Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3733 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3733 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALLEGARO SABRINA N. IL 23/06/1960
avverso la sentenza n. 215/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
09/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p_r, g krr 14
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che ha concluso per J I („ 1
JJ 7ure—oft-4-0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 gennaio 2013 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della
sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini all’esito di giudizio abbreviato il 28 giugno 2002,
ha condannato Sabrina Callegaro alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro
22.000,00 di multa per una serie di reati in materia di illecito acquisto, detenzione a fine di
spaccio e cessione di stupefacenti del tipo eroina, cocaina ed extasy, commessi in concorso con

reato di cui all’art. 74, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 309/90, ascrittole nel capo sub A).

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso per
cassazione il difensore di fiducia di Sabrina Callegaro, deducendo tre motivi di doglianza.

2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto la Corte
d’appello, pur riconoscendo la fondatezza dell’eccezione di nullità assoluta delle trascrizioni
delle intercettazioni, disposte da un giudice funzionalmente incompetente, non ha provveduto
alla rinnovazione dell’atto nullo, ma ha attinto il contenuto delle stesse intercettazioni dai
cosiddetti “brogliacci” della Polizia giudiziaria e non direttamente dalle registrazioni, così
sanando l’intera motivazione della sentenza di primo grado, viziata da nullità in quanto basata
esclusivamente su trascrizioni nulle e dunque inutilizzabili.

2.2. Mancanza di motivazione quanto al capo d’imputazione sub B7), relativo ad un’ipotesi
di acquisto di sostanza stupefacente da tale Nanfaro Rosario, avvenuta con l’intermediazione di
tale Lombardo Giovanni: sul punto la Corte, ignorando il motivo d’appello, ha riproposto le
medesime, generiche, argomentazioni esposte dal Giudice di primo grado in relazione alla
diversa ipotesi delittuosa contestata sub B2), tralasciando l’altro episodio; la Corte, inoltre, ha
attribuito alla Callegaro il ruolo di assaggiatrice della sostanza che il P.M. aveva riconosciuto,
per l’episodio sub B7), alla sola coimputata Zamagni.

2.3. Difetto di motivazione quanto al capo d’imputazione sub B10), avendo la Corte
d’appello colmato la denunciata lacuna affermando la responsabilità dell’imputata con un
generico richiamo ad elementi indiziari già evidenziati per altre imputazioni, senza tuttavia
fornire una puntuale e specifica motivazione in ordine all’episodio di cessione ivi contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo profilo di doglianza, non essendo la
Corte d’appello obbligata a disporre la rinnovazione dell’attività istruttoria alla luce della
consolidata linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 20055 del
1

altre persone in epoca ricompresa tra il febbraio del 1995 e l’aprile del 1998, assolvendola dal

26/03/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255655; Sez. 6, n. 16823 del 24/03/2010, dep.
03/05/2010, Rv. 247007), secondo cui, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le
trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni
telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati
legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Inammissibili, parimenti, devono ritenersi le ulteriori doglianze, poiché anche in

4.

ocu/i

percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative

compiutamente giustificate dalla Corte d’appello, sostanzialmente reiterando, peraltro, le
medesime censure già sollevate dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno conformemente
escluso la fondatezza sulla base di un congruo e lineare percorso argomentativo, pervenendo
alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze
processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella
sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi
perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e
privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione
prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, con
plausibili giustificazioni: a) da un lato, che il pieno coinvolgimento dell’imputata nella trattativa
finalizzata all’operazione di compravendita di sostanze stupefacenti descritta nel capo sub B7)
è emerso non solo dal contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal
coimputato Lombardo, intervenuto nella vicenda con un ruolo di intermediazione, ma anche
dalle risultanze delle correlative intercettazioni ambientali del 6 febbraio e del 13 febbraio
1995, ove la stessa Callegaro ed il coimputato Dal Passo fanno riferimento ai pagamenti da
effettuare al Lombardo;

b) dall’altro lato, che il ruolo di assaggiatrice della sostanza

stupefacente, preparata e tagliata dal Dal Passo, marito dell’imputata, è stato ammesso da
entrambi nel corso del relativo interrogatorio, e che la stessa Callegaro ha ammesso, con
riferimento al reato di cui al capo sub B10), che l’acquirente Broccoli Osvaldo era rifornito dal
marito, mentre il relativo accordo sulla cessione è avvenuto in casa, dove i coniugi detenevano
lo stupefacente e quanto ricavato dalle vendite, svolgendovi continuativamente attività di
spaccio.

5. La Corte d’appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha
ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto del tema
d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha
tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera
ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente
acquisiti.
2

relazione a tali profili il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro
probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo
censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio
storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle
risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle
pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter

ocull percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
correlative acquisizioni processuali.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima
equo determinare nella misura di euro mille.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 3 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

argomentativo ivi tracciato, e a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu

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