Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37319 del 26/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37319 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENEGHIN LORENZO N. IL 10/08/1952
avverso la sentenza n. 3070/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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Udit i d. nsor Avv.

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Data Udienza: 26/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 28-6-2012 la Corte d’Appello di Venezia, parzialmente riformando quella
del Tribunale di Padova in data 16-9-2003 (in quanto era dichiarato estinto per prescrizione il
reato di bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento), confermava
l’affermazione di responsabilità di Lorenzo MENEGHIN, quale titolare della ditta individuale
Metens, dichiarata fallita 1’8-2-2001, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale
avendo tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del

1996, libro cespiti ammortizzabili con movimenti riportati a matita e mancata annotazione di
carico e scarico di beni strumentali, mancanza di schede contabili relative al periodo anteriore
al 1999 e di varie fatture di acquisto relative al 2000 -queste ultime presumibilmente
sottratte-, tenuta delle schede contabili Cassa e Prelievi c/titolare con frequenti giroconti tra le
stesse in modo da non permettere la ricostruzione dei movimenti finanziari e di verificare
l’effettività di prelievi e versamenti).
1.11 giudici di merito ritenevano che la sottrazione di parte delle fatture dell’anno 2000 fosse
collegata all’esigenza di far apparire rientrati nelle casse sociali i prelievi per oltre un miliardo e
mezzo di lire effettuati dall’imputato dal 1993 al 1997, mediante l’azzeramento contabile della
posizione debitoria del predetto verso la società sulla base di versamenti da lui asseritamente
effettuati in favore del fornitore CAFRA, le cui prestazioni, attestate dalla fatture sottratte,
erano tuttavia sproporzionate alle potenzialità del fornitore, privo di dipendenti. Il dolo del
reato era quindi ritenuto particolarmente intenso in quanto non solo le scritture erano state
tenute in modo irregolare, ma altresì in modo talmente disordinato da rendere del tutto
impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, anche attraverso la
deliberata sottrazione di parte della documentazione.
2.Ricorre l’imputato per il tramite del difensore avv. G. Affannato, deducendo, con unico
motivo, violazione od erronea applicazione di legge.
2.1Secondo il ricorrente, l’elemento psicologico era stato individuato nella mera
consapevolezza della tenuta irregolare delle scritture mentre la fattispecie esige, a differenza
della bancarotta semplice, anche la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari, nella specie carente alla stregua delle testimonianze di Katia Desiderò,
dipendente, e di Cesare Levi, commercialista, concordi nell’affermare di aver trovato la
contabilità tenuta in modo non corretto dai loro predecessori e nel qualificare l’imputato come
incompetente in materia. La condotta del Meneghin era stata quindi animata da semplice colpa
integrando il reato di cui all’art. 217 legge fall..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2

patrimonio e del movimento degli affari (libro degli inventari aggiornato solo fino al 31-12-


2. Premessa la pacifica esistenza oggettiva del fatto, accertato dal curatore fallimentare e
dal CT del PM, l’addebito mosso alla sentenza di carenza di motivazione in ordine al dolo
del reato, è smentito dalle argomentazioni con le quali la corte territoriale ha, al
contrario, ritenuto sussistente non solo la consapevolezza della irregolare tenuta, ma
anche la volontà particolarmente intensa di impedire la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari a fronte -oltre che dell’assai disordinata tenuta della
contabilità, puntualmente descritta nella decisione di secondo grado e non contestata
dal ricorrente- del mancato ritrovamento di parte delle fatture di acquisto relative al

3. Circostanza, quest’ultima, reputata frutto di sottrazione funzionale all’esigenza di
rendere impossibile la ricostruzione dell’effettività o meno del rientro nelle casse sociali
di prelievi per oltre un miliardo e mezzo di lire effettuati dall’imputato dal 1993 al 1997,
prelievi azzerati contabilmente, con conseguente cancellazione della posizione debitoria
del predetto verso la società, per effetto di asseriti versamenti da lui effettuati in favore
del fornitore CAFRA in pagamento di prestazioni, attestate dalla fatture sottratte,
plausibilmente fittizie in quanto sproporzionate per eccesso rispetto alle potenzialità del
fornitore, privo di dipendenti. Tema, quello della sparizione delle fatture Cafra, sul quale
il ricorso è significativamente del tutto silente, facendo leva esclusivamente su
contributi testimoniali del tutto irrilevanti.
4. Ne consegue che l’ineccepibile conclusione della consapevolezza e volontà dell’imputato
di rendere impossibile la ricostruzione dell’assetto patrimoniale societario, fa tramontare
definitivamente la possibilità di ritenere configurato il reato di bancarotta semplice.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26-6-2013

9

Il Pr idente

2000.

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