Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37322 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37322 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM0 TRIBUNALE DI MANTOVA
nel procedimento a carico di:
FEDDAD ABDELOUAHED nato il 17/09/1961
avverso l’ordinanza del 23/10/2017 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 25/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data il 23.10.2017 il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Mantova, quale giudice dell’esecuzione, ha
respinto la istanza del pubblico ministero di revoca della pena sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità applicata a Feddad Abdelouahed con sentenza
6.11.2015 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova.
L’ordinanza ha rilevato che il pubblico ministero non aveva ancora

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso
il Tribunale di Mantova, denunciando violazione di legge, in quanto il
provvedimento impugnato aveva ritenuto fosse onere del pubblico ministero
promuovere l’esecuzione della condanna, mentre la normativa relativa alle pene
sostitutive prevedeva l’iniziativa esecutiva dell’ufficio locale di esecuzione penale,
e solo in caso di esito negativo la competenza della Procura della repubblica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
Il collegio condivide l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza,
secondo il quale il condannato non ha alcun onere di attivarsi per iniziare il
periodo di lavori di pubblica utilità, dovendo l’ufficio del pubblico ministero
curare l’esecuzione della condanna, ove il condannato non abbia ritenuto di
sollecitare l’esecuzione.
Ne consegue che alla mancata attivazione del condannato non può
conseguire la revoca della pena sostitutiva ( Sez. 1, 4.5.2016, n. 53684; sez. 1,
13.1.2016, n. 7172, Sez. 1, 18.6.2015, n. 35855).
L’ordinanza impugnata ha correttamente applicato il ricordato principio di
diritto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 25.5.2018.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in CancellerialbTisigliere

estensore

Mi het
el 9tiabhi

Roma, lì

ki.Afia..20.18

Il Presidente
Adriano Iasillo

promosso l’esecuzione della sentenza.

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