Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37321 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37321 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nel procedimento a carico di:
MANTELLA SALVATORE nato a VIBO VALENTIA il 14/07/1974

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Icttc/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
udito il difensore
Il difensore conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso del PM.

Data Udienza: 15/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Catanzaro, in accoglimento dell’appello della difesa di Salvatore Mantella
avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro rigettava la
richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzata nell’interesse del
suddetto, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere

Franzoni aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell’ art. 7 d. I. n.
152, con quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con
persone diverse dai conviventi.
Il Collegio giustifica detta sostituzione con l’esigenza di conformare il
regime cautelare di Salvatore Mantella a quello del coindagato Nazzareno
Mantella, rispetto al quale, secondo il Giudice a quo, si trova “in posizione
del tutto coincidente”, anche considerato che a carico del primo (il quale,
secondo l’ipotesi accusatoria accolta dai Giudici della cautela, si rendeva
disponibile, a riprova della sua elevata pericolosità, alla commissione di
fatti di sangue nel territorio di Lamezia Terme, per ricambiare il favore
reso dai lametini per la commissione dell’omicidio di Mario Franzoni) non
sono emersi elementi ulteriori in relazione ad attività delittuose
commissionate dalla consorteria operante in Lamezia Terme. Detto
Collegio ritiene, altresì, idonea per l’odierno indagato la custodia
domestica, in considerazione della dichiarata disponibilità di un alloggio
nel comune di Aiello Calabro, ubicato in provincia di Cosenza e quindi
“apprezzabilmente distante dal luogo di commissione del fatto delittuoso
in esame”.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro.
2.1 Col primo motivo vengono lamentati violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla violazione del principio del giudicato
cautelare. Il P.m. ricorrente rileva che con l’ordinanza pronunciata dal
Tribunale di Catanzaro in veste di Giudice del riesame si formava il c.d.
giudicato cautelare, in base al quale peraltro erano state differenziate le
posizioni di Salvatore Mantella e di Nazzareno Mantella, proprio per la
disponibilità manifestata dal primo a ricambiare il favore dei lametini con
la commissione di fatti di sangue nel territorio degli stessi. Sottolinea
come, secondo la giurisprudenza di legittimità, “fatto nuovo” idoneo a

applicata a Mantella, in ordine al delitto di omicidio in danno di Mario

superare il giudicato cautelare non possa essere considerata la diversa e
più favorevole valutazione operata nei confronti del coindagato; e ciò in
particolare con riguardo alle esigenze cautelari che devono essere
vagliate con riferimento a ciascun indagato. Evidenzia, poi, come nel caso
specifico il Tribunale di Catanzaro applicava

ab initio a Nazzareno

Mantella la misura degli arresti domiciliari sulla scorta dei medesimi atti
valutati per applicare a Salvatore Mantella la custodia cautelare in

riguardo alla prima decisione. Il Tribunale del riesame avrebbe in tal
modo o svolto un’impropria rivalutazione del medesimo quadro cautelare
originariamente vagliato, in contrasto col giudicato formatosi, o evinto

aliunde

elementi in virtù dei quali riconsiderare la decisione

precedentemente assunta, senza individuarli, con difetto di motivazione
della decisione.
2.2 Col secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con
riferimento all’idoneità della misura degli arresti dorniciliari a
salvaguardare le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen.. Il ricorrente evidenzia come l’ordinanza impugnata non
abbia messo in luce quali fossero le identità tra le condotte dei
coindagati, che ha ritenuto di rilevare e valorizzare, e abbia omesso ogni
sindacato in ordine al profilo della disponibilità offerta da Salvatore
Mantella al gruppo dei lametini, che riguardava secondo i collaboratori di
giustizia solo il suddetto e non anche il cugino. Non avrebbe, secondo il
P.m. ricorrente, valutato le esigenze cautelari specifiche relative a
Salvatore Mantella e avrebbe, con considerazione assiomatica, affermato
l’idoneità del domicilio indicato per la distanza sia dal luogo del fatto (70
chilometri) che dal comune di Lamezia Terme (40 chilometri). Avrebbe,
quindi, dato vita ad una motivazione contrastante non solo con le
acquisizioni investigative, ma anche con le decisioni precedentemente
assunte dal medesimo Tribunale.
Per tali motivi il ricorrente insiste per l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
3. Risultano depositate due memorie difensive, rispettivamente
dell’Avv. Cianferoni e dell’Avv. Stilo, la cui trattazione, attesa la
sovrapponibilità delle argomentazioni, può essere congiunta. Si evidenzia
come il riferimento al giudicato cautelare sia improprio, considerato che
avverso l’ordinanza di riesame era stato proposto ricorso per cassazione.
E come a ogni modo siano infondate le osservazioni del ricorrente, in

