Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37323 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37323 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IGNESCU BOGDAN nato il 10/12/1980

avverso l’ordinanza del 18/10/2017 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 25/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 26 luglio 2017 il Magistrato di sorveglianza di Alessandria
disponeva darsi esecuzione, ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., alla misura di
sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato, applicata a Bogdan Ignescu
con sentenza 11 novembre 2015 della Corte di appello di Roma, che lo aveva
irrevocabilmente condannato alla pena di tre anni di reclusione e 1.200 euro di
multa in relazione al delitto di rapina aggravata.

desumendola dalle negative informazioni di polizia sul suo conto e dal suo stato di
soggetto irreperibile. Ignescu era stato dichiarato formalmente tale, con decreto
emesso da quel giudice 1’11 luglio 2017 e l’avviso della fissazione dell’udienza di
sorveglianza gli era stato notificato ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.

2. L’ordinanza così emessa, notificata al difensore d’ufficio avvocato Nicoletta
Laura Masuelli, sia in proprio sia in rappresentanza dell’irreperibile, era appellata
dal medesimo difensore, che contestava che l’attualità della pericolosità si potesse
basare su informazioni di polizia riferite a condotte illecite lontane nel tempo.
La stessa ordinanza era altresì appellata da difensore di fiducia, avvocato
Giampaolo Balzarelli, nominato dopo la formale scadenza del termine
d’impugnazione. Con tale gravame si deduceva la nullità del provvedimento per
omessa notifica del previo avviso di fissazione di udienza allo stesso avvocato
Balzarelli, l’incompetenza territoriale del primo giudice e l’incompleta valutazione
che sarebbe stata da lui effettuata in ordine alla pericolosità sociale, che
difetterebbe di attualità non essendosi peraltro tenuto conto dell’esemplare
condotta del condannato, in custodia cautelare prima e durante la pena poi.

3. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l’ordinanza in epigrafe, dichiarava
inammissibili entrambi gli appelli.
La declaratoria d’inammissibilità dell’appello dell’avvocato Masuelli era basata
sulla ritenuta parzialità della doglianza. Il provvedimento gravato si fondava sul
rilievo, concorrente, dello stato d’irreperibilità del condannato, e tale profilo,
idoneo da sé a sorreggere la decisione, non era stato dall’appellante censurato.
La declaratoria d’inammissibilità dell’appello dell’avvocato Balzarelli – che,
secondo il Tribunale, non aveva diritto, in relazione al procedimento di
sorveglianza dinanzi al Magistrato di Alessandria, ad autonomo avviso – era basata
sulla sua tardività.

2

Il Magistrato giudicava attuale la pericolosità sociale del condannato,

4. Ricorre per cassazione, nell’interesse del condannato, l’avvocato Balzarelli,
sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., la nullità assoluta del procedimento di sorveglianza, per
asserita invalidità della notifica ad Ignescu dell’avviso di fissazione d’udienza
davanti al Magistrato di Alessandria. Rileva che il condannato, il 1 febbraio 2017,
aveva eletto domicilio in Novi Ligure, presso la sorella Anca Florina Ignescu, e che
l’avviso di udienza a lui diretto si sarebbe dovuto consegnare alla domiciliataria

davanti al Tribunale). Non si sarebbe potuto pertanto procedere secondo il rito di
cui all’art. 159 cod. proc. pen., né la dichiarazione di irreperibilità sarebbe stata
comunque preceduta da idonee ricerche.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, sotto altro profilo (che riprende il
contenuto del primo motivo di appello), sempre ai sensi dell’art. 606 comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., la nullità del procedimento di sorveglianza. Ignescu aveva
nominato, nel giudizio di cognizione, l’avvocato Balzarelli, il quale lo aveva anche
assistito nel corso dell’esecuzione della pena e nel procedimento dinanzi al
Magistrato di sorveglianza di Roma in ordine alla concessione della liberazione
anticipata; sicché a lui si sarebbe dovuto notificare l’avviso di fissazione d’udienza
davanti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, riproponendo argomenti tratti dal
terzo motivo di appello, il vizio di motivazione sul punto dell’accertamento
dell’attualità della pericolosità sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e secondo motivo di ricorso pongono la questione della validità
delle notifiche dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Magistrato di
sorveglianza di Alessandria, rispettivamente al condannato e al difensore.
Essi sono tra loro connessi e, attenendo all’osservanza di disposizioni in rito,
appaiono logicamente pregiudiziali e da trattare in via prioritaria.
E’ appena il caso di rilevare che si tratta di disposizioni, il cui mancato rispetto
integra nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del processo (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235;
Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki, Rv. 248679; Sez. 1, n. 12878 del
19/02/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739; per il difensore v., ex pluribus, Sez.
1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997).

