Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37326 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37326 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MANTOVA
nel procedimento a carico di:
CECCHIN ALESSANDRO nato a MANTOVA il 10/06/1976
avverso l’ordinanza del 23/10/2017 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Gabriele Mazzotta che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 25/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data il 23.10.2017 il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, ha
respinto la istanza del pubblico ministero di revoca della pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità applicata a Cecchin Alessandro con sentenza 1.4.2016
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova.
L’ordinanza ha rilevato che il pubblico ministero non aveva ancora

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso
il Tribunale di Mantova, denunciando violazione di legge, in quanto il
provvedimento impugnato aveva ritenuto fosse onere del pubblico ministero
promuovere l’esecuzione della condanna, mentre la normativa relativa alle pene
sostitutive prevedeva l’iniziativa esecutiva dell’ufficio locale di esecuzione penale,
e solo in caso di esito negativo la competenza della procura della repubblica.

3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza

impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
Il collegio condivide l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza,
secondo il quale il condannato non ha alcun onere di attivarsi per iniziare il
periodò di lavori di pubblica utilità, dovendo l’ufficio del pubblico ministero
curare l’esecuzione della condanna, ove il condannato non abbia ritenuto di
sollecitare l’esecuzione.
Ne consegue che alla mancata attivazione del condannato non può
conseguire la revoca della pena sostitutiva ( Sez. 1, 4.5.2016, n. 53684; sez. 1,
13.1.2016, n. 7172, Sez. 1, 18.6.2015, n. 35855).
L’ordinanza impugnata ha correttamente applicato il ricordato principio di
diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZANgo

il 25.5.2018.

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleri arPgosigli ere estensore
Roma, lì

Az il.a…202

chele Bi chi

Il Presidente
Adriano Iasillo

promosso l’esecuzione della sentenza.

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