Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37327 del 25/05/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37327 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MANTOVA
nel procedimento a carico di:
NEGREA MARIA nato il 25/12/1971
avverso l’ordinanza del 23/10/2017 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Gabriele Mazzotta che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata
Data Udienza: 25/05/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata in data il 23.10.2017 il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, ha
respinto la istanza del pubblico ministero di revoca della pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità applicata a Negrea Maria con sentenza 13.5.2016 del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova.
L’ordinanza ha rilevato che il pubblico ministero non aveva ancora
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso
il Tribunale di Mantova, denunciando violazione di legge, in quanto il
provvedimento impugnato aveva ritenuto fosse onere del pubblico ministero
promuovere l’esecuzione della condanna, mentre la normativa relativa alle pene
sostitutive prevedeva l’iniziativa esecutiva dell’ufficio locale di esecuzione penale,
e solo in caso di esito negativo la competenza della procura della repubblica.
3.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
Il collegio condivide l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza,
secondo il quale il condannato non ha alcun onere di attivarsi per iniziare il
periodo di lavori di pubblica utilità, dovendo l’ufficio del pubblico ministero
curare l’esecuzione della condanna, ove il condannato non abbia ritenuto di
sollecitare l’esecuzione.
Ne consegue che alla mancata attivazione del condannato non può
conseguire la revoca della pena sostitutiva ( Sez. 1, 4.5.2016, n. 53684; sez. 1,
13.1.2016, n. 7172, Sez. 1, 18.6.2015, n. 35855).
L’ordinanza impugnata ha correttamente applicato il ricordato principio di
diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
CORTE SUPREMA DI CASSMICilgEs°
Prima Sezione Penale’
i l 25.5.2018.
Consigliere estensore
Depositata in Cancelit a-Oggivlichele
Roma,
n ai A60.
Bia chi
Il Presidente
Adriano Iasillo
‘t65
promosso l’esecuzione della sentenza.