Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3732 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3732 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Lupi Pierfrancesc., nato a Nocera Inferiore il 08/03/1959
2. Volpicelli Eugenio, nato a Salerno il 27/08/1968
avverso il decreto del 08/09/2014 del Gip del Tribunale di Salerno emesso nel
procedimento a carico di
Capone Gaetano
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Salerno, con decreto del 08/09/2014 i ha disposto
l’archiviazione della notizia di reato nei confronti di Capone Giuseppe relativa alla
fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen. ipotizzato in conseguenza dell’avvenuto
rilascio di permesso di costruire su suolo non di pertinenza del Comune.
2. Con ricorso proposto dalla difesa di Lupi e Volpicelli, parti offese del reato,
si deduce con il primo motivo nullità del provvedimento per la mancata notifica a
Volpicelli della richiesta di archiviazione.
3. Con ulteriore motivo si eccepisce violazione di cui all’art. 606 i comma 1,
lett. b) ed e),cod. proc. pen. per aver il giudicante provveduto all’archiviazione in
presenza di una opposizione formulata dal Lupi, valutata inammissibile per
genericità delle richieste di indagini, che si assume non presente nelle allegazioni
sul punto.

Data Udienza: 24/11/2015

4. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento alla mancata analisi di
specifiche richieste di indagine riguardanti l’escussione di due persone informate
sui fatti, giornalista e proprietario del mezzo che aveva danneggiato una targa
apposta sui luoghi controversi.
5. Si segnalano ulteriormente i vizi di cui all’art. 606,1 comma 1r lett. b) ed e),
cod. proc. pen. anche con riferimento alla valutazione di merito delle acquisizioni
in atti che hanno condotto all’accoglimento della richiesta di archiviazione, con

la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Con riferimento alla deduzione di mancata notifica della richiesta di
archiviazione nei confronti del denunciante Volpicelli i si rileva che negli atti a
firma di questi non risulta mai formulata la richiesta di comunicazione delle
determinazioni della procura, ai sensi dell’art. 408, comma ;cod. proc. pen. che
sola crea l’obbligo di integrare il contraddittorio, come espressamente previsto
dalla disposizione richiamata.
3. In relazione all’impugnazione formulata nell’interesse di Lupi si deve
ricordare che la fissazione dell’udienza camerale non consegue necessariamente
alla proposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, poiché l’art. 410,
comma 2, cod. proc. pen, espressamente consente la decisione con decreto
nell’ipotesi in cui l’opposizione sia valutata inammissibile, o la notizia di reato sia
infondata, condizioni che, sulla base degli atti / risultano ricorrere entrambe.
Il Gip nel provvedimento impugnato ha infatti dato conto della genericità
delle indagini richieste dall’interessato, con riferimento ad una circostanza
avente effetto giuridico -costituita dalla proprietà del suolo di cui si discutedimostrabile con produzione documentale, che risulta dirimente al fine di
decidere, sia dell’insussistenza dell’ipotesi di reato in mancanza
dell’individuazione di un profilo di violazione di legge nell’atto che si assume
fondante l’accusa di abuso di ufficio, a fronte delle pur specifiche indagini svolte
sul punto attraverso l’analisi demandata al consulente tecnico.
Alla luce dell’esposizione di tali elementi concreti r si deve escludere che il
giudicante nel provvedimento impugnato abbia svolto una non consentita
valutazione sul merito dell’opposizione proposta, essendosi limitato ad esaminare
la pertinenza e rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, e,
quindi, l’idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini
preliminari, esercitando il potere rimessogli sul punto in forza di quanto previsto

2

sezione VI, rg. 17860/2015
Cassazione sezione

particolare riferimento al contenuto della consulenza tecnica che aveva fondato

dall’art. 410 comma 2

cod. proc. pen. e ritenuto legittimo da costante
/
giurisprudenza sul punto (da ultimo Sez. 5, n. 8890 del 15/12/2014 – dep.
27/02/2015, P.O. in proc. Bazzoli e altri, Rv. 263419).
Peraltro, proprio la richiamata genericità delle indagini riaichieste esclude che
tale analisi sia trasmodata in una non consentita valutazione nel merito delle
circostanze che ne avrebbero costituito oggetto.
Non risulta fondata la deduzione riguardante l’incompletezza della

motivazione in relazione alla richiesta di escussione di due persone informate dei
fatti attinenti lo spoglio del bene che si assume di proprietà dell’interessato, in
quanto, anche sul punto, il Gip risulta essersi espresso in termini di assenza di
pertinenza al tema di indagine, e quindi di irrilevanza, non potendosi, attraverso
le ricostruzioni dei pretesi episodi di spoglio, acquisim la dimostrazione della
proprietà del bene da parte del ricorrente, e quindi il presupposto dell’ipotesi di
accusa, in assenza del cui accertamento anche la pretesa condotta violenta non
avrebbe le conseguenze giuridiche che si rivendicano.
5. Risulta da ultimo inammissibile la deduzione contenuta in ricorso ed
attinente alla contestazione della corretta argomentazione del giudicante con
riferimento ai presupposti del reato, posto che alla parte privata è possibile
impugnare solo con riferimento al limitato ambito del rispetto del diritto al
contraddittorio sull’istanza di archiviazione,

e congruentemente sulla

insussistenza dei ritenuti profili di inammissibilità dell’opposizione, come
chiaramente evidenziato dalla disposizione di cui all’art. 409 i comma 6 1 cod. proc.
pen.; la previsione esclude l’impugnazione della parte privata in ordine alle
valutazioni sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, valutazione
rimessa in via esclusiva agli organi pubblici cui è demandato l’esercizio
dell’azione penale, e la verifica della sua corretta esplicazione.
6. L’accertamento dell’inammissibilità del ricorso impone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della somma
indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in
applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 500, in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2015

4.

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