Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37325 del 25/05/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37325 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MANTOVA
nel procedimento a carico di:
GAMBERINI VALERIO nato a CENTO il 29/10/1979
avverso l’ordinanza del 04/11/2017 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso
Data Udienza: 25/05/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata in data il 4.11.2017 il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la
istanza del pubblico ministero di revoca della pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità applicata a Gamberini Valerio con sentenza 12.6.2015 del giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova.
L’ordinanza ha rilevato che il pubblico ministero non aveva ancora
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso
il Tribunale di Mantova, denunciando violazione di legge, in quanto il
provvedimento impugnato aveva ritenuto fosse onere del pubblico ministero
promuovere l’esecuzione della condanna, mentre la normativa relativa alle pene
sostitutive prevedeva l’iniziativa esecutiva dell’ufficio locale di esecuzione penale,
e solo in caso di esito negativo la competenza della procura della repubblica.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
Il collegio condivide l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza,
secondo il quale il condannato non ha alcun onere di attivarsi per iniziare il
periodo di lavori di pubblica utilità, dovendo l’ufficio del pubblico ministero
curare l’esecuzione della condanna, ove il condannato non abbia ritenuto di
sollecitare l’esecuzione.
Ne consegue che alla mancata attivazione del condannato non può
conseguire la revoca della pena sostitutiva ( Sez. 1, 4.5.2016, n. 53684; sez. 1,
13.1.2016, n. 7172, Sez. 1, 18.6.2015, n. 35855).
L’ordinanza impugnata ha correttamente applicato il ricordato principio di
diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
CORTE SUPREMA DI CAS9AìlffiEi so
il 25.5.2018.
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleriaogginsigliere
Roma, lì ..ivit2.1.Asant
estensore
Il Presidente
Adriano Iasillo
promosso l’esecuzione della sentenza.