Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37324 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37324 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAFLEUR ALESSANDRO nato a CHIVASSO il 13/11/1983

avverso l’ordinanza del 14/12/2017 del TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 25/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 14.12.2017 il Tribunale di Asti,
quale giudice dell’esecuzione, ha revocato l’ammissione al lavoro di pubblica
utilità, applicato a Lafleur Alessandro con sentenza pronunciata in data 6.6.2014
dal Tribunale di Asti, determinando la pena residua da espiare in giorni 30 di
arresto.
L’ordinanza ha rilevato che da comunicazione della provincia di Asti era

72,6 in luogo delle 256 ore da prestare.

2. Ha proposto ricorso il difensore di Lafleur Alessandro, denunciando il
difetto di motivazione nella quantificazione della pena residua da scontare, in
quanto il Tribunale non avrebbe considerato la comunicazione della provincia di
Asti attestante un residuo di n. 67,30 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge nella individuazione della
pena da scontare, all’esito della revoca del beneficio, in quanto il Tribunale non
avrebbe considerato che la pena inflitta era di mesi 4 di arresto ed C 2000 di
ammenda.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, e va quindi pronunciato annullamento dell’ordinanza
con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo esame.

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omessa considerazione della
attestazione, proveniente dalla Provincia di Asti, circa la prestazione di lavoro di
pubblica utilità effettivamente compiuta dal condannato.
Il collegio osserva che risulta un ampio decorso di tempo tra la richiesta di
revoca, presentata dal pubblico ministero in data 8.3.2017, e la data della
comunicazione dell’ente, in data 7.12.2017, ed, inoltre, dall’esame del
documento, indicato dal ricorrente, emerge un diverso, rispetto fia quanto risulta
dall’ordinanza, computo delle ore di lavoro prestate.
La motivazione della quantificazione delle ore di lavoro di pubblica utilità
non prestate dal condannato risulta quindi manifestamente illogica, in quanto
contrastante con quanto attestato dalla documentazione acquisita.

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risultato che sino alla data dell’8.3.2017 Lafleur Alessandro aveva svolto ore

2. Va dunque pronunciato l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con
rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Asti, che dovrà, anche, se del caso, richiedendo specifiche informazioni all’ente
presso il quale è stato svolto il lavoro di pubblica utilità, determinare la entità del
lavoro di pubblica utilità non prestato.
Il secondo motivo ‘di ricorso risulta assorbito, essendo preliminare
l’accertamento della prestazione di pubblica utilità effettivamente prestata.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti per nuovo esame.
Così deciso il 25.5.2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Michele Bianchi

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì

IL. CANCELL :E

P.Q.M.

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