod.
pen. che presuppone la contraffazione ad opera del soggetto agente, nella specie
insussistente; c) in ordine alla configurabilità di tale reato anche sotto il profilo della
contraffazione o alterazione, nella specie pure insussistenti essendo il disegno degli
accendini comune a tutti quelli in commercio e i marchi del tutto diversi dal marchio Bic.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo inerente alla depenalizzazione delle
contravvenzioni di cui ai capi 3) e c).
2.

Invero l’immissione in commercio, la vendita o la distribuzione al pubblico, a titolo
gratuito od oneroso, di giocattoli privi del marchio CE, prevista come reato dall’art. 11
del d.lgs. 27 settembre 1991, n. 313, integrano, a far data dal 20 luglio 2011, l’illecito
amministrativo di cui all’art. 31, commi quarto e settimo, del d.lgs. 11 aprile 2011, n.
54, attuativo della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (Cass. 1400/2011,
45330/2011).

3.

La sentenza merita pertanto annullamento senza rinvio sotto tale limitato profilo non
essendo il fatto previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione della
pena inflitta per i relativi reati satellite, pari a giorni venti di reclusione così restando la
pena determinata in mesi otto e giorni dieci di reclusione.

4.

Il gravame è nel resto da disattendere. Premesso che il richiamo alla sentenza di primo
grado non determina vizio di motivazione laddove siano indicate, anche per implicito, le

2

nell’esercizio commerciale -e nel magazzino- di cui l’imputato è titolare, di alcune

ragioni della condivisione degli argomenti in fatto e in diritto alla base della decisione
del primo giudice, dando conto di aver vagliato le contrarie ragioni del ricorrente, si
osserva che le questioni prospettate in ordine al capo 1, nel quale è stato ritenuto
assorbito il capo 2, sono prive di fondamento.
5. Infatti l’assunto secondo il quale la configurabilità del reato ex art. 473 cod. pen.
presupporrebbe la contraffazione ad opera del soggetto agente, nella specie
insussistente, si scontra con il chiaro disposto della norma che punisce anche chi, senza

prodotti industriali, faccia uso di tali marchi o segni, uso nella specie avvenuto tramite
la messa in vendita degli accendini, come ritenuto in sentenza.
6. Generico e comunque infondato, poi, il rilievo circa l’insussistenza della contraffazione o
alterazione per essere il disegno degli accendini comune a tutti quelli in commercio,
avendo la corte territoriale già esaminato la relativa questione osservando, con
argomenti in fatto mutuati dalla decisione di primo grado, che gli accendini, al di là dei
diversi marchi che li contrassegnavano, erano confondibili con quelli originali di marca
Bic riproducendone il corpo di plastica, la forma e la misura, il supporto metallico,
nonché il pulsante di plastica avente forma e posizione identiche all’originale.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni (capi sub 3 e c)
d. Igs. n. 313 /1991 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa
pena pari a giorni venti di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso, così restando la pena inflitta pari a mesi otto e giorni dieci di
reclusione.

essere concorso nella contraffazione od alterazione dei marchi o segni distintivi dei

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