2

carcere, per cui non può in alcun modo parlarsi di “elemento nuovo” con

quanto le argomentazioni della richiesta de libertate erano nuove, tant’è
che nel momento in cui il G.i.p. la rigettava dava atto che non si
conosceva ancora la decisione di riesame sul coindagato Nazzareno
Mantella. Pertanto la decisione di appello, secondo i difensori, non solo
non si pone in contrasto con la precedente decisione del Tribunale del
riesame, ma costituisce un’elaborazione valutativa autonoma sulla base
del decisum del G.i.p., fondantesi sul dubbio della mancata conoscenza

motivazione contenuta nell’ordinanza del G.i.p., ritiene che le esigenze
cautelari possano essere fronteggiate con la misura degli arresti
donniciliari richiesta, in considerazione, altresì, dell’idoneità del domicilio e
del fatto che dette esigenze cautelari sono sminuite per il mancato
coinvolgimento di Salvatore Mantella nelle azioni criminose per cui
manifestava la sua disponibilità.
Rileva, quindi, la difesa come tanto per Nazzareno Mantella che per
Salvatore Mantella debba valutarsi l’occasionalità/unicità del
coinvolgimento. E come pertanto sia logica l’equiparazione delle due
posizioni sotto il profilo cautelare. Evidenzia come il ricorso trascuri un
dato decisivo, evidenziato nell’appello, e precisamente il fatto che
Salvatore Mantella non faccia parte di alcuna consorteria. Detto dato, in
uno con quello temporale della commissione del fatto nel 2002, con
quello della disarticolazione della cosca Giampà per la collaborazione di
tutti i principali accoliti e infine con quello della collaborazione di Andrea
Mantella, unico tramite tra l’indagato in esame e il fatto-reato per cui si
procede, senza dubbio fanno ritenere, secondo i difensori, affievolite le
esigenze cautelari, legittima la motivazione dell’ordinanza di appello e
inammissibile il ricorso del P.m., che tenta di offrire una differente lettura
degli elementi ritenuti, nell’ordinanza impugnata, del tutto idonei a
sostenere una modifica della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati.
L’ordinanza impugnata – come correttamente evidenziato dal
Procuratore generale presso questa Corte nella requisitoria svolta in
udienza – facendo riferimento alla posizione del coindagato Nazzareno
Mantella, al cui regime cautelare si vuole conformare quello di Salvatore
Mantella, a parte la discutibilità dell’individuazione del fatto nuovo
giustificativo della sostituzione della misura coercitiva nel regime

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dell’esito del riesame del coindagato; ma, ad integrazione della

cautelare di altra persona, contiene una motivazione per relationem non
verificabile – essendo detta posizione relativa ad altro procedimento
cautelare autonomo, ancorché collegato a quello in esame – e come tale
carente. Invero, in essa è contenuto il mero richiamo all’altra posizione e
si afferma la sussistenza di elementi “fattuali e indiziari” di “coincidenza”
tra le due posizioni, senza, però, specificarli.
Inoltre, a parte la questione del giudicato cautelare che i difensori di

essersi formato all’atto dell’appello (dovendosi osservare, comunque, che
in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente
alle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di
impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di
riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha
una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa
giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre
anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte,
implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione
avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali: si veda Sez.
1, n. 47482 del 06/10/2015 – dep. 01/12/2015, Orabona, Rv. 265858),
l’ordinanza presenta un’ulteriore illogicità e/o lacuna motivazionale.
Invero, il fatto che Salvatore Mantella non abbia commesso dopo
l’omicidio in esame delitti, per i quali si rendeva, secondo i Giudici della
cautela, disponibile, su mandato della consorteria lametina, non
costituisce fatto nuovo rispetto a quelli già oggetto di valutazione in sede
di riesame e, quindi, come tale, in grado di giustificare la sostituzione
della misura cautelare disposta, in contrasto, a prescindere dall’essersi
formato o meno del giudicato cautelare, col precedente provvedimento
dello stesso Tribunale del riesame.
Pertanto,

ritenuti assorbiti gli

ulteriori

rilievi

(in particolare

sull’idoneità della misura degli arresti domiciliari a salvaguardare il
pericolo di recidiva ravvisato nel caso di specie), si impongono
l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame,
alla luce delle considerazioni appena svolte, al Tribunale del riesame di
Catanzaro.

P. Q. M.

4

Salvatore Mantella, nelle rispettive memorie difensive, asseriscono non

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

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