Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37328 del 25/05/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37328 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VASCIAVEO BRUNO nato a ROMA il 20/06/1977
avverso l’ordinanza del 20/12/2017 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza
impugnata e trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Data Udienza: 25/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, all’esito
dell’udienza camerale di rito, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da
Bruno Vasciaveo, ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc.
pen., avverso le sole disposizioni in materia di misura di sicurezza, di cui alla
sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma il 14 dicembre 2016.
L’inammissibilità era motivata dal rilievo dell’intervenuta irrevocabilità della
2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’inosservanza
ed erronea applicazione delle citate disposizioni del codice di rito, e degli ulteriori
artt. 581, 585 e 648, comma 2, di esso, nonché la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione.
La sentenza di primo grado era stata tempestivamente impugnata, con il
mezzo e secondo le forme previsti dalla legge, e il giudice di secondo grado non
avrebbe spiegato le ragioni per cui, ciò nonostante, la sentenza medesima sarebbe
passata in giudicato.
3. Il ricorso è manifestamente fondato.
A norma dell’art. 648 cod. proc. pen., è irrevocabile la sentenza pronunciata
in giudizio contro la quale non sia ammessa impugnazione diversa dalla revisione,
o rispetto a cui sia inutilmente decorso il termine per proporla.
Nel caso di specie, l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale ordinario
di Roma era ammessa e, concernendo le sole disposizioni riguardanti le misure di
sicurezza, era attribuita alla cognizione del Tribunale di sorveglianza della
medesima sede (artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen.: v., da
ultimo, Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Rv. 261891), davanti al quale
risulta tempestivamente proposta.
La sentenza gravata non era dunque affatto irrevocabile e il Tribunale di
sorveglianza, giudice dell’impugnazione cui istituzionalmente competeva il relativo
accertamento (non pregiudicabile dall’erronea attestazione di cancelleria,
costituente mero adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a
tutt’altri fini dall’art. 27 reg. esec. cod. proc. pen.: Sez. 1, n. 44236 del
13/05/2014, Amati, Rv. 260714), non poteva esimersi dallo statuire su di essa.
4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e gli
atti debbono essere trasmessi al medesimo Tribunale di sorveglianza per il giudizio
di competenza.
2
pronuncia giudiziale gravata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di Roma per il giudizio.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Fra esco ritofanti
Adriano Iasillo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì
iz.L1 A60. 2018
Così deciso il 25/05/2018