2. Il denunciato vizio di notifica non sussiste, invero, rispetto al difensore.

3

(così come, del resto, avvenuto in sede di notifica dell’avviso di udienza di appello

Secondo consolidati principi, infatti, la nomina del difensore di fiducia,
intervenuta nel procedimento di cognizione, o di esecuzione, non spiega effetti in
quelli di sorveglianza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Andreolì, Rv. 264027;
Sez. 1, n. 47530 del 02/12/2008, Sansone, Rv. 242076; Sez. 1, n. 2635 del
30/11/2004, dep. 2005, Marínelli, Rv. 230540), ciascuno dei quali è anche
autonomo da altri già celebrati, o eventualmente da celebrare, a carico dello stesso
condannato, pur quando si tratti delle vicende inerenti una medesima misura
alternativa (v., da ultimo, Sez. 1, n. 21291 del 04/03/2016, dep. 2017, Arnone,

Conseguentemente nessun avviso spettava, in veste di difensore di fiducia,
all’avvocato Balzarelli, privo di nomina in relazione allo specifico procedimento di
sorveglianza instaurato, ai fini della rivalutazione della personalità sociale del
condannato, dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Alessandria.

3. A diversa conclusione deve invece pervenirsi, quanto alla ritualità della
notifica, rispetto al condannato.
Questi, scarcerato il 31 gennaio 2017 per cessata espiazione della pena, il 1
febbraio 2017 – come risulta dall’ordinanza impugnata – aveva dichiarato quale
proprio domicilio, innanzi ai Carabinieri di Sant’Angelo Romano, l’abitazione della
sorella, sita in Novi Ligure; dichiarazione pacificamente riferibile al procedimento
per l’applicazione della misura di sicurezza, al punto che sulla sua base era stata
determinata la competenza territoriale dell’Ufficio di sorveglianza (il Comune di
Novi Ligure ricadendo nella circoscrizione di quello di Alessandria).
Al domicilio dichiarato avrebbe dunque dovuto indirizzarsi, per il condannato,
la notifica ex artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen., e questa Corte
ha ripetutamente chiarito (Sez. 5, n. 51111 del 17/10/2017, Gueye, Rv. 271819;
Sez. 5, n. 35724 del 10/06/2015, L., Rv. 265872; Sez. 2, n. 48349 del
07/12/2011, Martini, Rv. 252059; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujema, Rv.
245829) che, in tal caso – perché sia integrata l’ipotesi della sua impossibilità, con
successiva effettuazione di essa (senza bisogno di attivare le ricerche funzionali
alla declaratoria d’irreperibilità, non necessaria) presso il difensore ex art. 161,
comma 4, cod. proc. pen. – non è sufficiente l’attestazione dell’agente notificatore
di mancata reperibilità del destinatario, se questa non è accompagnata da un
accertamento da eseguire in loco, teso a verificare personalmente la presenza ivi
dell’interessato o, in alternativa, di persone in grado di ricevere la notifica per suo
conto.
Nel caso di specie, dagli atti, cui questa Corte può direttamente accedere
stante la deduzione di un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,
Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez.

4

Rv. 270575).

4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568), risulta che della notifica in
questione furono incaricati i Carabinieri di Novi Ligure, i quali, anziché recarsi
presso l’anzidetto domicilio dichiarato, si misero in contatto solo telefonico con il
condannato, raggiungendolo sull’utenza loro fornita dalla sorella e dando poi atto
di non aver ottenuto da lui indicazioni utili al suo rintraccio. A tanto seguivano la
declaratoria d’irreperibilità e la notifica al difensore.
L’iter di notificazione risulta pertanto all’evidenza difforme dal modello legale,
onde l’integrazione della nullità della vocatio del condannato per l’udienza di

4. A tanto segue, assorbito il terzo motivo, l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata, nonché di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza,
al quale gli atti debbono essere trasmessi per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di
sorveglianza di Alessandria in data 26 luglio 2017 e dispone trasmettersi gli attì al
predetto Magistrato di sorveglianza per il giudizio.
Così deciso il 25/05/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Franc co Centofanti

Adriano Iasillo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì kr. 1 AGO. 2018

sorveglianza davanti al primo giudice, e di tutti gli atti conseguenti.

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